mercoledì 24 agosto 2011

Tribunale per i minorenni - di nuovo con le proposte di legge apparentemente risolutrici

Quando uno o più casi ritornano a fare scalpore e diventano di pubblico dominio alcuni politici tornano a promettere interventi legislativi. Su questa piaga italica se ne parla da oltre un decennio ed avevano già provato con un disegno di legge che voleva "abolire" i Tribunali per i Minorenni (anche se in realtà non si volevano abolire ma gli si volevano togliere le cause civili per affidarle a sezioni specializzate da istituirsi presso i tribunali ordinari) e istituire appunto delle sezioni specializzate per i minori e la famiglia.



Di nuovo alcuni politici tornano alla carica con la soppressione del Tribunale per i Minorenni, già proposta nel 2001 (ufficialmente nel 2003-2004) dall'allora ministro della Giustizia, Roberto Castelli (Lega Nord), e bocciata in prima seduta alla Camera dei deputati.
Ho già dichiarato le mie perplessità che mi fanno ritenere questa soluzione un'autentica buffonata per non cambiare in sostanza nulla e per non ammettere che lo Stato ha sbagliato per decenni arrecando notevoli danni a decine e decine di migliaia di famiglie.


In questo post avevo elencato alcune ragioni per ritenerla inopportuna e fuorviante:
http://brunoaprile.blogspot.com/2010/08/da-un-articolo-stampa-intitolato.html 
(aprire e leggere i documenti linkati all'interno del post, in particolare le mie perplessità commentate in merito al pdl 2517 - riforma Castelli).


Ed aggiungo infine anche queste osservazioni per chiudere definitivamente il capitolo (credo di avere dato dettagli e spunti di riflessione a tutti coloro che ripongono cieca fiducia nei politici che presentano soluzioni).


La legge quadro che regola i provvedimenti dei Tribunali per i Minorenni, che non si vuole modificare e che per forza di cose dovrà essere la legge su cui si baserà qualsiasi altro Tribunale e/o qualsiasi eventuale altra sezione specializzata per i minori e la famiglia da istituirsi presso altri Tribunali (v. nota in calce) è la legge 184/83 e successive modificazioni (legge 149/01).
Tale legge non è altro che legge complementare di quanto stabilito agli articoli 330, 333 e 336 del codice civile (complementare perché detti articoli del c.c. sono alquanto vaghi e meritano maggiori dettagli per la loro applicazione).


Se leggete i decreti (provvedimenti) emessi dai Tribunali per i minorenni troverete, se non tutti, i suddetti articoli del codice civile e la legge di cui sopra.


Quello che rende diversi (secono alcuni) i Tribunali per i Minorenni dagli altri Tribunali (dove si vorrebbero creare sezioni specializzate per i minori e la famiglia) è la temporaneità dei provvedimenti provvisori che non si possono impugnare davanti a successivi gradi e tribunali perché sono istruttori, ovvero sono dei provvedimenti mediante i quali si devono compiere accertamenti e indagini prima di decidere definitivamente. Essendo istruttori ed essendone competente per legge il Tribunale per i Minorenni (lo stabilisce il Codice Civile) questi provvedimenti provvisori non sono decisi dal Tribunale per i Minorenni per il gusto di deciderli ma sono previsti appunto dall'art. 336 del codice civile che recita:
- I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.- Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.- In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Il punto che interessa è il terzo comma che ripeto:
"In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio."
Come petete ben notare da questo articolo del C.C. si deduce che sono previsti provvedimenti provvisori e temporanei ma non è specificato nulla di più (ovvero la durata e le modalità in cui vengono presi).


Ecco quindi che entra in gioco la legge complementare prima citata.


L'art. 4 comma 4 della legge 149/01 recita:
"Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore."
Anche in questo caso ripeto il punto su cui soffermarsi a ragionare:
"Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore."
La durata del provvedimento temporaneo ed urgente emesso ai sensi dell'art. 336 c.c. quindi dovrebbe avere di norma una durata di 2 anni ma è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore." e non si stabilisce di QUANTO può essere prorogabile (quindi potrebbe esserlo a discrezione del giudice fino a che il minore diventi maggiorenne).
Tale LEGGE consente quindi al giudice (DI QUALSIASI TRIBUNALE E/O SEZIONE SPECIALIZZATA EVENTUALMENTE DA ISTITUIRSI) di comportarsi allo stesso identico modo, ovvero di estendere all'infinito i provvedimenti provvisori... è sufficiente che assistenti sociali, psicologi, avvocati, consulenti esterni d'accordo o intimoriti con/dall'autorità giudiziaria scrivano delle relazioni con le falsità ben note a tutti per consentire al giudice di giustificare la proroga del provvedimento provvisorio ed urgente.


Questa è logica cari signori ed amici e credo che le garanzie che si debbano dare alle famiglie a questo punto siano altre. La discrezionalità che il legislatore ha sempre dato ai giudici, visti i fatti accaduti e la prassi adottata per decenni, con tutti i danni lamentati e ricevuti da decine di migliaia di familgie, VA TOLTA ! La durata del provvedimento va definita e deve avere un termine sicuro per dare alle controparti la possiblità di impugnare il provvedimento ed evitare che col trascorrere del tempo, ove ai minori non è per nulla garantito e rispettato il diritto di "salvaguardare i rapporti con la famiglia d'origine (che include i parenti fino al quarto grado), i figli si dimentichino dei genitori e si affezionino ad altri (affidatari).


Credo che più chiaro e logico di così non si possa fare e dire !


(nota):
se occorrono sezioni specializzate finora (nell'arco di 63 anni) i casi sono stati affidati ad incompetenti ? Ci volevano 63 anni per accorgersene e rimediare ? Se così fosse visto che i minori allontanati dalle famiglie sono stati allontanati da incompetenti o persone non adeguatamente preparate e qualificate, in attesa che si istituiscano le sezioni SPECIALIZZATE che restituiscano immediatamente i minori allontanati alle famiglie naturali e quando saranno istituite e pronte ad operare le nuove sezioni SPECIALIZZATE  si riapriranno i casi che si ritiene opportuno monitorare o prendere in carico.

Bruno Aprile - 24 agosto 2011



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