giovedì 10 novembre 2011

Una lama che non taglia va affilata


Il malcontento per come amministrato il bene comune in Italia da chi è preposto a governare ed amministrare è sempre più diffuso e sentito, sicuramente perché si sono ormai sperimentati governi e maggioranze parlamentari di tutti i colori e correnti partitiche.


L'astensionismo che per giusto o sbagliato che sia, per alcuni, è un fenomeno in continuo aumento, e indica inequivocabilmente la sfiducia di un sempre più crescente numero di cittadini nella classe politico/rappresentativa.


Molti si chiedono quale soluzione possa sanare, prima del crollo totale, la situazione italiana (politica, sociale ed economica), senza pensare che per compiere qualsiasi lavoro occorre UTILIZZARE strumenti o utensili ADATTI.


Se volete tagliare un pezzo di carne vi occorrerà un coltello.
Se vi recate quindi in un negozio ad acquistare un coltello e vi accorgete che il coltello acquistato non taglia, tornerete sicuramente da chi ve lo ha venduto a protestare per averne un altro che tagli, o che almeno vi affili BENE la lama.


Chiunque ! si renderebbe conto che "un coltello che non taglia" non serve allo scopo !


Il Parlamento ha delegato al Governo il compito di emanare una Legge (Dlgs - Decreto Legislativo) che a livello locale darebbe ai cittadini la possibilità di presentare istanze, petizioni, proposte e referendum, quindi di partecipare a livello territoriale alla gestione del bene comune, demandando quindi agli amministratori regionali, provinciali e comunali il compito di regolamentare quanto è stato parzialmente fatto a livello nazionale dai parlamentari con legge in applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 50, 71, 75 e 138 Cost. (v. nota 1).


Per illustrare il legame con l'esempio del coltello, i vostri amministratori vi hanno dato un coltello (la partecipazione popolare attraverso gli strumenti citati all'art. 8 Dlgs 267/00) che NON TAGLIA ! Perché tali strumenti di partecipazione non sono ancora utilizzabili e non sono vincolanti (v. nota 2)


Se aiutandovi anche attraverso la rete internet scaricherete lo Statuto ed il Regolamento comunale del vostro comune di residenza dal suo sito  (se quest' ultimo è richiamato dallo Statuto)  vi accorgerete che gli strumenti di partecipazione popolare di cui all'art. 8 del citato Decreto Legislativo sono paragonabili a coltelli che NON TAGLIANO !... perché o non ancora introdotti nello Statuto e nel Regolamento, oppure ostacolati spudoratamente con dei paletti che li rendono inaccessibili (esattamente come ha fatto il parlamento con la Legge 352/70 riguardo all'iniziativa di legge popolare ed ai referendum abrogativo di legge ordinaria e confermativo facoltativo di legge costituzionale o di revisione costituzionale).


Non pensate che sia forse opportuno andare a protestare al negozio che vi ha dato il coltello che non taglia... per farvelo ALMENO affilare ?
Non a Roma ! Che è anche distante per moltissimi cittadini !


CONCLUSIONE:


E' inutile lamentarsi dei politici se proprio voi dimostrate un tale disinteresse alla vostra sovranità ed alla volontà di esercitarla. E' inutile lamentarsi di non poter tagliare la carne se non si vuole neppure affilare la lama del coltello che avete già in casa (partendo cioè dai vostri Comuni e dai vostri amministratori locali).


E' inutile sperare sempre che POCHI facciano gli interessi di molti, quando si è ben compreso che quei POCHI fanno soltanto i loro interessi !
Dimostrate che volete poter decidere anche voi !


Non si deve arrivare alla violenza o alla rivoluzione armata ! Si deve chiedere soltanto agli amministratori eletti che ADEMPIANO la legge ... che DEVONO adempiere perché questa legge da' un chiaro compito a LORO e NON ai cittadini elettori, che in questo caso sono beneficiari dei diritti di partecipazione.


Gli amministratori DEVONO modificare Statuti e Regolamenti comunali per dare modo ai cittadini di contribuire e decidere su come amministrare quel Comune !


Se gli amministratori non lo fanno è anche perché vedono che i cittadini se ne fottono !


Nota 1:
Gli articoli citati della Costituzione italiana riguardano rispettivamente: la Petizione popolare... non ancora regolamentata con una legge che ne stabilisca le modalità di utilizzo ed eventuali vincoli; l'iniziativa di legge popolare... regolamentata con legge 352/70, che non pone alcun vincolo o termine di tempo per il suo esame; il referendum abrogativo di legge ordinaria e quello confermativo facoltativo di legge costituzionale o di revisione costituzionale... regolamentati con la stessa legge 352/70, che prevede l'autenticazione delle 500.000 firme da presentarsi in soli 3 mesi di tempo per portare la popolazione alle urne. Questi strumenti sono gli stessi citati all'art. 8 comma 3 del Dlgs 267/00 con la differenza che i referendum di cui all'art. 8 del citato Decreto Legislativo possono essere di qualsiasi tipo, poiché con valenza territoriale... e non, quindi, soltanto abrogativi e confermativi facoltativi (si vedano anche gli artt. 114 e segg. Cost. con particolare riguardo all'art. 123 ed agli artt. IX disp. trans. e finali e 5 della Cost.)


Nota 2:
Soltanto 9 comuni del Trentino Alto Adige e 1 Comune della Liguria (Sassello) prevedono nei loro Statuti  referendum vincolanti senza quorum (abrogativi e propositivi)... quasi tutti gli altri Comuni hanno il solo referendum consultivo (NON VINCOLANTE) perché introdotto in virtù della legge sugli Enti Locali precedente, che risale a 21 anni fa (Legge 142/90) e con quorum, in molti casi elevatissimo, quindi le  amministrazioni dei Comuni che non hanno ancora modificato gli Statuti ed i Regolamenti comunali richiamati dagli Statuti, prevedendo  l'introduzione dei referendum senza quorum introdotti invece dai 10 Comuni citati sono molto indietro sul piano"democrazia". Inoltre gli strumenti di partecipazione di cui all'art. 8 Dlgs 267/00 non sono, nella maggior patte dei casi, utilizzabili perché non ancora regolamentato il loro utilizzo attraverso i Regolamenti che moltissime amministrazioni non hanno ancora redatto e deliberato ! In quasi tutti i casi, inoltre, la regolamentazione di detti strumenti di partecipazione popolare è talmente limitativa da scoraggiarne l'utilizzo ed anche l'efficacia.

Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo commento non sarà pubblicato subito ma non appena avrò letto la e-mail che mi notificherà il commento in attesa di moderazione. Grazie della collaborazione