giovedì 15 dicembre 2011

Come un popolo sovrano (sulla carta) può delegittimare un governo


Un amico di Facebook si pone una domanda:
"QUALE MOTIVO OSCURO PORTA AD ESSERE NOI CITTADINI A LEGITTIMARE UN GOVERNO, MA A NON POTERLO DELEGITTIMARE ?"

A livello nazionale:
Se per Governo si intende l'organo esecutivo (ministri), che ha il primaro compito di fare applicare le leggi fatte dall'organo legislatore (parlamentari) i cittadini non possono né legittimarlo e nemmeno delegittimarlo, in quest'ultimo caso proprio perchè non possono legittimarlo.

Il Governo infatti è legittimato attraverso la fiducia del parlamento (artt. 92 e 94 comma 2 cost.) e può essere delegittimato dal parlamento stesso con mozione di sfiducia richiesta da 1/10 dei deputati (membri della camera - art.94 commi 2 e 4 cost.).

sarebbe utile ai cittadini il referendum revocatorio, per consentire al popolo di destituire (quindi delegittimare), anche il solo presidente del consiglio, il che prevede una modifica alla costituzione (una legge costituzionale).

Allo stato attuale ci hanno abituati alla sola "delegittimazione", se così vogliamo definirla, dei soli rappresentanti (parlamentari) ogni 5 anni attraverso le elezioni che consentono il ricambio (ma quale cazzo di ricambio ? se sono i partiti a sceglierli da SEMPRE in Italia ?!) dei parlamentari. Parlamentari che dovranno poi scegliere un Governo, un Presidente della Repubblica (art. 83 cost.) , 2/3 dei membri della Corte Costituzionale (art. 135 cost.), 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 cost.) poi gli italiani si lamentano delle leggi, dei decreti attuativi e  della GIUSTIZIA !
I partiti in sostanza scelgono l'organo più importante dello Stato e questi partiti non sono altro che associazioni di individui strutturate in maniera verticistica anziché democratica e senza la benché minima trasparenza (art. 49 cost.) che non permettono assolutamente al membro a loro appartenente che siede in parlamento di esercitare il suo ruolo come previsto dalla costituzione (art. 67 ), perchè deve obbedire agli ordini delle dirigenze del proprio partito che lo ha fatto sedere in parlamento ! Associazioni di cittadini (furbi)  che da 6 anni non permettono neppure che i cittadini elettori (per modo di dire) possano scegliere i loro rappresentanti (artt. 56 e 58 cost.)

A livello locale:
Il corrispondente del Governo nazionale è la Giunta comunale, che viene eletta allo stesso modo di come eletto il Governo a livello nazionale. Lo Statuto del comune ne stabilisce le regole.

in questo caso il referendum revocatorio non richiede una modifica alla costituzione perché l'art. 8 comma 3 del Dlgs 267/00 non specifica quali tipi di referendum "possono" essere introdotti negli Statuti comunali, provinciali e regionali, pertanto si possono chiedere anche quelli del tipo revocatorio. Nel caso dei referendum la legge ha il solo neo (solo... per modo di dire) che il verbo usato dal legislatore non è "devono", come usato in altri commi allo stesso articolo, ma "possono"... che non implica obbligo.


Senza introdurre quel tipo di referendum, a livello locale, i cittadini possono esercitare l'azione popolare prevista all'art. 70 del Dlgs 267/00 per chiedere (al prefetto o alla magistratura ordinaria) la decadenza del sindaco o dell'intero consiglio comunale, provinciale, regionale. Ovviamente, sapendo come le denunce dei cittadini contro la pubblica amministrazione si insabbiano facilmente, anche se la denuncia può essere presentata da un singolo cittadino è meglio presentarla in gruppo (stile class action)


Art. 70 Dlgs 267/00 - azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per chiedere che venga invece introdotto il referendum revocatorio a livello locale credo che sia utile fare riferimento ad altri casi, se esistono, (v. ad es. l'introduzione del referendum abrogativo e propositivo in alcuni Comuni) e dipende tutto da cosa vogliono che sia introdotto i cittadini e soprattutto da QUANTI cittadini vogliono che sia introdotto nello Statuto comunale, povinciale e regionale.

Sapete cosa dico alla stragrande maggioranza dei miei connazionali ?
Voi non siete soltanto per la maggiore degli ingenui... siete proprio degli IMBECILLI patentati... continuate pure a votare :-)... e a snobbare la democrazia diretta.


P.S.
Qualcuno mi ha lodato dicendo che ho fatto un lavoro che ha definito addirittura PACHIDERMICO per cercare di capire qualcosa in mezzo al nostro labirinto legislativo... ma


A  CHE  CAZZO  E'  SERVITO ? (meglio se mi dedico ad altro) affanculo !

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