giovedì 27 dicembre 2012

Eguaglianza dei cittadini in politica

Art. 51 Cost.:

comma 1:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini."

A conferma del fatto che non occorre necessariamente far parte di alcun "partito politico" per essere eletti, poiché i partiti non sono un obbligo ma un diritto (art. 49 Cost.) e devono determinare la politica nazionale e non fare le leggi, quindi invadere il parlamento (e tanto meno qualsiasi istituzione o ente dello Stato)
Riscrivo:
"... secondo i requisiti stabiliti dalla legge ..."

Ma le leggi devono essere in armonia con i principi esposti (chiaramente a volte) nella Costituzione italiana, ovvero, come ho più volte osservato, devono essere legittime (artt. 134 e 136 cost.) e nella fattispecie la legge citata al comma 1 dell' art. 51 della Costituzione italiana deve garantire le condizioni di eguaglianza ai cittadini che vogliono accedere alle cariche elettive - mediante le elezioni !

Invece i parlamentari italici (furbi) cosa hanno fatto ?

Hanno deciso, a disprezzo della Costituzione italiana (come loro vecchia consuetudine), che i partiti che hanno già membri eletti in parlamento NON devono raccogliere le firme per presentare le loro liste alle elezioni, anche se hanno rotto i coglioni e non interessano più a chi li aveva votati in precedenza (art. 4 legge 30/08), a differenza di chi vuole concorrere con essi che deve INVECE raccogliere un determinato numero di firme che devono essere altresì autenticate da persone facenti parte dei partiti esistenti, che non hanno nemmeno l'obbligo di rendersi disponibili ad autenticarle (art. 4 comma 2 legge 120/99).

Fino a che troverete i fessi che vi avallano votando andrete avanti così ... non ci piove su questo !

Note:

Articolo 4 legge 27 febbraio 2008, n. 30: Esonero dalle sottoscrizioni delle liste

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentativita' e' attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

Articolo 4 Legge 30 aprile 1999, n. 120: Modifiche alle Leggi 352/70 e 53/90
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti:
"delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

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