sabato 26 gennaio 2013

Dov'è l'incostituzionalità del Porcellum ? (legge elettorale)

Io non sono né un giurista, né un docente, né un politico (me ne guarderei bene), e nemmeno un avvocato.

Sono un cittadino comune/operaio che crede di:

  • saper leggere;
  • saper meditare;
  • saper usare il cervello.

A volte non comprendo alcuni punti e chiedo diversi pareri (plurale) a gente più istruita ed esperta di me ... ma a volte mi bastano le tre caratteristiche sopra esposte per fare a meno di altri pareri.

Ergo veniamo al dunque:

L'illegittimità costituzionale della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (legge elettorale cosiddetta Porcellum) è data dal fatto che mentre la Costituzione prevede la scelta/elezione diretta dei parlamentari (artt. 56 e 58 cost.), la legge in questione la NEGA.

Cosa significa scegliere direttamente i parlamentari ?

Significa che sulla scheda elettorale, quindi al momento del voto, l'elettore deve poter indicare un determinato candidato scrivendo il suo Nome e Cognome a fianco del simbolo del partito di appartenenza (una volta, infatti, nelle schede elettorali compariva una riga punteggiata che consentiva, appunto, all'elettore di scrivere il nome ed il cognome di un candidato).

La legge elettorale Porcellum è una legge che ha modificato delle leggi precedenti:
Per logica e per correttezza la legge Porcellum ha reso illegittimo, in parte, il D.P.R. 361/57 perché questo non è stato abrogato e/o sostituito dalla legge in questione ... ma solo MODIFICATO.
Similmente ha reso illegittimo, in parte, il Dlgs 533/93 per lo stesso motivo.

Infatti i testi attualmente in vigore di entrambe le leggi sopra citate sono i seguenti:
Vediamo come sono state modificate le suddette Leggi e come sono state rese illegittime (anti-costituzionali) parti di esse:

D.P.R. 361/57 prima della modifica:

Art. 4:
"1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome 
e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;
b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine
alternato."

Legge 270/05 (che modifica quanto sopra):
Art. 1: (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. ... omissis ...
2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».
3. ... omissis ...

Commento:
E' stata quindi tolta all'elettore la facoltà di indicare la preferenza di un candidato, ovvero di scrivere sulla scheda elettorale il suo Nome e Cognome (in contrasto con l'art. 56 cost.).
Anziché, quindi, scegliere DIRETTAMENTE un deputato, l'elettore DEVE PER FORZA dare tale facoltà ai dirigenti della lista che indicherà sulla scheda elettorale, quindi è COSTRETTO a sceglierlo INDIRETTAMENTE.

Dlgs 533/93 prima della modifica:
Art. 11:
"1. ... omissis ...
2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

Legge 270/05 (che modifica quanto sopra):

Art. 4. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
"1. ... omissis ...
2. ... omissis ...
3. ... omissis ...
4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

Commento:
Sono stati tolti dalle schede di votazione i nomi dei candidati. Anche in questo caso i senatori non sono scelti DIRETTAMENTE ma dalle dirigenze delle liste che l'elettore può indicare nella scheda (in contrasto con l' art. 58 cost.) 


Faccio notare che NESSUNO in Italia ha mai pensato di sottoporre tale schifezza parlamentare alla Corte Costituzionale ... né in via principale e né in via incidentale, per quello che è il suo più grave peccato ... ovvero LE PREFERENZE  NEGATE !
Non c'è stata nessuna istituzione dello Stato e nessun MAGISTRATO che pur avendo il potere di farlo lo abbia fatto !


Ergo, se devono fare queste cose i normali cittadini ... cosa ce ne facciamo di gente che nonostante le porcherie rivelatesi nel tempo continuano a prendere voti da milioni di italioti che ancora votano ?
Cosa ce ne facciamo di istituzioni pagate anch'esse fior fior di quattrini dai cittadini che fanno orecchie da mercante ?

SPIEGATEMELO UN POCHINO ?!

Tenete sempre a mente ciò che sto lamentando da tempo, ovvero che:
La questione di legittimità costituzionale del Porcellum, per quanto riguarda le preferenze negate, non l'ha sollevata NESSUNO ! da sette anni ! Né istituzioni,né avvocatiné magistrati ... quando avrebbero potuto farlo benissimo !


Me-di-ta-te gente me-di-ta-te !


Alle future elezioni - urne DESERTE !

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AGGIORNAMENTO  DEL  13 aprile 2013

Dopo avere letto questa notizia, confermo categoricamente le mie vedute:

La maggioranza dei membri della Corte costituzionale è scelta/eletta dalla Casta (art. 135 cost.) e se la Casta si è formata in maniera difforme al dettato costituzionale tutte le istituzioni diventano inaffidabili e mani dello stesso burattinaio.
L'art. 49 cost. non indica che i "partiti" devono invadere il parlamento e qualsiasi altra istituzione (cosa invece evidente) e tanto meno che i partiti debbano essere agglomerati verticistici che impediscono al singolo esponente di esercitare il proprio mandato liberamente (art. 67 cost.).
Gli artt. 56 e 58 cost. indicano che i parlamentari sono eletti DIRETTAMENTE dai cittadini elettori e non INDIRETTAMENTE attraverso le dirigenze dei partiti e/o delle liste concorrenti. Questa è l'illegittimità del Porcellum e non il premio di maggioranza.

Il premio di maggioranza è un'ennesima porcata nella porcata ma non quello che rende illegittima la legge.
Il problema è che agli italiani si vuole dare, come sempre, un capro espiatorio errato. La confusione permette al "sistema" di buggerare la popolazione come sempre fatto. Attraverso i media si manipola la mente della gente fino a convincerla che il male minore diventi il peggiore e per nascondere in realtà il male peggiore. Prima rimbambiscono la gente e poi danno la soluzione (che non è la soluzione). 

L'intento, anche in questo caso, è quello di far credere che esiste ancora qualche organo di Stato, o istituzione, in grado di porre rimedio agli abusi perpetrati dalla classe politica che ormai ha perduto credibilità. Convincere la popolazione che qualche istituzione che funzioni come si deve esiste, e che costringerà il parlamento a modificare una legge elettorale porcata, ma lasciando sempre ai partiti il diritto/potere di scegliere chi occuperà le più alte poltrone, ovvero lasciando la porcata vera e propria ancora intatta.

In definiva affermo che una legge illegittima non deve essere modificata ma ABOLITA dalla Corte Costituzionale e occorre chiamare in causa detta Corte ! Una legge palesemente illegittima che rimane in vigore per anni e anni dimostra soltanto che i nostro organi di Stato sono uno SCHIFO !


E-MAIL INVIATA AD ALCUNI MEDIA

AGGIORNAMENTO  DEL  3 DICEMBRE 2013

Apprendo che la Corte costituzionale - organo anch'esso inquinato dalla classe politica italica - ha rimandato al 2014 il giudizio di legittimità sulla legge elettorale in vigore da OTTO ANNI richiesto dalla Corte di Cassazione in via incidentale su ricorso di un avvocato (anch'egli politico). E quando mai :-)
Se poi calcoliamo che nei 15 giudici c'è pure un POLITICO che si ciuccia oltre 30 MILA euro di pensione al MESE - ovviamente di SINISTRA - anche se con la carica di giudice della Consulta la sua pensione è sospesa fino a quando rimarrà in carica alla Corte stessa ... possiamo ben comprendere perché questa legge di merda deve restare ancora in vigore senza sapere cosa ne pensa la Consulta.

Attenzione comunque ! Perché il quesito di legittimità è stato chiesto per DUE fattori:
  • liste bloccate
  • premio di maggioranza
dell'elezione DIRETTA dei parlamentari non se ne fa menzione (forse perché è un politico anche l'avvocato che ha presentato il ricorso ?).

Come già puntualizzato all'inizio di questo post, io non sono né avvocato e né laureato in diritto, etc. ... ma non sono né STUPIDO e né disinteressato alla politica ed alla giurisprudenza ... e la Costituzione italiana la conosco ormai a memoria ed il cervello mi funziona abbastanza da riuscire ad elaborare e comprendere le parole contenute nella quasi totalità dei suoi articoli.


AGGIORNAMENTO  DEL 5 DICEMBRE 2013

Come al solito in Italia non si capisce mai niente ... non si sa se sono i politicanti che rilasciano informazioni errate ai giornalisti o se sono i giornalisti che capiscono sempre male.
Fatto sta che, a differenza della notizia precedente, ieri la Corte Costituzionale ha finalmente dichiarato illegittima la legge elettorale "Porcellum".

Adesso ragioniamo:

La Corte Costituzionale aveva respinto non tanto tempo fa il quesito referendario proposto da qualcuno per abrogare alcuni articoli della stessa legge - sostenendo che con l'abrogazione mediante referendum si sarebbe provocato un vuoto legislativo - e pertanto il quesito è stato dichiarato inammissibile. Niente referendum !

Ora vorrei sapere se con la sentenza di illegittimità dichiarata dalla Corte non si crea ugualmente il vuoto legislativo, poiché l'art. 136 Cost. mi pare chiaro.
Con la pubblicazione della sentenza la legge deve essere CANCELLATA immediatamente, o le parti dichiarate illegittime.

Diciamo che in ogni modo, o con referendum o con la sentenza della Corte costituzionale, una legge abrogata da chi può abrogarla va immediatamente modificata e il parlamento in qualsiasi caso deve occuparsene.

Non appena pubblicata la sentenza di illegittimità del Porcellum, il parlamento dovrà provvedere e avrebbe potuto/dovuto farlo anche se la legge fosse stata abrogata dal popolo con il referendum previsto dalla nostra Costituzione ... non capisco quindi la motivazione data dalla stessa Corte quando ha respinto il quesito referendario.

Questa Corte costituzionale mi convince sempre meno, anche se stavolta ha soddisfatto le aspettative di molti - ma sarebbe stato uno scandalo troppo evidente dichiarare legittima una simile PORCATA !

Ad ogni modo avevo ragione - e sono FIERO di avere rifiutato le schede elettorali alle politiche di quest'anno - facendo verbalizzare le motivazioni del rifiuto delle schede alle politiche richiamando appunto le preferenze negate in contrasto con gli articoli 56 e 58 Cost.
IO HO OSSERVATO FEDELMENTE LA COSTITUZIONE (come hanno fatto in tanti quest'anno) ... chi ha votato alle politiche per la TERZA volta con questa legge di merda se ne è fottuto della Costituzione italiana ... quindi farebbe anche meglio a evitare di andare in piazza in difesa di ciò che non rispetta anch'egli (o ella).

La Corte costituzionale ed il ricorso hanno confermato il punto principale -  preferenze negate -  per il quale io mi rifiutavo di votare con una simile schifezza, anche se io l'ho evidenziato con termini diversi ma direi anche più comprensibili.
Il ricorrente che ha presentato il ricorso ha usato il solito gergo/tecnicismo "Liste bloccate" incomprensibile alla quasi totalità dell'elettorato ... e tale termine è sempre stato usato da anni. 

AGGIORNAMENTO  DEL  14 GENNAIO  2014

In data odierna la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della legge elettorale cosidetta "Porcellum" e da tale sentenza estrapolo la parte finale:
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

Ora leggete bene il mio ricorso (aprendo il link sulle parole CLICCA QUI -  nel testo originale di questo post) ed il post a questo link: http://brunoaprile.blogspot.it/2013/01/dove-lincostituzionalita-del-porcellum.html

Peccato che alla Corte sia sfuggito anche l'art. 11 del Dlgs 533/93 comma 1 lettera 1) - che descrive come devono essere stampate le schede elettorali (è illegittimo pure quello perché se le schede non recano oltre al simbolo della lista anche il nome ed il cognome del candidato ... il cittadino è ovvio che non può esprimere la preferenza nei confronti di nessuno).
Infatti tale articolo prima della modifica fatta dalla "Porcellum" era indicato che sulla scheda elettorale l'elettore poteva indicare oltre al simbolo della lista anche il nome del candidato.

Mah !! (15 giudici che guadagnano un fracco di soldi)


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