giovedì 14 febbraio 2013

Proteste

Da DECENNI molti italiani (possiamo anche dire moltissimi) protestano contro diverse decisioni dei politici "eletti" con la carica di "rappresentanti" (parlamentari - ministri).

Da DECENNI protestano attraverso Manifestazioni in Piazza e non si è mai concluso granché ! (per non dire nulla).

Alla gente, come studiato a puntino da chi vuole mantenere un potere assoluto sulle masse popolari, non vengono indicati i vari metodi con cui manifestare il proprio disappunto in maniera (a mio avviso) più efficace delle manifestazioni di piazza.

Ma credo che ci sia un modo migliore per farlo.

Nessun momento più adatto, a mio avviso, è quello delle elezioni (per protestare nei confronti della classe politica italiana che ha praticamente dissanguato MILIONI di componenti della popolazione, assicurando solo privilegi e benessere a chi è parte di detta classe).

Alle elezioni infatti è consentito al cittadino elettore fare verbalizzare le motivazioni di un suo eventuale rifiuto della/delle scheda/schede elettorali.

L'art. 104 comma 5 del D.P.R. 361/57 (non abrogato dalla legge cosiddetta Porcellum) recita:
"Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000."

L'art. 74 comma 2 della stessa legge recita:
"
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli."

Qual'è la differenza fra una manifestazione di piazza e quella che l'elettorato farebbe al momento delle elezioni presso le sezioni elettorali ?

Lo comprendiamo leggendo il comma 3 del summenzionato articolo 74 D.P.R. 361/57:
"Il verbale é atto pubblico"

la manifestazione di piazza no.

Che fine fanno i verbali di cui sopra ?

Ce lo indica l'art. 87 comma 3 della stessa legge:
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Al comma 4 dello stesso articolo si legge:
"Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione."

Ora non si pretende che vengano annullate le elezioni ... perché non potranno certo cambiare in un giorno la legge elettorale per renderla LEGITTIMA ... ma sicuramente che la cambino SUBITO dopo l'insediamento del nuovo parlamento, perché allora sì che le manifestazioni di piazza potrebbero avere uno scopo ... quello di prenderli tutti a randellate sulla testa.

Questo modo di protestare è permesso a tutti e non si rischiano né arresti e né manganellate come accade spesso (purtroppo) nelle manifestazioni di piazza.

A tutti i rivoluzionari italiani, quindi, consiglio di valutare le varie proteste che possono porre in atto ... senza per questo rinunciare alle manifestazioni di piazza, se proprio le ritengono un valido mezzo.

Definizione di ATTO PUBBLICO:
L'atto pubblico è un documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalità, da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pubblica (ossia da quello che in certi ordinamenti è denominato pubblico ufficiale), al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa potestà.

Chiarimenti dal Viminale su quanto sopra descritto

Suggerimento all'astensionista attivo di dichiarazione da fare allegare al verbale:




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