mercoledì 13 marzo 2013

Stupidario legislativo - parte III

Il Parlamento sappiamo che è formato da esponenti dei cosiddetti partiti (anche se non sta scritto da nessuna parte - nella Costituzione italiana).

I Consigli regionali, provinciali e comunali ... sono forse formati da altre persone ?

Sono tutti figli della stessa madre zoccola (come uso definirli io) ... o non è forse vero ?

L' art. 123 comma 3 della Costituzione italiana recita:

"Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi."

Si veda anche l'articolo 138 comma 2 della Costituzione italiana.

Il criterio è intuibile:
Se riguardo alle leggi che modificano la Costituzione il popolo può proporre referendum confermativo, poiché più importanti delle leggi ordinarie, anche sullo Statuto della Regione è concesso al popolo di proporre referendum confermativo, poiché lo Statuto regionale è una sorta di Costituzione di un Ente AUTONOMO (cfr. art. IX disp. trans. e finali della Costituzione e art. 5 Cost.) la Regione, che a sua volta coordina e controlla enti autonomi più piccoli (Province e Comuni) anch'essi dotati di propri Statuti (v. art. 114 Cost.).

Considerando il principio esposto all'art. 123 comma 3 Cost. provate a immaginare uno Statuto comunale (una sorta di Costituzione del Comune) dove è scritto, ad esempio:
"Sono esclusi dalle materie referendabili: lo Statuto e i Regolamenti comunali, etc. etc."

Non fa a pugni tale principio con un principio costituzionale di maggiore entità ?
_______________

Estrapolo dalloo Statuto di un grande Comune - Milano:

Art. 12 - Referendum di consultazione successiva
comma 2
"non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli di zona
... omissis ..."

Estrapolo dallo Statuto di un Comune di media grandezza - Grosseto


Art. 50 - Limiti e materie
comma 2
"I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
... omissis...
c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
... omissis ..."

Estrapolo dallo Statuto di un piccolo Comune - Calvello

Art. 32 - Referendum
comma 2
"... omissis ... Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale
... omissis ..."


Perché tutto questo ?

Difficile rispondere con certezza perché potrebbero essere più d'una le ragioni ... ma una cosa è sicuramente tangibile:

NON  MODIFICANO  GLI  STATUTI  e  i  REGOLAMENTI  quando i loro capi (in Parlamento) modificano la Costituzione e le Leggi.

Lo Statuto del Comune di Calvello fa ancora riferimento alla Legge 142/90 quando questa è stata modificata DUE volte (Legge 265/99 e Dlgs 267/00).
Il comma 3 dell'art. 123 Cost. è stato introdotto con legge Costituzionale 22 novembre 2001, n. 3.

La stragrande maggioranza degli Statuti comunali sono VECCHI ... e nessuno dice nulla.
Gli amministratori perché, come già detto, essendo figli della stessa madre se ne fottono perché protetti dalle loro chiocce in parlamento. 
I cittadini italiani se ne fottono ancor più, sia della partecipazione popolare e sia della democrazia, perché a loro basta delegare ed hanno fatto anche troppo ... i cittadini VOTANO soltanto e si lamentano sempre.

Leggi altre stupidate legislative







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