L’articolo 28 della Costituzione italiana recita:
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."Questo lascia chiaramente presupporre che qualsiasi persona, indipendentemente dal suo ruolo istituzionale o pubblico, può essere querelata.
L’articolo 54 della Costituzione italiana recita:
"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."Il Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) è stato emanato per agevolare la comunicazione fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione prevedendo sia la Posta Elettronica Certificata (PEC) come mezzo di comunicazione certo e legale e sia il Domicilio digitale del Cittadino (art. 3bis).
Gli enti pubblici, fra l’altro, devono anche rendere pubblici e facilmente accessibili ai cittadini i relativi indirizzi di PEC.
La Pubblica Amministrazione è anche al servizio dei cittadini e non il contrario e se il legislatore ha ritenuto opportuno agevolare i rapporti dei cittadini con gli enti pubblici mediante appositi strumenti di comunicazione, in virtù del principio: “Chiedere è lecito e rispondere è cortesia (o educazione)”, un cittadino che CHIEDE semplici delucidazioni ad un ente pubblico attende da questo delle risposte, e tale principio è stato pure introdotto nella Costituzione italiana all'articolo 118 più di 12 anni fa.
Se le risposte degli enti pubblici non giungono o sono fuorvianti pongono lo Stato nella condizione di rispondere degli atti in violazione dei diritti dei cittadini e come al solito chi paga è sempre la collettività.
I responsabili di mancati provvedimenti che per legge (quando sono espressamente previsti dalla legge) sono tenuti a notificare o a comunicare ai cittadini interessati commettono il reato di “omissione di atti d’ufficio” (di natura penale) e se lo fanno con l’intenzione di creare un danno a qualcuno in particolare o di favorire qualcuno in particolare commettono pure il reato di “abuso d’ufficio” (anche esso di natura penale). Se addirittura falsificano atti commettono il reato di “falso ideologico”.
Se i funzionari, i dirigenti e gli impiegati degli enti pubblici usassero il buon senso di rispondere ai cittadini che fanno semplici e legittime richieste oltre a dimostrare la cortesia che loro per primi dovrebbero insegnare ai cittadini, eviterebbero di scomodare la magistratura o di oberare maggiormente di lavoro la magistratura che, come sanno tutti, è talmente piena di pratiche che l’Italia ha collezionato il più elevato numero di condanne dalla Corte Europea di Strasburgo per violazione dell’art.6 (ragionevole durata dei processi) della famosa ed antica Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà Fondamentali dell’Uomo, firmata dallo Stato italiano nel lontano 1950 e recepita successivamente con legge e la ratifica di protocolli addizionali.
In sostanza se è vero che il cittadino ha il diritto di difendersi in ogni momento (artt. 24 e 113 Cost.), e se è vero che chiunque può essere chiamato a rispondere in materia civile, penale ed amministrativa per eventuali danni che arreca ai cittadini, ... sarebbe opportuno che specialmente chi svolge funzioni pubbliche si rivesta un pochino di umiltà, anziché di eccessiva autorità, rispondendo ai cittadini in maniera chiara, altrimenti non c’è altra via per i cittadini se non quella di scomodare la magistratura.
Se è questo che vogliono alcuni funzionari pubblici ... e lo Stato........
