venerdì 8 settembre 2017

Gerarchia delle fonti (del diritto)

Premesso che tale materia la conoscono avvocati, pubblici ministeri e magistrati perché la studiano prima di laurearsi;

Premesso che chiunque può fare ricerche in rete per approfondire l’argomento;

Cercherò di spiegare in parole semplici cos’è la gerarchia delle fonti e quindi come dovrebbe funzionare la macchina della giustizia in Italia.

L’immagine aiuta già a rendere l’idea ... in poche parole la “Gerarchia delle fonti” è quella gerarchia che stabilisce un ordine di importanza delle leggi, norme e regolamenti vari. In sostanza esistono norme che hanno valenza superiore ad altre norme.

Come si nota dall’immagine la Costituzione italiana è in testa alla piramide e infatti, come essa stessa recita all’art. XVIII delle disposizioni transitorie e FINALI, è la Legge fondamentale della Repubblica italiana. (*)

Contrariamente a ciò che si legge in giro per la rete, specialmente su Facebook, la Costituzione italiana prevale anche sui trattati internazionali... infatti quando il Consiglio Europeo chiese agli Stati parti di regolamentare il pareggio di bilancio “preferibilmente con legge di natura costituzionale”, (v. a pag. 5 della relazione del Consiglio Europeo al link: https://drive.google.com/drive/folders/0B3VJtb29p-kaS3dmcjNPZmN4MXc) il parlamento italico ha mutato il termine “preferibilmente” col termine “obbligatoriamente” sfornando nel 2012 una legge di revisione costituzionale che ha modificato ben 4 articoli della Costituzione italiana (81, 97, 117 e 119) inserendo il “pareggio di bilancio” in Costituzione.

Se, come dicono molti, la Costituzione italiana ha una valenza inferiore al famoso Trattato di Lisbona, dopo la ratifica di quest’ultimo (è la legge di ratifica che vincola gli Stati al rispetto dei trattati, convenzioni e patti sottoscritti) non sarebbe stato necessario modificare la Costituzione per accontentare la cosiddetta Europa e l’Europa stessa non avrebbe avuto alcun motivo di chiedere agli Stati parti che adempissero al pareggio di bilancio con una legge preferibilmente di natura costituzionale.

Inoltre altri Trattati internazionali fanno riferimento agli ordinamenti interni degli Stati parti poiché i trattati internazionali sono sorte di costituzioni contenenti dei principi che vanno applicati con leggi... ovviamente con leggi interne che ogni Stato parte deve aggiungere nel proprio ordinamento (diritto positivo).
Non lo presumo io ... lo si legge espressamente nei vari Trattati internazionali sottoscritti dagli Stati che vi hanno aderito.

Ma cosa significa legge fondamentale della Repubblica ? (l’ho scritto in centinaia di post):
significa che NESSUNA legge, norma, delibera, regolamento possono contrastare i principi esposti nella Costituzione perché sarebbero illegittime/i (cfr. artt. 134 e 136 Cost.).

Andando in ordine dopo la Costituzione italiana e le leggi Costituzionali, ci sono le Leggi comunitarie ... SE RATIFICATE CON LEGGI INTERNE (si chiamano leggi di ratifica e riguardano trattati, convenzioni e patti internazionali) e poi le Leggi ordinarie (Codici e Leggi emanate sempre dal parlamento, o dal Governo su delega del parlamento)... poi ci sono i regolamenti governativi (decreti ministeriali, circolari ministeriali, etc.).


Lasciamo perdere il resto per ora (ovvero le leggi regionali , Statuti 
e regolamenti) che ho trattato in altro post (v. il link in calce)

In definitiva una Legge deve essere in armonia con la Costituzione italiana (ossia coi suoi principi) e il Parlamento deve quindi tenere conto della Costituzione italiana quando discute e vota un disegno di legge presentato da CHIUNQUE ne abbia il diritto/potere.
Il Governo che ha la funzione principale di fare applicare le leggi emanate dal parlamento attraverso i Ministeri, può emanare direttive alla Pubblica Amministrazione con decreti ministeriali, circolari ministeriali e quant’altro di simile purché non siano in contrasto con le leggi emanate dal Parlamento.
I decreti legge emanati dal Governo devono essere convertiti in legge dal parlamento ad indicare che in materia legislativa il Governo è subalterno al Parlamento (all'art. 70 Cost. il Governo non è indicato).

La funzione legislativa del Governo, di cui ne abusa da almeno 30 anni, è un’altra cosa perché un Decreto legge se non è convertito in legge dal parlamento perde efficacia dopo 60 giorni (un decreto legge del governo convertito in legge è approvato dal parlamento ed è quindi il parlamento il responsabile di quell’atto governativo).
Lo stesso vale per i Decreti Legislativi (Dlgs) che sono leggi fatte dal Governo ma su delega del parlamento, ossia il parlamento  delega il governo a regolamentare una questione e il Decreto Legislativo ha la stessa valenza di una Legge ordinaria emanata dal parlamento.

Ribadisco che il compito principale del Governo, attraverso i Ministeri, è quello di fare applicare le leggi e lo fa mediante decreti ministeriali e circolari ministeriali... che hanno una valenza INFERIORE alle leggi del parlamento.

Infatti, come un tempo si studiava nelle scuole, il Parlamento è l’organo legislativo (con potere legislativo - art. 70 Cost.), il Governo è l’organo esecutivo (con potere esecutivo) e la Magistratura è l’organo giudiziario (con potere giudiziario).

Per restare in linea con la buffonata della democrazia rappresentativa o parlamentare, l’organo più autorevole è il Parlamento poiché è l’unico organo di Stato i cui membri sono eletti (dovrebbero esserlo) dal popolo. I membri del Governo e della Magistratura non sono eletti dal popolo. Ecco perché convenzioni, patti e/o trattati internazionali firmati da membri dei Governi degli Stati aderenti devono essere ratificati con leggi interne dai rispettivi parlamenti per essere vincolanti.

CHIARO ?

Ora vediamo come fare quando qualcosa non quadra (e qui casca l’asino come diceva qualcuno):

Quando un’atto compiuto da qualcuno si compie in virtù di una norma che contrasta una norma di valenza maggiore, tale atto deve essere giudicato solo dall’organo giudiziario ! Bisogna chiamare in causa la magistratura ... NON CI SONO CAZZI !

Ora il discorso assume due aspetti PURTROPPO infelici:

Se la controversia è fra comuni mortali cittadini (considerati schiavi da lobbies, società lucrative e dallo Stato) si possono anche trovare avvocati che li difendono.
Se la controversia è fra un comune mortale cittadino e una società lucrativa potente, o lo Stato (istituzioni varie, ministeri, etc.), col CAZZO che il comune mortale cittadino trova un avvocato che considera la gerarchia delle fonti, perché un avvocato contro lo Stato, per difendere un povero cristo che non ha nemmeno abbastanza soldi per pagarlo, NON CI SI METTE !
Allora come/cosa si fa ?
Bisogna studiare ! Di tempo per stronzate la gente ne trova un sacco ! Bisogna studiare alcune leggi a secondo del problema che si deve affrontare e se la controversia è contro un’istituzione dello Stato scordate di farvi assistere da un avvocato ! perché, come già detto, un avvocato contro lo Stato, o contro un colosso privato che ha come azionista il Ministero del Tesoro (ad esempio Enel, Telecom, Trenitalia), NON CI SI METTE !

Come dicevo, secondo la gerarchia delle fonti, le Leggi comunitarie sono al secondo posto dopo la Costituzione italiana... e la “Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà fondamentali dell’Uomo” ratificata dal parlmento italico con la Legge 848/55 (**) e il “Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici” ratificato anch’esso con la Legge 881/77 prevedono l’autodifesa. (***) 

Ma se nessuno OSA andare davanti ad un giudice a dichiarare di volersi difendere senza l’ausilio di un avvocato appellandosi al diritto internazionale riconosciuto e ratificato dal parlamento italico ... solo perché una legge interna di valenza INFERIORE prevede l’obbligo dell’avvocato ... non cambierà mai un cazzo in questo paese di parassiti, ladri, buffoni e sfruttatori !! LO CAPIRETE MAI UN GIORNO ??? 

CONCLUDENDO: 

Un giudice in Italia è autonomo, indipendente e inamovibile (Artt. 104 e 107 Cost.) e pertanto può giudicare in base alla legge che ritiene più importante ... SE GLIELA SI FA NOTARE !

Esistono moltissimi servi nella magistratura, ossia giudici che se ne fottono della giustizia e delle leggi, ma ci sono anche giudici onesti. Sia in un caso e sia nell’altro bisogna RICORDARE al giudice che esiste una gerarchia delle leggi e se questo non lo fa un avvocato per le ragioni già esposte ... dovete farlo VOI !

Ci sono state sentenze dove alcuni giudici hanno applicato la Costituzione italiana piuttosto che una legge ordinaria ed hanno anche fatto riferimento alla Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà fondamentali dell’Uomo (CEDU) piuttosto che ad una legge interna... e se lo hanno fatto quei giudici significa che TUTTI i giudici possono farlo ! Perché non fanno altro che osservare le regole e la gerarchia delle fonti che hanno studiato nelle università prima di diventare quello che sono diventati. Fanno ONESTAMENTE il loro dovere e svolgono diligentemente il loro ruolo !


(*) Art. XVIII disp. trans. e finali Cost.:La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

(**)
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (firmata a Roma nel 1950 e recepita con legge di ratifica 4 agosto 1955, N. 848)
Art. 6 comma 3:
In particolare, ogni accusato ha diritto di:
"...omissis...
...omissis...
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia";

(***) Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (firmato a New York nel 1966 e recepito dallo Stato italiano con la legge di ratifica 25 ottobre 1977, N. 881) Articolo 14 comma 3: "Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
...omissis...
...omissis...
...omissis...
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo; piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie":


SOLO STUDIANDO (un cervello ce l’avete ?) potrete anche capire se l’avvocato che avete scelto vi difenderà sul serio, oltre a spillarvi fior fior di quattrini !!


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