venerdì 1 ottobre 2010

La Democrazia e la Costituzione italiana

Vi siete mai chiesti come è possibile che in uno Stato democratico e civile come si ritiene il nostro, non viene insegnata nelle scuole - fin dalle elementari - la legge fondamentale della nazione ? La Costituzione italiana ?

Quando ve lo domanderete meditate la risposta che leggerete di seguito:

Perché chi con la politica voleva seguitare a  sfruttare un'intera massa popolare per vivere nel lusso più sfrenato aveva tutto l'interesse a mantenere il popolo nell'ignoranza totale sia per quanto riguarda la Costituzione italiana e sia per quanto riguarda la Democrazia.


Il popolo NON DEVE SAPERE ma deve lasciare che pochi rappresentanti DECIDANO nell'interesse di tutti. I risultati li conosciamo ormai quasi tutti (i dotati di un cervello funzionante).
Ci hanno preso in giro fin dal 1948 (entrata in vigore della Costituzione italiana) e continuano a prenderci in giro con la menzogna della democrazia rappresentativa e/o parlamentare.

La nostra non è assolutamente una democrazia puramente rappresentativa e lo si dovrebbe dedurre ragionando semplicemente su quanto è scritto all'art. 1 della nostra Costituzione.

Per comprendere che il popolo "esercita la sua sovranità nei limiti della Costituzione"
 ... e non nei limiti stabiliti dai rappresentanti del popolo ... ci vogliono degli esperti ? 
dei laureati in scienze politiche ? in diritto ? dei costituzionalisti ?

Le suddette persone sono ausili o sostituti del cervello dell'individuo ?

Democrazia è una parola “composta” da due parole che traggono origine dalla lingua greca: δῆμος (démos) Popolo e κράτος (cràtos) Potere, quindi: “Potere del popolo”, ed etimologicamente significa “Governo del popolo”.

In Italia la Costituzione italiana, che è la Legge Fondamentale, come chiaramente espresso al comma 4 dell' art. XVIII delle sue disposizioni transitorie e finali sotto riportato:

“La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Recita all’art. 1:

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

E' molto chiaro a mio avviso ... ed è inutile girarci attorno con delle banalità. Sarebbe diverso se fosse scritto: "la sovranità appartiene a rappresentanti eletti dal popolo", oppure: "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita mediante rappresentanti eletti".
Quindi se il popolo è sovrano ed ha strumenti mediante i quali può interagire direttamente con i suoi rappresentanti ... tali strumenti e tale sovranità non possono essere ignorati dai "rappresentanti".
CHIARO IL CONCETTO ?
Se poi vogliamo raccontarci delle balle o vogliamo continuare a credere alle balle che i cosiddetti "esperti" e/o "studiosi" diffondono attraverso i loro servi più fedeli (i media) è un altro discorso e prendiamo ciò che passa il convento.

Non occorre affidarsi ad esperti, intellettuali e/o personaggi di rilievo nel mondo della politica o della letteratura, presentati ed evidenziati dai mezzi di informazione asserviti al potere di pochi, poiché la logica non deve essere né spiegata e nemmeno interpretata, in quanto si interpreta da sola e la si capisce col proprio cervello.

Un sovrano non può essere subalterno a nessuno ed ha il diritto/potere di intervenire e correggere qualsiasi suo delegato in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche se il sovrano anziché essere una sola persona è costituito da una moltitudine di persone e indipendentemente dal loro numero.

La difficoltà ad esercitare la sovranità di una moltitudine di persone non può negare a tale moltitudine ciò che per Costituzione gli appartiene, si tratta, semmai, di regolamentarne l’esercizio, non di negarglielo o ostacolarglielo per mezzo di pochi rappresentanti eletti e delegati.

Un popolo sovrano può intervenire nelle decisioni dei suoi delegati a rappresentarlo, e la Costituzione italiana, al citato articolo 1 afferma infatti che il popolo esercita la sovranità che gli appartiene nelle forme (si noti il plurale) stabilite dalla Costituzione stessa e non nell’unica forma della Democrazia Rappresentativa (DR), come ci hanno fatto credere per oltre 60 anni a tuttora, e nei limiti della Costituzione (non nei limiti imposti dai rappresentanti eletti).

Le forme di cui al comma 2 del citato articolo 1 della Costituzione italiana sono quindi la DR e la Democrazia Diretta (DD), quest’ultima da intendersi come l’espressione del popolo al di fuori da ogni rappresentanza eletta.

I cittadini esercitano Direttamente la loro sovranità solo se e quando non vogliono lasciare ai rappresentanti ogni decisione. E di tale potere il popolo italiano è possessore per Costituzione.

Tutto questo è deducibile da quanto si legge nella Costituzione agli articoli 50, 71, 75138, 102, 118 e 123.


Art. 50:
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Non si parla di rappresentanti eletti ma di cittadini (eletti e non eletti). Il Parlamento italiano, dopo ormai 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, non ha ancora regolamentato questo principio Costituzionale con legge. Non esiste ancora una legge che stabilisca vincoli e modalità di utilizzo della petizione popolare. Che senso ha un diritto costituzionale non applicato ? Per quale ragione i padri costituenti avrebbero dovuto riconoscere tale diritto ai cittadini senza che lo potessero utilizzare ? Sono stati i padri costituenti a dire al parlamento di non regolamentare tale diritto ?

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 71:
“L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”

Il popolo, attraverso 50.000 cittadini elettori, può presentare al Parlamento un Disegno Di legge, o Proposta Di Legge, come i parlamentari o i ministri della repubblica e, per logica, dovrebbero essere quelli presentati dal popolo ad avere la precedenza, almeno nell'esame, nella discussione e nella votazione perché è il popolo ad essere sovrano e non i suoi rappresentanti.
L’azione legislativa popolare è stata raggirata attraverso i Regolamenti interni delle Camere, con i quali i rappresentanti eletti hanno fatto in modo di dare la precedenza ai Disegni Di Legge di iniziativa parlamentare su quelli di iniziativa popolare ... non per dettame costituzionale ma per decisione arbitraria dei rappresentanti eletti.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 75:
“È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.”

10 soli cittadini elettori (artt. 7 e 27 L.352/70) possono proporre un quesito referendario per chiedere al popolo l’abrogazione parziale o totale di una legge se tale richiesta è sostenuta da 500.000 altri cittadini e ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione, a cui presentato il quesito referendario abrogativo. Se 500.000 cittadini elettori sostengono tale richiesta il popolo italiano, andando alle urne, può quindi abrogare le leggi fatte dai rappresentanti eletti (Parlamento), a prescindere dal quorum e, quindi, dalla validità del Referendum.

Quello di abrogare le leggi del Parlamento è un potere che il popolo possiede!
Altro conto sono gli ostacoli posti dal Parlamento, a partire dal 1970 ad oggi con Legge 352/70, attraverso la quale si è impadronito dello strumento referendario abrogativo di legge ordinaria (ex art. 75 Cost.) impedendo ai 10 cittadini elettori, proponenti il quesito referendario, di raccogliere le 500.000 firme necessarie per portare al voto il popolo con l’autenticazione delle firme da consegnarsi in soli 3 mesi di tempo. Con tali limiti l’impresa è possibile soltanto ai partiti politici (di cui fanno parte i parlamentari), perché soltanto loro hanno la forza economica e mediatica tale da organizzare una raccolta firme (costosa e macchinosa per l’autenticazione delle firme) in un limite di tempo così breve.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 138:
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

10 soli cittadini elettori possono proporre referendum confermativo per chiedere al popolo la conferma o meno delle Leggi fatte dal Parlamento che integrano la Costituzione (Leggi Costituzionali) e/o che modificano la Costituzione (Leggi di Revisione costituzionale), entro 90 giorni dalla prima alla seconda delibera delle Camere, se tale richiesta è sostenuta da 500.000 altri cittadini.

Da tutto quanto esposto si evince in maniera evidente che il popolo, come giusto che sia, in quanto sovrano, può intervenire sulle decisioni dei rappresentanti eletti con voto (a prescindere dall’attuale legge elettorale che nessuno vuole sottoporre alla Corte Costituzionale in quanto illegittima – v. artt. 56 e 58 Cost.) e non si può asserire, quindi, che l’assemblea costituente (coloro che hanno scritto la Costituzione italiana) abbiano designato il traguardo Democrazia attraverso la sola Democrazia Rappresentativa perché tale affermazione è nettamente in contrasto con la Democrazia (compiuta) e con la Costituzione stessa.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 102 Cost.:
"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia."
Il Parlamento italiano, dopo ormai 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, non ha ancora regolamentato questo principio Costituzionale con legge. Non esiste ancora una legge che stabilisca come i cittadini possano partecipare ad amministrare la giustizia.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?


Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
 Il Parlamento italiano, dopo ormai 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana, non ha ancora regolamentato questo principio Costituzionale con legge. Non esiste ancora una legge che stabilisca come i cittadini possano collaborare alla GESTIONE delle aziende.


Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 118 Cost.:
"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."
Sono trascorsi 10 anni dall'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001 che pone gli amministratori eletti dinnanzi al DOVERE di favorire e agevolare l'iniziativa dei cittadini singoli e associati, ma gli amministratori locali (figli della stessa madre - dei partiti in parlamento) anziché favorire tale principio costituzionale lo ostacolano, pur essendo in vigore da 21 anni una legge che lo prevedeva (art. 8 - Dlgs 267/00, prima Legge 142/90 - art. 6)

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Art. 123 Cost.:
"Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali."
Sono trascorsi ormai 12 anni dall'entrata in vigore della Legge Costituzionale n.1  del 1999 che ha dato ai cittadini lo strumento del referendum confermativo (facoltativo) per approvare lo Statuto delle Regioni, ma la stragrande maggioranza dei Comuni escludono dall'azione referendaria gli statuti ed i regolamenti comunali.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

A conclusione:

• Un sovrano deve avere la facoltà di scegliere quando lasciare decidere a coloro che delega e quando invece decidere da sé, specialmente quando molto fa pensare che chi è delegato dal popolo o non sappia amministrare gli averi del sovrano o non voglia amministrarli, per esclusivo interesse personale o di pochi altri individui fuori e dentro la politica.

• Una cosa è regolamentare la sovranità del popolo; altra cosa è ostacolarla/impedirla, ovvero negare al popolo i diritti ed i poteri sui rappresentanti eletti come previsti dalla Costituzione italiana.

Tutto fa pensare, quindi, che chi è all’interno del sistema rappresentativo, dati i privilegi che questo comporta, abbia volutamente negato ed ostacolato l’azione diretta del popolo sovrano, quindi la Democrazia Diretta, per esclusivo interesse personale, onde favorire se stesso e/o pochi potenti al di fuori della politica (lobbies e mafie varie).

La Democrazia Diretta, strumento per raggiungere il traguardo Democrazia e strumento di controllo dei cittadini sui rappresentanti eletti, se riconosciuta da questi ultimi, oltre a dimostrare la giusta umiltà dei rappresentanti eletti, poiché non possono questi avere le migliori soluzioni a problemi che nemmeno conoscono, come se le loro idee fossero migliori di quelle di milioni di persone al di fuori della politica, sarebbe anche una protezione per chi è eletto, o ricopre cariche istituzionali importanti, da pressioni, minacce e ricatti di lobbies esterne alla politica, associazioni criminali, mafie,etc.

Quando è la collettività a poter decidere, e non pochi eletti, nessuno sarebbe sottoposto a minacce, ricatti e pressioni; sarebbe impossibile ricattare una cittadinanza di migliaia di persone (piccoli Comuni) e ancor più ricattare o corrompere milioni di persone (un'intera nazione).

Chi sceglie la politica all’interno del sistema rappresentativo e non riconosce con l’adeguata umiltà e buon senso che:

• da tante teste possono scaturire le migliori soluzioni e provvedere un adeguato e indispensabile aiuto ai pochi delegati a rappresentare un popolo;

• col potere di delibera al popolo si evitano contatti e condizionamenti esterni di associazioni criminali;

• i principi fondamentali della Costituzione italiana prevedono la Democrazia Diretta fra le forme perché il popolo possa esercitare la sovranità che gli appartiene;

• la vera Democrazia si ottiene estendendo il potere di delibera a tutti i cittadini che si vogliono esprimere e deliberare, anziché concentrarlo in meno persone;

• esistono altri Paesi meglio amministrati dell’Italia dove il potere di delibera è affidato anche ai cittadini;

non ha compreso o non vuol comprendere i concetti di “sovranità popolare” e “rappresentanza eletta”.

Chi, pretestuosamente (in mala fede) o ingenuamente (in buona fede) adduce l’art. 67 della Costituzione per asserire che i rappresentanti eletti hanno potere assoluto sul popolo ha male interpretato tale articolo costituzionale poiché esso recita:

Art. 67:
“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”

e si riferisce, quindi e chiaramente, al “singolo” parlamentare e non al Parlamento ed indica che singolarmente, un parlamentare, ha libertà di azione all’interno del Parlamento e nei confronti di ogni altro Organo dello Stato, ovvero nei confronti degli altri parlamentari ed istituzioni, e deve dare conto solo ai cittadini, in quanto sovrani e da essi delegato.

Una diversa interpretazione si scontrerebbe con gli altri principi esposti ai citati articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana.

Chi sostiene che la Costituzione si basa sulla sola Democrazia Rappresentativa lo fa solo ed esclusivamente in MALA FEDE e per esclusivo interesse personale anziché a favore della popolazione, rinnegando la Democrazia e la Costituzione italiana stessa.
La Democrazia, secondo l’Assemblea costituente, era un traguardo da raggiungere e non un punto di partenza, poiché al momento dell’emanazione della Costituzione italiana, l’Italia era un popolo che ha vissuto prima sotto Monarchia e poi sotto Dittattura e che ha scelto, con Referendum popolare (svoltosi nel 1946) di diventare repubblica democratica [dal latino: res (cosa) - publica (di tutti)]… oggi, in Italia, è quasi tutto in mano ai privati, per i quali vige la Legge del profitto (quella dello Stato è un ostacolo da aggirare).

La Democrazia Diretta e la Democrazia si possono attuare seguendo l’esempio di altri Stati più democratici e attraverso l’autonomia legislativa ed attuativa degli Enti Locali, a partire quindi dai Comuni che, secondo gli artt. 114 e segg. della Costituzione italiana, sono autonomi, dotati infatti ognuno di Statuto e Regolamento e, quindi di potere legislativo (Consiglio comunale) ed esecutivo (Giunta comunale). Anche in questo caso i padri costituenti avevano previsto fin dal 948 che lo Stato centrale (Parlamento e Governo) cedesse potere legislativo ed amministrativo agli Enti locali:

Art. IX disp. trans. e finali:

"La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni." 

Art. 5:

"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."


L’art. 8 del Dlgs 267/00, attraverso il quale il Parlamento ha delegato ai Comuni, alle Province ed alle Regioni, di introdurre negli Statuti e regolamentare nei Regolamenti gli strumenti di Democrazia Diretta, anche referendari (referendum di qualsiasi tipo), non ancora applicato dalle amministrazioni locali, pur in vigore da 10 anni, è un’altra evidente dimostrazione che i rappresentanti eletti vogliono usurpare volutamente la sovranità a chi spetta di diritto.

Come deve interpretare tale realtà un popolo sovrano?

Da come applicata, ignorata, raggirata ed offesa finora la Costituzione italiana, dai pochi rappresentanti eletti (a qualsiasi livello – locale e nazionale) non arriveremo mai al traguardo Democrazia poiché il potere è e sarà sempre più concentrato in poche persone (all’interno dei partiti politici) anziché essere esteso a TUTTI.

A proposito di partiti occorre notare che sono citati nella Costituzione soltanto in due articoli e non si deduce in nessuno dei due articoli che i suoi iscritti debbano far parte del parlamento, del governo e di qualsiasi altro ente dello Stato. Dall'art. 49 si deduce innanzitutto che riunirsi in partiti è un diritto e non un obbligo, ma per fare cosa ? Per determinare la politica nazionale (non per legiferare e/o applicare le leggi). Possono essere delle mere associazioni (quali in realtà sono) di consultazione e di discussione. Leggendo l'art. 51 si conferma tale interpretazione poiché in detto articolo è scritto che tutti i cittadini possono concorrere alle cariche elettive (senza essere esponenti di alcun partito) e pure in condizioni di uguaglianza - ovvero che non devono essere per nulla agevolati coloro che fanno parte di partiti vecchi o nuovi che siano.

CONCLUSIONI:

Non abbiamo una Costituzione perfetta ma se non è mai stata applicata nel punto più importante che riguarda la struttura democratica del paese italico la colpa non è dell'assemblea costituente e della Costituzione ma di chi avrebbe dovuto applicarla ONESTAMENTE nel tempo... e questo non è MAI stato fatto.



L’Italia è sempre stata ed è tuttora, di fatto, una Oligarchia dove i pochi rappresentanti eletti non sono nemmeno più eletti dal popolo (L. 270/05).


28 settembre 2010

AGGIORNAMENTO DEL POST

Se i nostri furbi rappresentanti hanno bisogno che tutto sia esplicitamente scritto nella Costituzione, perché ciò che è implicito non lo afferrano ... il disegno di legge di iniziativa popolare "Quorum Zero e Più Democrazia" serve anche a questo. Firmate l'iniziativa per permetterci di presentarlo al parlamento. In questo link l'elenco dei Comuni ove depositati i fogli di raccolta firme e dei punti di raccolta firme organizzati in tutta Italia.

Bruno Aprile – Alessandria – tel. 3472954867 – CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta
http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com


CITAZIONI:
‎"Un Governo popolare, quando il popolo non sia informato, o non disponga dei mezzi per acquisire informazioni, può essere solo il preludio ad una farsa o ad una tragedia, e forse ad entrambe."
(James Madison, quarto presidente degli USA.)

"La Democrazia è il Governo del Popolo, dal Popolo, per il Popolo"
(Abramo Lincoln, sedicesimo presidente degli USA)

"Regimi democratici possono essere definiti quelli nei quali, di tanto in tanto, si da’ al Popolo l'illusione di essere Sovrano"
(Benito Mussolini – uno di tanti Dittatori – d’Italia)

"Non sono i Popoli a dover avere paura dei propri Governi, ma i Governi che devono avere paura dei propri Popoli"
(Thomas Jefferson - terzo presidente degli USA)

"Qual' è il miglior Governo?... Quello che ci insegna a governarci da soli"
(Johann Wolfang Von Goethe - considerato uno dei più grandi letterati tedeschi)

"La Democrazia non è uno sport da spettatori: se tutti stanno a guardare e nessuno partecipa, non funziona più!"
(Michael Moore - produttore cinematografico USA che ha affrontato con spirito critico i problemi e le contraddizioni del sistema politico, economico e sociale degli Stati Uniti)

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