Con
riferimento alla risposta di codesto ufficio sul quesito riguardante la modalità
di astensione politica 2013 - prot. Uscita n. 0000673 del 24/01/2013,
successivamente divenuta circolare ministeriale n. 19/2013, ricevuta via e-mail
in data 29/01/2013,
vorrei
esporre quanto segue:
Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 361/57 l'elettore che NON vota dentro la
cabina viene considerato votante ma la sua scheda risulta nulla, poiché
annullata dal presidente anziché dall'elettore.
A mio personale avviso la cosa stona moltissimo poiché è da considerarsi
votante l'elettore che entra nella cabina, esprime un voto nel segreto, esce
dalla cabina e introduce la scheda dovutamente piegata nell'urna, a prescindere
dalla scelta fatta (voto valido, voto nullo, scheda bianca).
Non può assolutamente considerarsi votante l'elettore che pur ritirando la
scheda dichiara poi di non voler votare, ossia di rifiutarla, specie se ne
motiva le ragioni chiedendo che siano messe a verbale ai sensi dell'art. 104
comma 5 dello stesso testo Unico, poiché di fatto NON vota.
Si ravvisa pertanto una palese contraddizione logica che, fino ad
emanazione di una modifica del testo legislativo che renda univoca la questione
e non quindi soggetta ad interpretazione, debba risolversi con altra opportuna
Circolare chiarificatrice.
Se l'elettore rifiuta di votare, a prescindere dal fatto che abbia ritirato
la scheda o meno per poi riconsegnarla qualora l'avesse ritirata ed esprimendo
l'intenzione di non votare, e a prescindere dal fatto che abbia espresso di far
verbalizzare le motivazioni del rifiuto della scheda, l'elettore non deve essere
considerato votante esattamente come chi non ha nemmeno toccato la scheda
dichiarandone il rifiuto. La scheda di quell'elettore deve essere messa a
disposizione di altro elettore e riconsegnata assieme a quelle schede di chi non
si è recato alla sezione elettorale.
L'art. 62 del D.P.R. 361/57 si può benissimo applicare agli elettori che
non votano nella cabina ma che esprimono un voto (fuori dalla cabina appunto),
voto annullabile dal presidente.
Anche la timbratura della tessera elettorale dell'astensionista attivo,
ossia di colui che si reca alla sezione elettorale e rifiuta la scheda, merita a
mio avviso un chiarimento:
L'art. 58 comma 1 del D.P.R. 361/57 (che descrive anche le modalità
dell'esercizio del voto) prima della modifica fatta con la legge 270/05,
recitava:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il
tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di
voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o
scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una
scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla
matita copiativa."
Quindi l'ordine progressivo delle operazioni era quello di: 1) identificare
l'elettore, 2) verificare che avesse diritto di voto, 3) consegnargli le
schede.
L'art. 13 della successiva Legge 120/99 recita:
"Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a
carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la
stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e
criteri direttivi"
Quindi si istituiva, a partire dal 1999, la tessera elettorale che
sostituisce il certificato elettorale ... ma in questa legge non viene né
modificato, né sostituito e né abrogato l'art. 58 del D.P.R. 361/57 che
descriveva le operazioni di voto.
L'art. 15 della successiva legge, D.P.R. 299/00 recita:
"Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli
articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il
tagliando" a: "in apposito plico," ... omissis ..."
Una parte ... dell'art. 58 comma 1 del D.P.R. è stata abrogata, ma con
legge successiva a quella del 1999, e non è stata abrogata tutta la parte che
descriveva le operazioni di voto e il certificato elettorale.
L'art. 12 comma 1 del suddetto D.P.R. 299/00 inoltre recita:
"In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità
personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno
scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede
di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone
sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data,
e provvede, altresi, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito
registro."
Le nuove istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno per le elezioni
politiche 2013 prevedono:
non più identificazione dell'elettore, la verifica del suo diritto di voto
attraverso il certificato elettorale e la consegna delle schede ... ma ...
- l'identificazione dell'elettore,
- la verifica del suo diritto al voto attraverso la tessera elettorale,
- la timbratura della tessera elettorale (che attesta che l'elettore ha votato - come specificato poi nella legge e come scritto anche chiaramente sulla tessera elettorale)
- (e POI) la consegna delle schede all'elettore.
Ma senza che l'art. 58 comma 1 D.P.R. 361/57 sia mai stato del tutto
abrogato o sostituito da altra legge. Inoltre, se l'elettore non vota ? non può
quel timbro attestare ciò che l'elettore NON ha fatto, specie se l'elettore
dichiara di non voler votare e fa pure verbalizzare il suo rifiuto.
L'art. 1 della SUCCESSIVA ED ULTIMA LEGGE che ha modificato il D.P.R.
361/57, ovvero della legge 270/05 al comma 10 recita:
"All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae
dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente
piegata insieme alla matita copiativa»;
Questa ultima modifica NON FA A PUGNI con quanto previsto all'art. 12 del
D.P.R. 299/00 che non è stato minimamente toccato dalla suddetta legge ?
La legge 270/05 ha modificato il comma di un articolo di legge (non
sostituito e non abrogato integralmente da nessun'altra legge) senza tenere
conto di una legge successiva (D.P.R. 299/00) che dava ALTRE indicazioni.
La legge 270/05 infatti non parla né di certificato elettorale e né di
tessera elettorale ma descrive ancora le modalità di voto secondo cui la scheda
deve essere consegnata all’elettore prima del timbro sulla tessera elettorale ...
quindi, essendo questa la legge più recente, il timbro sulla tessera elettorale
non ha ragione di essere apposto prima della consegna delle schede e nemmeno se
l’elettore rifiuta la scheda, poiché di fatto NON vota.
L’art 2 comma 3 del D.P.R. 299/00 recita:
“Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a
diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla
votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno
scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.”
Sulla tessera elettorale, nello spazio per il timbri, è scritto: “spazio
riservato alla certificazione del voto”.
Ma se l’elettore non vota non si può certificare ciò che non ha
fatto.
Diverso sarebbe stato se tanto nella legge (art. 2 comma 3 D.P.R. 299/00)
quanto nella tessera elettorale fosse scritto rispettivamente:
“per l’attestazione (o la certificazione) della presenza
dell’elettore” e “spazio per la certificazione della presenza dell’elettore”,
presenza già attestata dai registri elettorali.
In allegato il documento in formato .pdf di quanto sopra osservato
In attesa di un cortese riscontro porgo ossequiosi saluti
Bruno Aprile
Via xxxxxxxxxxxxxxxx
15121 Alessandria
-----Messaggio originale-----
From: elettorali.prot@pec.interno.it
Sent: Tuesday, January 29, 2013 12:50 PM
To: Bruno Aprile
Subject: 15600-04^/ba-110/024 risposta quesito modalità astensione politica
2013 Bruno Aprile
AGGIORNAMENTO DEL 29 MARZO 2013
Oggi mi è giunta la risposta dal Dirigente dei Servizi Elettorali: Vice prefetto Nadia Minati, sotto riportata:
SEGUIRA' UNA MIA REPLICA PER QUANTO RIGUARDA L'ART. 62 D.P.R. 361/57 |
Replica inviata poco fa via PEC
AGGIORNAMENTO DEL 16 MAGGIO 2013
Il Ministero dell'interno ha diramato una nuova Circolare in occasione delle prossime Elezioni Amministrative che interesseranno alcuni Comuni d'Italia.
Clicca sull'immagine sottostante per leggere l'intera circolare.
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