Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia

PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
"QUORUM ZERO E PIU' DEMOCRAZIA"

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Spiegherò, articolo per articolo, quanto meglio e più sinteticamente possibile il Progetto Di Legge di iniziativa popolare (art. 71 comma 2 Cost.) "Quorum Zero e Più Democrazia".

Si tratta di un progetto di legge di revisione costituzionale che si compone di 18 articoli che modificano la Costituzione quindi per rafforzare l'esercizio della sovranità popolare di cui all'art. 1 comma 2 Cost. per quanto già previsto dalla nostra Costituzione e per potenziarlo con l'introduzione di nuovi strumenti (di Democrazia Diretta) esistenti in altri paesi del mondo.

Non si vuole creare una democrazia perfetta poiché una democrazia perfetta non esisterà mai essendo l'uomo un essere imperfetto ... ma si vuole solo MIGLIORARE quella che in Italia si vuole spacciare per democrazia. Il tutto prendendo come esempio alcuni paesi che prevedono la democrazia diretta da oltre un secolo (Svizzera).
Da ricordare inoltre che tale progetto di legge seguirà lo stesso iter riguardante  quelli di iniziativa parlamentare volti a modificare la Costituzione.
Se il parlamento discuterà e approverà questo progetto di legge SENZA MODIFICARE NULLA, occorrerà un referendum confermativo (art. 138 cost.) qualora il parlamento lo voterà con meno dei 2/3 dei membri di entrambe le Camere in SECONDA votazione.
Personalmente dubito nella maniera più assoluta che il parlamento approvi tale disegno di legge con i 2/3 dei suoi membri, per non fare luogo a referendum confermativo... quindi tranquilli italiani ... in ogni caso questo passo avanti verso una democrazia migliore sarà deciso dal popolo e non da chi lo ha proposto e lo ha sostenuto con le 50.000 firme richieste.

Sono state raccolte e consegnate al parlamento circa 54.000 firme e ne sono state convalidate poco più di 52.400.
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Art. 1
L’articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 50. – Tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere entro 3 mesi dalla data di presentazione delle stesse.».

Attualmente l'art. 50 non è stato ancora attuato. Non esiste una legge che stabilisca le modalità di presentazione della petizione popolare (Quante firme occorrono ? - A chi presentarle ? Entro quanto tempo ? Che vincoli ha il parlamento ?). Con la modifica di tale articolo si rende necessaria una legge attuativa o la modifica dell'attuale legge che regola l'iniziativa popolare referendaria e legislativa affinché il popolo possa utilizzare la Petizione popolare a cui il parlamento deve OBBLIGATORIAMENTE dare un riscontro entro tre mesi.


Art. 2
L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di pertinenza o almeno all’1% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».

Attualmente il rappresentante eletto può essere sostituito solo con le elezioni ed ogni 5 anni (in teoria - in pratica non è vero perché attraverso le elezioni il popolo può solo scegliere partiti e coalizioni di partiti - chi occupa i seggi in parlamento viene scelto dal partito o dalla coalizione che ha preso più voti.)
Con la modifica dell'art. 67 Cost. si introduce la "revoca" ovvero la possibilità per i cittadini di revocare il mandato dell'eletto prima del termine (prima delle elezioni - prima dei 5 anni).
Tale istituto di democrazia diretta esiste in diversi paesi del mondo (Svizzera, USA, Germania per citarne alcuni) e perfino in paesi ritenuti dal mondo occidentale "sottosviluppati" o "in via di sviluppo" come ad esempio il Venezuela e la Bolivia.


Art. 3
L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono un’indennità determinata dagli elettori al momento del voto.
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per il reddito medio pro capite dei cittadini italiani. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell’indennità.».

Attualmente i parlamentari oltre all'indennità (stipendio) si attribuiscono una notevole quantità di altri emolumenti attraverso diverse voci che sono facilmente consultabili nel sito internet www.camera.it - nella sezione "bilancio". Sono talmente tante le voci che non le cito neppure.
La modifica dell'art. 69 Cost. specifica espressamente che ai parlamentari non è riconosciuto nulla all'infuori dell'indennità (che attualmente è sottinteso) ... indennità che sarà stabilita dal popolo al momento delle elezioni. Sulla scheda elettorale l'elettore potrà assegnare un coefficiente moltiplicativo a (come indicato) al reddito medio dei cittadini b, e il risultato
a x b corrisponderà all'indennità dei parlamentari.


Art. 4
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.».

Si è esplicitato che il popolo, come il parlamento, può legiferare con eguale potere (mediante appositi strumenti che seguono negli ulteriori articoli.)


Art. 5
L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.».


Si è esplicitato che anche l'iniziativa legislativa appartiene ai cittadini (prima era implicito). E' stata abrogata la parte che cita il numero dei cittadini elettori (50.000) perché gli strumenti aggiunti di seguito sono più di uno ed il numero di firme necessario per utilizzarli varia a secondo del tipo di strumento.


ART. 6.
1. L’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 73. – Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta
di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare.
I promotori di una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare
devono costituirsi in un comitato composto almeno da undici persone aventi diritto
di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’ iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. 
Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla
raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d’iniziativa popolare a voto parlamentare e votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale ».

Tralasciando i punti che evidenziano la trasparenza di chi propone/promuove l'iniziativa legislativa a voto parlamentare (per evitare secondi fini ed abusare quindi di tale strumento per secondi fini) e il numero dei sostenitori dell'iniziativa espresso in percentuale anziché in numero fisso (per tenere conto dell'elettorato che può variare di numero), questa modifica non è altro che un rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare già prevista al comma 2 dell'art. 71 Cost.
La differenza sta nel fatto che il parlamento DEVE discutere e votare (pro o contro) la proposta di legge popolare entro 12 mesi ... altrimenti si va a referendum e decide il popolo (i cittadini che hanno votato) e il tempo a disposizione del comitato promotore del disegno di legge popolare per raccogliere le firme dei sostenitori passa da sei a diciotto mesi. Le firme necessarie per presentare questa proposta sono pari allo 0,1% dell'elettorato (attualmente 50.000)

Art.7
1. Dopo l’articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 73-bis. – Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’ iniziativa , pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari all’1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare.
Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge d’iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge. La proposta di legge d’iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al voto popolare.
Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d’iniziativa popolare e l’eventuale controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta di legge d’iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta di legge d’iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d’iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa ».


L'iniziativa legislativa popolare a voto popolare è diversa da quella precedentemente specificata all'art. 6., ovvero dalla proposta legislativa popolare a voto parlamentare. In questo caso è il popolo che propone e vota, a meno che il parlamento non accetti il disegno di legge popolare o il comitato promotore non accetti la controproposta che il parlamento può presentare. In questo si differenzia sostanzialmente. Mentre nel primo caso il popolo propone una legge che il parlamento deve discutere e votare come vuole entro 12 mesi ... in questo caso il popolo propone una legge a cui il parlamento può solo rispondere con una controproposta se non fosse d'accordo. Alla fine è il popolo che voterà a favore della legge popolare o a favore della controproposta parlamentare o contro entrambe le proposte. Il numero dei sostenitori di questo strumento popolare (firme da raccogliere) è uguale a quello necessario per richiedere referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 Cost. (1% dell'elettorato attualmente pari a 500.000 elettori) quindi occorrono più firme di quante ne occorrano per la proposta popolare a voto parlamentare (0,1% elettorato). La raccolta firme potrà effettuarsi sempre in diciotto mesi come per l'iniziativa popolare a voto parlamentare e il parlamento avrà sempre 12 mesi di tempo per approvare la legge popolare o presentare una controproposta. In questo caso la proposta di legge popolare a voto popolare votata dal popolo non potrà essere modificata nella stessa legislatura. Se notate questo strumento è sostanzialmente più forte del precedente.

Art.8

1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 74. – È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno l’1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati.
La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
a) ogni modifica della Costituzione;
b) ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c) le leggi elettorali;
d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell’attività politica;
e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione ».


Si introduce il referendum confermativo facoltativo (nel senso che il popolo può richiedere attraverso dei proponenti e dei sostenitori il referendum) per ogni legge approvata dal Parlamento.
Per le materie elencate alle lettere a), b), c), d), e) il referendum anziché essere facoltativo è obbligatorio, ovvero automatico, non occorrono cioè proponenti, richieste e raccolte firme, e sarà il popolo a confermare o meno l'entrata in vigore di leggi riguardanti le suddette materie.
Ovvero per una legge che non riguarda nessuna delle materie di cui alle lettere elencate, un comitato di 11 cittadini, entro 10 giorni dalla sua approvazione in parlamento, può chiedere la sospensione dell'entrata in vigore della legge con 10.000 firme, per poter poi raccogliere entro 90 giorni dall'approvazione le firme necessarie (1% dell'elettorato) per sottoporla a referendum popolare confermativo (come quello attualmente previsto all'art. 138 Cost. - ma solo per leggi costituzionali o di revisione costituzionale).
Se entro 90 giorni dall'approvazione della legge si saranno raggiunte le restanti firme richieste il popolo deciderà con referendum se la legge dovrà entrare in vigore o meno.
Questo tipo di referendum esiste in Svizzera dal 1874 e si chiama "referendum opzionale".
Il referendum obbligatorio invece esiste in Svizzera dal 1848 ma solo per le leggi di modifica alla Costituzione svizzera.


ART. 9
1. Dopo l’articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 74-bis. – È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in
tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro novanta giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento ».

Si introduce il referendum propositivo per deliberare nuove leggi o modificare leggi senza passare attraverso il parlamento (non occorre nessun suo intervento se non quello di attuare quanto deliberato dal popolo). E' lo strumento più forte di tutti ed occorrono più firme rispetto a qualsiasi altro tipo di referendum (2% dell'elettorato - 1.000.000 di firme attualmente). Quanto deciso dal popolo non può essere modificato dal parlamento se non trascorsi almeno 10 anni. Diciamo che con questo tipo di referendum il popolo ha lo stesso potere legislativo del parlamento. Solo con altro tipo di referendum i cittadini possono modificare l'esito del referendum propositivo. In Svizzera ed in oltre la metà degli Stati USA questo referendum è chiamato "di iniziativa".

ART. 10
"1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l’1 per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum »."

Si toglie il quorum di partecipazione al referendum abrogativo di legge ordinaria e si tolgono i limiti attualmente previsti, quindi qualsiasi legge di qualsiasi materia è abrogabile dal popolo mediante referendum (attualmente non tutte le leggi sono soggette a referendum abrogativo).

ART. 11
1. Dopo l’articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-bis. – Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene
abrogata e non può più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l’esito favorevole del referendum.
Il Parlamento non può modificare o eludere l’esito del voto popolare, per tutta la durata della legislatura ».

Si stabiliscono i tempi di entrata in vigore delle leggi diversificando i tempi riguardanti le leggi fatte dal parlamento da quelli riguardanti le leggi sottoposte a voto popolare. Si esplicita inoltre che l'esito del referendum NON può essere eluso dal parlamento e né modificato in quella legislatura.

ART. 12
1. Dopo l’articolo 75-bis della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-ter. – La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge d’iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per l’esercizio di tali funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari ».


Si introduce la piattaforma telematica per la raccolta delle firme necessarie per utilizzare un qualsiasi strumento di democrazia diretta esistente e introdotto ex-novo. Negli Stati Uniti anche le elezioni presidenziali si votano telematicamente.
Si rendono autenticatori anche i cittadini che ne facciano richiesta, cosa attualmente permessa soltanto a figure istituzionali e politiche. Anche questa facoltà/diritto esiste in Svizzera e negli USA.

Art 13
1. Dopo l’articolo 75-ter della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione europea.
Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia
». 


Coerentemente a tutto quanto introdotto nei precedenti articoli ed alla sovranità che appartiene al popolo, si abroga quanto escluso dall'azione popolare dall'attuale art. 75 Cost. in quanto ogni materia può essere sottoposta a consultazione popolare, sia per abrogare, sia  per proporre e sia per confermare.
Oltre ad essere una caratteristica della vera democrazia (decidere sulle tutte le materie di cui attualmente si occupano esclusivamente i rappresentanti) è anche di una logica estrema poiché su milioni di persone non si può escludere che esistano persone competenti più di chi viene eletto fra la popolazione su qualsiasi argomento o materia.



Art. 14
"1. Dopo l’articolo 75-quater della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-quinquies. – Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli
argomenti redatti dalle parti che si oppongono.
Tale libretto viene inviato, a cura del Ministero dell’interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscono di concessione pubblica »."


Si introduce l'obbligo di informare in tempo utile la cittadinanza su tutto quanto concerne l'iniziativa popolare in corso attraverso un opuscolo che sarà recapitato ai cittadini e divulgato dai media che ricevono finanziamenti o contributi pubblici. L'informazione è la base per una scelta ponderata e consapevole e in Svizzera fanno esattamente così per ogni referendum indetto.


ART. 15
1. Dopo l’articolo 75-quinquies della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-sexies. – Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un’iniziativa o per una petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l’intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse ».

I cittadini proponenti che utilizzano uno qualsiasi degli strumenti di democrazia diretta previsti hanno la facoltà, purché lo dichiarino sul foglio di raccolta delle firme, di chiedere un altro strumento che richieda un minor numero di firme nel caso non dovessero raggiungere il numero di firme previsto entro i tempi stabiliti. Questo per non vanificare il lavoro svolto e gli sforzi fatti dal comitato promotore.

ART. 16
1. Dopo l’articolo 75-sexies della Costituzione è inserito il seguente:
« ART. 75-septies. – Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare ».

Si è reso opportuno garantire a livello costituzionale l'adeguata informazione ai cittadini per poter esprimere un voto con cognizione di causa. Già ora le amministrazioni comunali danno a disposizione i loro locali ad associazioni operanti nel territorio comunale ed è più che ovvio prevedere tali spazi in occasione di iniziative popolari dove i promotori e chi è interessato possano avere l'opportunità di conoscere, approfondire ed anche discutere tali iniziative. Quello che manca ora è infatti un'adeguata informazione che ha sempre giocato a favore dei rappresentanti ed a favore dell'astensione dal voto referendario, stimolata dagli stessi rappresentanti seppure contro la legge.

ART. 17
1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Promuovono la partecipazione dei cittadini all’azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza dell’ente entro i limiti stabiliti dall’articolo 75-quater.

Negli statuti di tali enti deve anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di partecipazione ».

Si è ritenuto opportuno esplicitare nella Costituzione l'OBBLIGO per le amministrazioni locali di inserire negli Statuti degli enti locali tutti gli strumenti di democrazia diretta introdotti a livello nazionale e senza quorum, che attualmente sono previsti dalla legislazione ordinaria, ed esattamente dall'art. 8 del Dlgs 267/00, anche se non in maniera specifica ed in via  facoltativa.
Attualmente è infatti facoltà delle amministrazioni locali l'introduzione nei loro Statuti di strumenti di democrazia diretta diversi da quelli previsti a livello nazionale (come è stato fatto da diverse amministrazioni).

ART. 18
1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le proposte di legge d’iniziativa popolare a voto popolare, ad eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati ».

Si abroga il paletto con cui mediante il voto dei 2/3 dei membri di entrambe le Camere, in seconda votazione, si evita il referendum confermativo.
Ogni modifica alla Costituzione (come in Svizzera fin dal 1848) deve essere obbligatoriamente approvata dal popolo e non c'è modo di evitare il referendum.
Si introduce inoltre la proposta di modifica della Costituzione di iniziativa popolare mediante referendum. In questo caso il numero delle firme occorrenti è lo stesso previsto per indire il referendum propositivo (il 2% dell'elettorato - attualmente 1.000.000 di firme).

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Post correlato: Il primo passo è fatto


AGGIORNAMENTO

Con la nuova legislatura XVII° - l'atto ha cambiato numero ed ora è il seguente.

AGGIORNAMENTO  DEL  22 SETTEMBRE  2015

Avrei potuto pubblicare prima questo aggiornamento poiché ho saputo da mesi la notizia che segue:

Anche questo disegno di iniziativa POPOLARE è finito nel cesso come la maggior parte dei disegni di legge di iniziativa popolare.

Come hanno fatto stavolta ... per liberarsene  ?

Lo hanno semplicemente assorbito in un altro disegno di legge, questa volta di iniziativa governativa.
Si tratta della porcata peggiore della così definita legge elettorale presentata da Calderoli nel 2005, consistente nella tanto attesa riforma costituzionale presentata dalla Ministra Boschi e dal Governo Renzi .... una porcata immane che modificherebbe 40 articoli della Costituzione italiana dove di quanto espresso nel disegno di legge "Quorum Zero e Più Democrazia" non c'è NULLA!


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