venerdì 22 marzo 2013

Comunicato Stampa - Ricorso in via incidentale - legge elettorale

Stamane, 22 marzo 2013 ho depositato presso il Tribunale di Alessandria un ricorso in via incidentale affinché lo stesso tribunale sottoponga alla Corte Costituzionale una questione di legittimità della legge elettorale 270/05 (cosiddetta Porcellum) per quanto riguarda le "preferenze" negate all'elettorato (scelta diretta dei parlamentari).

Avevo già presentato il ricorso la settimana scorsa ma non sapendo di dover applicare due marche da bollo dal costo complessivo pari a 93 euro (contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dell'atto) ho dovuto chiedere aiuto ad altri sostenitori.

Ringrazio DI CUORE :

  • I 15 cittadini che mi hanno inviato le fotocopie delle dichiarazioni con le motivazioni del rifiuto delle schede elettorali alle elezioni politiche ed amministrative regionali 2013 che hanno fatto allegare ai verbali elettorali (copie che ho allegato al ricorso).
  • I 2 cittadini membri del CVDP - Movimento Astensionista Politico Italiano che hanno sottoscritto il ricorso.
  • I 9 cittadini che oltre ad avermi inviato le fotocopie delle dichiarazioni sopra citate hanno contribuito a dividere il costo del deposito del ricorso.
Seguirà ogni aggiornamento sulla questione.

Per aprire, leggere e scaricare il documento completo CLICCA QUI

Nota:
Nella pagina 2 del ricorso sopra i puntini (nota a piè di pagina) è stata aggiunta a penna la parola "QUINDICI".


AGGIORNAMENTO  DEL  28  MARZO  2013

Proprio pochi minuti fa mi è giunta la relazione di notifica dell'inammissibilità del ricorso di cui sopra.
Estrapolo dalla relazione del giudice:

"Visto il ricorso proposto da Aprile Bruno con cui si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e art. 4 comma 4, della legge 21.12.2005 n. 270;
premesso che per quanto riguarda il sistema generale di controllo della costituzionalità delle leggi, la Costituzione esclude che queste possano essere direttamente impugnate davanti alla Corte Costituzionale ad opera di qualunque soggetto e prevede, invece, che i dubbi di costituzionalità delle leggi possano essere sollevati solo in occasione della loro applicazione da parte di giudici (ricorso in via incidentale);
che nel caso di specie non è in corso alcun giudizio davanti a questo giudice;
che legittimati a proporre questione di legittimità costituzionale in via principale sono soltanto lo Stato e le regioni;
dichiara

l'inammissibilità del ricorso proposto da Aprile Bruno
Alessandria 26 marzo 2013"

Il giudice
( ... omissis ...)

Commento personale: (cercherò di sintetizzare al massimo).

Premesso che le mie evidenziature si riferiscono a  particolari che già conoscevo, e che quelle sottolineate  si riferiscono a particolari che non riscontro nella Costituzione italiana; Infatti non è la Costituzione che stabilisce che i cittadini non possono adire DIRETTAMENTE la Corte Costituzionale ... ma una LEGGE e precisamente la Legge 87/1953 (legge ovviamente fatta da chi pensava, già dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, di fare le leggi che avrebbe voluto e come avrebbe voluto). Un giudice che dovrebbe puntualizzare bene ... fa credere che sia un dettato costituzionale il non poter adire la Corte costituzionale direttamente - bel popolo sovrano !(cfr. art. 102 Cost.)

Osservo innanzitutto che "il giudizio non in corso davanti al giudice" è ciò che avrei voluto che venisse aperto, e pensavo di averlo chiesto chiaramente col ricorso presentato.
Purtroppo, come ho spesso evidenziato in altri post e per altre questioni, al cittadino non vengono mai fornite adeguate informazioni per poter difendere i propri diritti ... nella fattispecie quello del voto elettivo.
Un cittadino se non spende fior fior di quattrini in avvocati, oltre che per presentare un ricorso ad un tribunale, rischia di veder naufragare una speranza o un'aspettativa per un banale errore di formulazione di una richiesta e/o di una denuncia.

Detta in poche parole il sistema italico, in tutte le sue forme e manifestazioni, vede il cittadino pensante come una nullità da prendere soltanto in giro e sfruttare.

Ad ogni modo lancio un appello che forse non sarà accolto per le motivazioni spesso evidenziate in precedenza e sempre sullo stesso tema (incostituzionalità del Porcellum).

SE  QUALCHE  AVVOCATO  CONDIVIDE  LA  SOSTANZA  EMERGENTE  NEL  RICORSO    PRESENTATO  E  RESPINTO  DAL  TRIBUNALE  DI ALESSANDRIA ... SI  METTA  IN  CONTATTO  CON  ME.

Non gli sarà chiesta alcuna firma, né alcun intervento diretto, e né alcuna esposizione ... ma solo come fare per:
PORRE  IN  CORSO  UN  GIUDIZIO  DAVANTI  AD  UN  GIUDICE  PERCHE'  LA  QUESTIONE  POSTA  IN  RILIEVO  NEL  SUDDETTO  RICORSO  POSSA  FINIRE  IN  VIA  INCIDENTALE  DAVANTI  ALLA CORTE  COSTITUZIONALE.
Se esiste un avvocato disposto a tanto può contattarmi ai seguenti recapiti:
  • cell.: 3472954867
  • e-mail: bruno.aprile@postecert.it
  • skype: brunoaprile
Concludo, per ora, dicendo comunque che dalla risposta ricevuta dal tribunale si evince che non sono assolutamente veritiere le affermazioni di alcuni che ritenevano di non poter sottoporre alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale della legge elettorale (se fate ricerche in rete vi accorgerete che certe forze politiche o certi gruppi legati a certe forze politiche lo hanno spesso ribadito).

Si evince inoltre che non è vero , come sostengono alcuni costituzionalisti, che solo la Corte costituzionale può metter becco sulla questione.

Ribadisco infine che qualsiasi giudice può di sua iniziativa proporre la questione in via incidentale alla Corte Costituzionale - ci sono dei precedenti che lo dimostrano (v. la questione di legittimità del processo indiziario avviato dall'ex- giudice Gennaro Francione), questione che per quanto riguarda questa legge elettorale di merda nessun giudice ha mai sollevato e/o pensa di farlo.



AGGIORNAMENTO  DEL  14 GENNAIO  2014

In data odierna la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della legge elettorale cosidetta "Porcellum" e da tale sentenza estrapolo la parte finale:
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

Ora leggete bene il mio ricorso (aprendo il link sulle parole CLICCA QUI -  nel testo originale di questo post) ed il post a questo link: http://brunoaprile.blogspot.it/2013/01/dove-lincostituzionalita-del-porcellum.html

Peccato che alla Corte sia sfuggito anche l'art. 11 del Dlgs 533/93 comma 1 lettera 1) - che descrive come devono essere stampate le schede elettorali (è illegittimo pure quello perché se le schede non recano oltre al simbolo della lista anche il nome ed il cognome del candidato ... il cittadino è ovvio che non può esprimere la preferenza nei confronti di nessuno).
Infatti tale articolo prima della modifica fatta dalla "Porcellum" era indicato che sulla scheda elettorale l'elettore poteva indicare oltre al simbolo della lista anche il nome del candidato.

Mah !! (15 giudici che guadagnano un fracco di soldi)

7 commenti:

  1. Caro Sig. Bruno Aprile, siamo noi, i quindici, a dover ringraziare Lei di tutto cuore! Ci sentiamo, in effetti, intimamente onorati per l'aver assistito (seppur a distanza) al suo prodigarsi anche per noi. Quale miglior esempio di vita la sua coerente tempestività nel mettersi, anche in questa occasione, al servizio della Verità e, quindi, del Bene Comune?! Abbiamo, altresì, assistito (seppur sempre da lontano) alla encomiabile calma e serena capacità (che oserei definire 'aggraziata’, cioè messa in atto ‘con Grazia’) con cui ha superato gli ostacoli/le forze avverse che, ahimè, sempre si ergono non appena si tenta entrare in relazione/contatto con le Istituzioni. Come avremmo mai potuto noi, senza di Lei e attraverso un così legittimo documento, dare voce, e rinnovata vita, alle nostre singole "Verbalizzazioni di NON VOTO"?! Un sentito ‘Grazie!’ accompagnato da un ‘Namas’ (inchino).

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  2. Che dire ? Grazie ! :-) Almeno c'è chi apprezza gli sforzi di alcuni che rivendicano diritti senza mirare alle poltrone. Cordialità !

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  3. Ovviamente la questione non finisce con la risposta del tribunale di Alessandria. Questo è soltanto l'inizio di una battaglia che non si poteva sperare in alcun modo di vincere con la prima mossa :-) Coraggio e cerchiamo di procedere con le consapevolezze acquisite

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  4. Ma Siamo Proprio Sicuri, che la costituzione non permetta L' IMPUGNAZIONE di una legge ad un sigolo?

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  5. Come ho scritto nella pagina "Impariamo a conoscere lo Stato italiano" di questo Blog, al post intitolato " La Corte Costituzionale", non mi risulta quanto affermato dal giudice nella risposta al ricorso presentato.
    Quanto affermato dal giudice è previsto dalla legge che regola il funzionamento della Corte costituzionale e non dalla Costituzione. La legge è la n. 87 del 1953.
    Ad ogni modo la cosa credo che passi in secondo piano, data la difficoltà (per non dire l'impossibilità) ai cittadini di fare modificare una legge dal parlamento italico. Basterebbe capire come un cittadino possa rivolgersi alla magistratura ordinaria affinché essa faccia il resto.

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  6. Credo che la legge 270 del 23/12/2005 Abbia Parecchie Lacuine di cui sarebbe opportuno prenderne visione e discuterne

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  7. A mio avviso le lacune sono nell'intero sistema elettorale, Aldo. E sono antecedenti la Legge porcellum. La questione in rilievo riguarda la sola legittimità costituzionale di alcune sue parti e solo questo può interessare la Corte Costituzionale. La Corte non può sindacare sulla bontà o meno delle leggi emanate dal parlamento ma solo sulla loro armonia con i principi esposti nella costituzione. La scelta diretta dei parlamentari rimane a mio avviso il cardine di una legge elettorale democratica e gli artt. 56 e 58 cost. sono talmente chiari che solo un idiota non ne afferrerebbe il significato. Le altre criticità della legge elettorale sono state suggerite al Ministero dell'Interno con l'invito di presentarle in sede parlamentare attraverso il suo ufficio legislativo e di relazioni col parlamento. Nello stesso tempo il 1° di aprile partirà un progetto di legge elettorale di iniziativa popolare con cui si affronteranno tutte le questioni stonate del porcellum ma anche di quanto il porcellum non ha toccato.

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