domenica 23 dicembre 2012

Basta con le contestazioni banali

Fra i sostenitori della Democrazia Diretta forse sarò il meno diplomatico e il meno tollerante di certe banali contestazioni.

D'altra parte è stata, ed è, una mia scelta perché ritengo opportuno non perdere più tempo con chi ha evidenti interessi a sostenere un sistema obsoleto e fallimentare come quello che, specie in Italia, si è rivelato essere nella democrazia puramente rappresentativa (anche se non è tale - almeno sulla carta costituzionale).

Chi mangia (direttamente o indirettamente) attraverso tale sistema non avrà mai interesse a cambiarlo perché lo priverebbe di privilegi e favoritismi che gode attualmente (alla faccia dell'equità e di altri suoi "simili").

Premesso questo voglio ribadire, citando come mia consuetudine alcune fonti legislative e istituzionali, un punto importante alla banale contestazione che fanno molti sulla Democrazia Diretta.

La banale contestazione è la seguente:
Con la democrazia diretta potrebbero passare decisioni disumane o deleterie !

In altri post ho scritto che ogni iniziativa popolare deve essere LEGITTIMA ! Esattamente come deve essere legittima una legge ! (artt. 134 e 136 Cost.)
La Costituzione italiana è pertanto sempre la legge fondamentale e il punto di riferimento, ovvero la base guida.

A livello nazionale abbiamo il referendum abrogativo di legge ordinaria e la Legge (attuativa) 25 maggio 1970 n. 352 all'art. 33 recita:

"Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il
giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice
relatore."
.....
La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste
siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma
dell'articolo 75 della Costituzione.

A livello locale abbiamo diversi tipi di referendum e gli Statuti regionali, provinciali e comunali prevedono organi che hanno più o meno la stessa funzione dalla Corte Costituzionale. Ne prendo alcuni come esempio (fate tutte le ricerche che volete per altre regioni, province e comuni).
lo Statuto della regione Piemonte all'art. 52 (procedura di approvazione) recita:

"L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa."

lo Statuto della Provincia di Torino all'art. 77 (istanze, petizioni, proposte) al comma 4 recita:

"L'apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sull'ammissibilità e sul merito, nonché il contenuto tecnico delle determinazioni stesse."

lo Statuto del Comune di Torino all'art. 13 (proposte di deliberazione di iniziativa popolare) al comma 2 recita:

"Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento."

La richiesta fatta da chi sostiene la Democrazia Diretta in Italia (diverse associazioni e gruppi cittadini), attraverso il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare "Quorum Zero e Più Democrazia", già depositato con le firme necessarie in parlamento, recita:

Art. 6 comma 8:
"In mancanza di voto parlamentare la legge sarà sottoposta a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale." (relativamente all'iniziativa legislativa popolare a voto parlamentare).

Art. 7 comma 11:
"Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati." (relativamente all'iniziativa legislativa popolare a voto popolare).

Art. 13 comma 1:
"Art. 75 quater. – Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea."

CONCLUSIONI:
Sia allo stato attuale, e sia allo stato auspicato dai principali appassionati/studiosi/sostenitori della Democrazia Diretta in Italia che hanno presentato il disegno di legge costituzionale sopra indicato, ogni proposta deve essere in armonia con una o più leggi guida che tutelano i diritti fondamentali dell'uomo !

CHE LA SMETTANO QUINDI, I CONTRARI ALLA DEMOCRAZIA DIRETTA, DI DIFFONDERE SEMPRE  LE  SOLITE  E  BANALI  CONTESTAZIONI  COME  SE   NESSUNO AVESSE FATTO NOTARE A LORO che il pericolo paventato (se sono in buona fede) non esiste !

Nota aggiuntiva:
A quei furbi o a quegli ingenui, che sostengono tale contestazione, vorrei chiedere se dopo 64 ormai trascorsi di repubblica costituzionale gli risulta che il frutto della rappresentanza eletta è stato:
- leggi giuste ed eque
- leggi buone applicate realmente
- pene uguali per tutti coloro che violano diritti e leggi

Se la vostra risposta è negativa che cazzo criticate a fare ciò che non conoscete e non è ancora stato sperimentato come si deve ? A differenza del sistema di merda che conosciamo ormai tutti ? RIMBAMBITI !


Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo commento non sarà pubblicato subito ma non appena avrò letto la e-mail che mi notificherà il commento in attesa di moderazione. Grazie della collaborazione