mercoledì 9 gennaio 2013

Referendum ai sensi dell' art. 138 della Costituzione italiana

Ho descritto in altri post le trappole che il parlamento ha posto dinnanzi all'esercizio DIRETTO della sovranità che appartiene al popolo, attraverso UNA SOLA legge (Legge 352/70), ovvero ai principi / diritti / strumenti di democrazia diretta esposti agli artt. 50, 71, 75 e 138 cost., e mi preme sempre ricordare che ci sono voluti 22 anni prima che il parlamento si ricordasse che i padri costituenti avevano scritto all'art. 1 comma 2 che "la sovranità appartiene al popolo" per emanare una legge che attuasse l'iniziativa legislativa e referendaria popolare.

Con questo post voglio evidenziare la trappola all'esercizio del Referendum costituzionale (confermativo facoltativo), che permette al popolo di confermare o meno l'entrata in vigore di leggi costituzionali o di revisione costituzionale emanate dal parlamento.

Mi sono reso conto che molti non sanno che abbiamo questo tipo di referendum, non sanno che non ha quorum di partecipazione (contrariamente a quello abrogativo ex art. 75 cost.), e non sanno quale trappola è stata messa nella legge attuativa citata sopra.

Riguardo alla Petizione di cui all'art. 50 cost. ho detto più volte che nella legge attuativa citata sopra non è stato regolamentato alcunché e che non esiste ancora nessuna legge che ne permette l'efficace utilizzo.
Dell' Iniziativa legislativa popolare ne ho parlato in questo post, del Referendum abrogativo di legge ordinaria ne ho parlato in questo post.

Una Legge Costituzionale (L.C.) è quella legge emanata dal parlamento volta ad integrare la Costituzione italiana.
Una legge di Revisione Costituzionale (L.R.) è quella legge che modifica la Costituzione italiana.
Entrambe le leggi devono essere approvate a maggioranza assoluta da entrambe le Camere e con due votazioni. L'iter legislativo di queste leggi è il più complesso, proprio perché si modifica la legge fondamentale della repubblica.
Forse moltissimi italiani non conoscono l'esistenza di questo tipo di referendum perché a differenza di quello abrogativo è stato votato soltanto DUE volte in Italia.

Il primo sulla modifica del titolo V parte II cost. (7 ottobre 2001) votato favorevolmente dal popolo.
Il secondo sulla modifica alla parte II cost. (25-26 giugno 2006) votato sfavorevolmente dal popolo.


Vediamo cosa recita l' art. 138 cost.:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."


Secondo me dovrebbe essere così:
Il parlamento approva in prima votazione una legge (non importa con quale maggioranza). Questa deve essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale (quindi maggiore informazione cui anche i media dovrebbero dare eco). Nell'intervallo di tempo che intercorre dalla prima alla seconda votazione il popolo può chiedere il referendum (per dimostrare l'intenzione di volersi esprimere su una legge così importante).

Se il parlamento in seconda votazione vota a maggioranza assoluta dei membri in senso favorevole all'approvazione si va a referendum richiesto.
Se il parlamento in seconda votazione vota a maggioranza dei 2/3 dei membri di entrambe le camere non si fa luogo al referendum richiesto.


Il parlamento cosa ha fatto invece ?

Legge 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo

Art. 2
La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal
terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (maggioranza di 2/3 - ndr), è espressa con la formula seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art. 3
Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma
dell'articolo 138 della Costituzione (maggioranza assoluta - ndr), il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.


Praticamente su una legge importante come quella che tocca la legge fondamentale della repubblica il popolo sovrano è stato tagliato fuori.
Questo perché un parlamento ha voluto così interpretare l'art. 138 della costituzione, in netto contrasto col principio di cui al comma 2 art. 1 cost. "la sovranità appartiene al popolo - che la esercita nelle forme ... etc. (quindi anche mediante referendum costituzionale confermativo ).

Se si potesse indire il referendum nell'intervallo di tempo (non meno di 90 gg.) fra la prima e la seconda votazione (la Costituzione non lo esclude) i rappresentanti del popolo potrebbero tenere conto dell'intenzione del popolo di volersi esprimere con referendum, e votare in seconda votazione tenendo conto dell'intenzione del popolo di volersi esprimere col referendum previsto (se si potesse richiedere dopo la PRIMA votazione delle Camere).


Anche in questo caso è stata la classe politica ad interpretare la costituzione come ha voluto e come gli faceva comodo ... perché, come più volte ribadito, all'art. 1 comma 2 si legge  che "la sovranità appartiene al popolo ... che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" ... e non nei limiti imposti (con legge) dai rappresentanti del popolo.

Ancora una volta i nostri parlamentari hanno raggirato un principio costituzionale così importante mediante una legge e non perché la Costituzione impediva al popolo di richiedere il referendum dopo la PRIMA votazione del disegno di legge costituzionale.

Per altri dettagli che ho espresso su tale legge attuativa ... DI MERDA (non mi stancherò mai di definirla tale) leggere questa petizione online e che ho poi modificato con una piccola aggiunta con questa in forma cartacea.

Da notare inoltre che il parlamento italico ha iniziato a legiferare contro il dettato costituzionale a cominciare dalle leggi di natura costituzionale poiché ha sfornato leggi costituzionali non secondo l'iter previsto dalla Costituzione (art. 138) in quanto ha emanato ben 13 leggi costituzionali prima di emanare la legge attuativa del referendum ex art. 138 (emanata nel 1970 - Legge 25 maggio 1970, n. 352) e quindi senza dare al popolo SOVRANO (difformemente al dettato costituzionale).

Elenco delle leggi costituzionali emanate secondo un iter diverso da quello previsto dalla Costituzione italiana all'art. 138:

  1. legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1 (Funzionamento Corte Costituzionale)
  2. legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2
  3. legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3
  4. legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4
  5. legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5
  6. legge costituzionale del 11 marzo 1953, n. 1
  7. legge costituzionale del 18 marzo 1958, n. 1
  8. legge costituzionale del 9 marzo 1961, n. 1
  9. legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1
  10. legge costituzionale del 9 febbraio 1963, n. 2
  11. legge costituzionale del 27 dicembre 1963, n. 3
  12. legge costituzionale del 21 giugno 1967, n. 1
  13. legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2
AGGIORNAMENTO DEL 29 SETTEMBRE 2013

Avevo dichiarato di abbandonare il Blog ed ogni altra piattaforma virtuale ma faccio l'unico strappo alla regola poiché la questione è di estrema importanza ... dato che il tema riguarda le leggi di modifica della legge fondamentale della repubblica.
Copio e incollo il testo di una e-mail ricevuta:
Egregio dott. (v. commento in calce) Aprile, ho letto un articolo nel suo blog sul referendum costituzionale all'articolo 138 della Costituzione italiana e mi permetto di dirle che è proprio perché con i 2/3 dei membri delle camere non si fa luogo a referendum che hanno fatto le leggi che ha scritto nel suo articolo, probabilmente le hanno votate coi 2/3 e sono in regola. Distinti saluti. Giuliano C..... (... omissis ...)
Risposta:
Mi auguro che le abbiano votate coi 2/3 dei membri di entrambe le camere ma è stata comunque un'anomalia a mio avviso imperdonabile perché ha dimostrato, fin dall'entrata in vigore della Costituzione (la prima legge costituzionale è stata emanata nel 1948 - stesso anno dell'entrata in vigore della Costituzione) di quanto se ne sono sempre fottuti della democrazia e della sovranità del popolo.
Esempio illustrativo:
Se un puzzle è composto da 10 pezzi e ne manca uno, il puzzle non è completo ... è anomalo. Non si può dire che è uguale ad un puzzle con tutti e 10 i pezzi.

Pongo questa domanda:
Come si può stabilire se i 2/3 dei voti dei membri di entrambe le camere in seconda votazione, in quelle occasioni:
  • siano stati una reale maggioranza, ovvero una reale condivisione;
  • siano stati necessari per ovviare alla inattuabilità del referendum ?
Un parlamento serio avrebbe emanato PRIMA la legge attuativa del referendum (giunta 22 anni dopo), e poi, le leggi costituzionali .
Allora sarebbe stato tutto in armonia con la Costituzione italiana.
Che non lo abbiano fatto dimostra invece e comunque una prassi ANOMALA e che a me puzza moltissimo ... infatti non a caso sostengo categoricamente che la Costituzione italiana hanno pensato di raggirarla nei punti più importanti fin dalla sua entrata in vigore, anziché applicarla e considerarla "legge fondamentale".
Nel mio canale You Tube ho pubblicato un video intitolato "Il più grande complotto italiano" e anche nel mio Blog c'è un post che riporta le stesse identiche cose che si leggono nelle slide del video. In quel video espongo le motivazioni per cui sostengo categoricamente ciò che ho scritto poc'anzi.

(Commento)
Non è la prima volta che mi si attribuisce un dottorato, persino alcune istituzioni che hanno risposto ad alcune mie missive e istanze lo hanno fatto.
Sicuramente è un gesto di rispetto ma tengo a precisare sempre che non ho nemmeno mai conseguito nemmeno un diploma.
Non voglio sminuire chi ha una laurea, sia ben chiaro, ma la precisazione è per valorizzare quelle persone che non hanno titoli di studio poiché, come sostengo spesso, il cervello lo abbiamo tutti e per comprendere una frase composta da parole non occorre sempre un laureato, se tale frase è scritta in una legge in maniera chiara. Se non incominciamo a ragionare in questo modo la democrazia (vera) non l'avremo mai perché sottovalutiamo implicitamente il popolo e accettiamo implicitamente che POCHI ci continuino a governare e a rimbambire spesso con le loro balle. Cordialità.





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