lunedì 26 settembre 2016

Alessia MORANI (parlamentare) e il Referendum sulla riforma della Costituzione del governo RENZI

Dopo aver preso visione della scheda che il popolo italiano riceverà al momento di esprimersi con Referendum sulla Riforma in oggetto, il 4 dicembre ormai vicino, pubblicata dalla parlamentare, nonché AVVOCATO, Alessia MORANI nella bacheca del suo profilo facebook ... ho pensato che sia utile riflettere e far riflettere le seguenti osservazioni.

Sarà lungo da leggere questo post ma credo che in certi casi poche parole non basterebbero ad evidenziare l’ennesima trappola che il nostro parlamento ci sta tendendo ... e questa sarebbe veramente la fine per noi.

Premesso che a mio avviso un parlamento serio non dovrebbe modificare più di 5 articoli della Costituzione con un unico disegno di legge perché, oltre a stravolgerla totalmente anziché modificarla, non consentirebbe neppure al popolo di votare con cognizione di causa un Referendum, occorre tener presente che la riforma in oggetto modifica 44 (ripeto 44) articoli della Costituzione e non 4, come sembrerebbe dal quesito esposto sulla scheda. 

Come si può infatti descrivere un quesito dettagliato sulla scheda su cui dovranno votare gli italiani ?

Il problema/trucco sta nel fatto che non si deve votare SI o NO su diverse schede... ma su una sola scheda che enuncia solo 4 punti accattivanti della riforma... e non descrive i restanti 40... perché le modifiche riguardano, come già detto, 44 articoli della costituzione e non 4.

Chi non segue, per diverse ragioni, le considerazioni che si scambiano in rete alcuni appassionati e che espongono i comitati del SI e del NO, si troverà nella condizione di dover scegliere e votare in base a ciò che leggerà sulla scheda... e così che ci fregano come sono soliti fare.

Fate uno sforzo italiani !... leggetevi tutto il testo della riforma altrimenti ci fregheranno ancora una volta ed in maniera peggiore !!! Il testo lo potete scaricare al seguente link:
https://drive.google.com/open?id=0B3VJtb29p-kaTU9ySE5CLUNtU3M


Fatta questa premessa passiamo ad uno scambio che ho letto nella bacheca del profilo Facebook della parlamentare menzionata nel titolo di questa nota:

Alfredo Sasso:  
A riguardo perché non pubblicare sulla scheda l'intera modifica? Decisamente non sarebbe bastato un papiro, vero? 
Alessia Morani: 
Perché 50 articoli della odierna costituzione ci sarebbero stati in una scheda ? 
Alfredo Sasso: 
Appunto, attualmente la Costituzione è formata se non sbaglio da 138 articoli, modificarne ben 50 significa stravolgerne il contenuto. Ci sono articoli che originariamente hanno poche righe, che verrebbero modificate con decine e decine di righe. I cittadini hanno diritto a capire la portata della modifica articolo per articolo, ma il quesito lo riduce tutto a una propaganda non poi tanto sottile. Magari su alcuni articoli modificati si può essere d'accordo, su altri meno, così invece va accettato tutto a scatola chiusa... ma questa non è democrazia. 
Alessia Morani: 
Se ti riferisci al nuovo articolo 70 credo che per comprenderlo basti una semplice lettura

Alfredo Sasso: 
Non è solo l'articolo 70, è l'intero impianto articolo per articolo che va messo in discussione, ribadisco che non si possono votare 50 articoli tutti insieme.

Alessia Morani: 
Questo è quello che prevede la costituzione.

Capito ? la parlamentare, nonché avvocato, dice che la Costituzione prevede che un disegno di legge di revisione quasi TOTALE della Costituzione, soggetto a referendum confermativo (ex. art. 138 Cost.), possa essere riassunto con due parole nella scheda su cui il popolo dovrà esprimersi ! Ecco cosa dice la Costituzione al seguente:

Art. 72: 
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. 
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. 
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. 
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. 
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Si evince che la presentazione, la calendarizzazione, l’esame, la discussione, la modifica e la votazione dei disegni di legge, anche di natura costituzionale, è demandata dalla Costituzione ai Regolamenti interni delle Camere. Sono tali regolamenti (di Camera e Senato) che devono tenere conto del particolare iter dei disegni di legge di natura costituzionale ... infatti detti regolamenti prevedono un iter molto complesso per tali disegni di legge, rispetto alle leggi di altra natura, specie se soggetti a referendum confermativo (di cui dovrebbero tener conto).

Una persona del genere a mio modesto avviso non dovrebbe neppure essere avvocato ... figuriamoci parlamentare ... perché un parlamentare che non conosce la Costituzione come fa ad individuare eventuali parti illegittime (anticostituzionali) contenute in un disegno di legge ? (che probabilmente neppure legge per intero ?).
Ecco perché in Italia esistono molte leggi con parti illegittime ... e che permangono per decenni.

Leggendo il testo vi accorgerete pure che è stato scritto con superficialità ... nonostante siano stati proposti oltre 2300 emendamenti prima della votazione finale ... infatti ... essendosi accorti forse di avere dimenticato qualcosa ... nell’ultimo articolo del disegno di legge (art. 38) hanno modificato altri articoli della Costituzione tutti insieme ... diversamente da come hanno fatto nei precedenti articoli.

Per modificare oltre 1/3 della legge fondamentale di un paese sedicente democratico occorrerebbe quanto meno una nuova assemblea costituente e non un parlamento ILLEGITTIMO !

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

RENZI, e compagnia bella, siete in grado di spiegare come la mettete con quanto espresso all’art. IX delle disposizioni transitorie e FINALI e con l’art. 5 della Costituzione ???(quest’ultimo fra i Principi fondamentali immodificabili - ex art. 139 Cost.)

Il popolo aveva già approvato, con lo stesso tipo di referendum nel 2001, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che modificava il titolo V della Costituzione in attuazione (almeno sulla carta) degli articoli citati (IX e 5).

Con questa riforma vuole annullare ancora la volontà popolare espressa con referendum ? e ridare ancora potere allo Stato centrale ?
Decentrare il potere oltre che attuare la “Carta europea dell’autonomia locale”, che l’Italia ha sottoscritto nel 1985 e recepito con legge di ratifica nel 1989, nonché le disposizioni finali e l’art. 5 della Costituzione, permette ai cittadini un maggiore controllo sulle amministrazioni che governano il territorio e permette ai cittadini di esercitare meglio la democrazia diretta, anch’essa raccomandata dalla citata Convenzione e in parte anche dalla nostra Costituzione. 


Secondo la “riforma” costituzionale, il popolo, sulla carta sovrano, dovrà raccogliere 150.000 firme, anziché 50.000 attuali, per presentare un disegno di legge.
Dovrà raccogliere 800.000 firme per ridurre il quorum di partecipazione onde validare un referendum abrogativo.
Finora i disegni di legge popolari sono sempre stati messi in fondo ai cassetti, grazie a come sono stati scritti i regolamenti interni delle camere e la legge attuativa, e spesso neppure esaminati.
Questa”riforma” garantisce qualcosa di diverso in futuro ? al fine di agevolare l'iniziativa del popolo, che resta ancora sovrano... SULLA CARTA ?
Modificheranno cioè i regolamenti delle camere e la legge attuativa esistente ?
Non ho né letto e né sentito nulla al riguardo... 
quello che mi pare certo è che l'iniziativa popolare la vogliano ostacolare più di quanto non abbiano già fatto... invece di agevolarla.
La “riforma” paventa pure il referendum propositivo... ma non è stato introdotto nella Costituzione con la “riforma”... dovrà essere introdotto con legge costituzionale in futuro... e il futuro per il nostro parlamento equivale a DECENNI.
La legge attuativa dell'iniziativa legislativa e referendaria popolare, ad esempio, è stata infatti emanata 22 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione (Legge 352/70) e si trattava di una legge ordinaria, che segue un iter meno complesso di una legge di natura costituzionale.
Per chiarire ancor meglio il concetto un altro esempio:
Quando fu modificato l'art. 118 Cost. (con legge di revisione costituzionale n. 3/2001), in cui fu chiaramente scritto che lo Stato, le Regioni e i Comuni avrebbero dovuto agevolare l'iniziativa di cittadini SINGOLI E ASSOCIATI, è stata poi effettivamente garantita tale agevolazione ? Andate a leggere gli Statuti e i Regolamenti attuativi dei vostri Comuni, Province e Regioni e poi rispondetevi... 

Non è finita: 

Nel caso non foste ancora convinti  della cessione di sovranità nazionale alla lobby finanziaria europea ... andiamo ad analizzare brevemente quattro punti che estrapolo dalla riforma della Costituzione proposta dal governo Renzi, già votata in seconda votazione dalla maggioranza assoluta dei membri di entrambe le Camere (ossia dal 50%+1), che sarà confermata o meno con referendum popolare che si voterà il 4 dicembre prossimo. Questa integrazione mi è stata ispirata da un amico che aveva pubblicato una sua nota su Facebook riguardante la modifica dell’art.  67 Cost., e dopo avere letto le modifiche degli artt. 55, 70 e 117:


1) Attualmente l’art. 67 della Costituzione recita:

“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.”


La riforma Renzi modifica l’art. 67 come segue:
"Art. 8. (Vincolo di mandato) 
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. -I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato»."

Nota:
E’ stato sostituito il singolare col plurale relativamente ai membri del parlamento.... e sono state tolte le parole “rappresenta la Nazione” Se prima ogni singolo membro del parlamento esercitava le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ovvero senza dare conto a nessuna istituzione, organo di Stato, compreso il proprio partito, ma solo all’elettorato ... ora parlando al plurale è come dire che è l’intero parlamento che non deve dare conto a nessuno poiché il parlamento essendo fatto di tanti partiti non ha un elettorato specifico.  Dire “il parlamento” ... o dire “i membri del parlamento” non è la stessa cosa ? In sostanza, così, il parlamento diventa il sovrano assoluto - al di sopra del popolo. E’ ovvio altresì chiedersi il perché eliminare quelle parole ... no ? Se prima rappresentavano la nazione ora cosa rappresentano ?  

2) Attualmente l’art. 55 Cost. recita:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione."

La riforma Renzi modifica l'art. 55 come segue:

"Art. 1. (Funzioni delle Camere)
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
...omissis...
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea."

3) Attualmente l’art. 70 Cost. recita

“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”

La riforma Renzi modifica l'art. 70 come segue:

"Art. 10. (Procedimento legislativo)
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea."

4) Attualmente il comma 1 dell’art. 117 recita:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."

La riforma Renzi modifica l’art. 117 come segue:


"Art. 31. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali."

Nota:
E’ stato esplicitamente specificato l’ordinamento dell’Unione Europea ... che è determinato dal Trattato di Lisbona, infatti tale trattato non è intitolato “ trattato sull’ordinamento comunitario” ma “Trattato sull’Unione Europea” e il nostro parlamento eserciterà le sue funzioni secondo le modalità stabilite anche dall’Unione Europea.

Ergo:

La “Riforma, oltre a condizionare l'attività del parlamento italiano all'Unione Europea, cedendo ancora parte di sovranità nazionale, si presenta come un passo avanti ? o un passo indietro verso la democrazia VERA ??


E poi, Renzi, e compagni di merenda,  hanno pure il coraggio di parlare di rinnovamento ? 
Ma mi faccia il piacere ! (come diceva il buon Totò)

A voi la scelta se votare Si o se votare NO ma attenzione ...  tenete presente che questo referendum non prevede quorum ... leggetevi per bene (fate un sacrificio una volta) il testo della riforma che ho indicato più in alto e votate con consapevolezza, spiegando ai vostri familiari anziani o con poca istruzione cosa significa in realtà questa riforma, ossia un ritorno al passato ... dove il potere si concentra in meno persone di potere anziché estenderlo alla popolazione ... è già un’oligarchia questa società per azioni e lo diventerà ancor più ! Se voteranno soltanto i renziani la riforma passerà ... proprio perché non è previsto quorum di partecipazione per questo tipo di referendum.



AGGIORNAMENTO DEL 07 OTTOBRE 2016

Su segnalazione / richiesta di un mio parere di un amico di trascorse battaglie  a favore della Democrazia Diretta aggiungo le seguenti informazioni:

Prima leggete a questo link:
http://www.gazzettaufficiale.it/att...

Il quesito referendario presentato dal proponente la riforma costituzionale, APPROVATO dall’Ufficio centrale costituitosi presso la Corte di Cassazione non è conforme alla legge (quindi è illegale).

Il quesito è quello che si legge nella scheda su cui si dovrà votare il 4 dicembre ma la Legge attuativa 25 maggio 1970, n. 352 all’art. 16 recita:
Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"; ovvero: "Approvate il testo della legge costituzionale.. concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"

Come già detto in questa nota la riforma modifica ben 44 articoli della Costituzione e devono quindi essere riportati nel testo del quesito referendario ed anche nella scheda di votazione.
A mio avviso si deve ripubblicare il quesito e se non ci sta tutto in una sola scheda si presentano agli aventi diritto più schede ... la LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI ... NESSUNO ESCLUSO (art. 3 Cost.)


AGGIORNAMENTO DEL 08 SETTEMBRE 2016

Ho letto bene l'art. 16 della Legge 352/70, che ho sempre criticato per i vari tranelli che il parlamerda italico ha voluto porre all'esercizio della sovranità che appartiene al POPOLO (e non a rappresentanti eletti dal popolo).
Anche in questo caso il tranello esiste:
Leggendo bene la parte dopo la parola "OVVERO" si evince che tale articolo di legge è ambiguo ... anzi... a mio avviso quella parte annulla la prima.

Non mi meraviglia affatto la cosa, se devo essere sincero, perché quei maledetti porci hanno sempre fatto le leggi col culo... e con una massa di italioti votonti come quella italica faranno sempre peggio.
Sorry,... ma devo ritrattare quanto inizialmente espresso fermo restando comunque il fatto che bisogna dirgli apertamente quanto sono infingardi.

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