domenica 25 settembre 2011

Decentramento ed Autonomia locale

Ormai i miei post iniziano (volutamente) spesso con la premessa:
La legge fondamentale della repubblica italiana (art. XVIII disp. trans. e finali Cost.) recita:












art. IX disp. trans. e finali:
"La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni."


art. 5
"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."


Sviluppiamo:
Se notate ho sottolineato due parole già evidenziate col grassetto, perché ?
Ci arriviamo per gradi:
Cominciamo dall'articolo IX disp. trans. e finali
Innanzitutto a cosa ci si può riferire quando si legge "La Repubblica ?" (v. Costituzione - parte II - Ordinamento della Repubblica).
Una volta compreso che per Repubblica si intende l'insieme di organi ed istituzioni CENTRALI e LOCALI si può iniziare a domandarsi cosa significa la frase: "adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali".
Se fra i "principi fondamentali" (primi 12 articoli della Costituzione) rileggiamo lo stesso principio all'art. 5 (v. sopra) che raccomanda alla repubblica di riconoscere e promuovere le AUTONOMIE LOCALI ed operare a favore del DECENTRAMENTO si comprende molto facilmente quale deve essere il compito del Governo (o delle istituzioni centrali) e quello delle amministrazioni locali.


Riconoscere, promuovere le autonomie locali e decentrare significa:


CHE IL POTERE CONFERITO AL CENTRO INIZIALMENTE (dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione - entro 3 anni - ovvero dal 1951) DEVE ESSERE TRASFERITO GRADUALMENTE VERSO LE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE (decentrare significa ALLONTANARE DAL CENTRO).


In sostanza, a meno che non si vogliono negare tanto la lingua italiana quanto la LOGICA, sono le amministrazioni locali a dover indicare allo Stato centrale i fabbisogni che possono conoscere meglio di chiunque altri e lo Stato centrale deve adeguare le regole e le leggi in base alle ESIGENZE DI QUESTE !
NON IL CONTRARIO !
Dopo 63 anni sappiamo molto bene tutti quanti che lo Stato centrale DETTA le regole alle amministrazioni locali e le amministrazioni locali lamentano mancanza di fondi, vincoli legislativi, etc. dovuti ai dettami imposti dallo Stato centrale.


C'è qualcosa che non quadra... non vi pare ?

In pratica l'amministrazione della cosa pubblica può avvenire, se vogliamo davvero una repubblica democratica, seguendo l'impronta impostata dai padri costituenti !
I cittadini sono sovrani ed ogni comunità nel territorio in cui vive e che conosce deve rapportare all'amministrazione locale e questa allo Stato centrale che deve avere soltanto una funzione di CONTROLLO e non decisionale.
Se leggete tutta la Costituzione noterete che nella prima parte si citano quasi sempre ad ogni articolo le parole 
"La Repubblica garantisce, tutela, riconosce, assicura, agevola, etc. etc." 
e questo lascia chiaramente intendere ad una funzione di controllo sull'operato delle amministrazioni locali che devono invece avere potere legislativo e deliberativo per poter essere AUTONOME come giusto che sia (perché conoscono le realtà del territorio locale ed ogni problematica sociale, economica e di sviluppo della cittadinanza che vive in quel contesto).


Ecco perché è giusto iniziare il cammino verso la sovranità popolare partendo dai Comuni ed il legislatore sembra avere stranamente agevolato tale cammino con il Dlgs 267/00 ( e leggetevi sempre ed attentamente l'articolo 8 di tale Decreto legislativo).

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