martedì 3 dicembre 2013

Sindaci fuorilegge

Tutti i Sindaci che procrastinano l'adempimento di oneri che la LEGGE gli impone sono dei FUORILEGGE ... peggio dei cittadini costretti per sopravvivenza a infrangere le leggi - a cui si chiede tanto il rispetto delle leggi quanto il rispetto di chi le fa (cfr. art. 54 Cost.), specialmente se gli oneri riguardano il principio più importante della democrazia - scritto chiaramente all'art. 1 comma 2 della nostra carta straccia.

"la sovranità appartiene al POPOLO", che la esercita mediante rappresentanti eletti ma anche petizioni, proposte di legge popolari e referendum (abrogativi e confermativi costituzionali).


La partecipazione popolare deve essere agevolata maggiormente a livello locale come previsto dalla legge da  BEN 22 anni ! (Legge 142/1990 art. 6 poi perfezionato con l'attuale art. 8 Dlgs 267/2000) ... sia con la modifica degli Statuti comunali e sia con la deliberazione dei relativi Regolamenti comunali (cfr. anche gli artt. 118 e 123 Cost.).


Un fuorilegge non può dare del fuorilegge a chi si trova costretto a DIFENDERSI come può dai poteri forti - poteri che sono ancor più FUORILEGGE se abusano di poteri ed autorità delegate delegate a rappresentare il popolo.

Andate a chiedere al vostro Sindaco cosa ha fatto - o cosa intende fare - in merito a quanto previsto all'art. 8 del Dlgs 267/00 - invece di andare in televisione a farsi forse propaganda per la scalata alla poltrona parlamentare.


Comincino a fare PRIMA ciò che possono fare nell'amministrazione che dirigono ... invece di scaricare solo colpe al potere centrale che, in questo caso, ha dato compito agli enti locali di regolamentare la materia (partecipazione popolare). POI potranno sbraitare contro il potere centrale per gli impedimenti da questo posti alla loro "autonomia" contro cui poco possono fare - essendo soprattutto quasi tutti esponenti degli stessi partiti.

Ovviamente i fessi che ascolteranno le loro chiacchiere in Tv ci saranno sempre, ed è per questo che alcuni Sindaci vanno in TV a chiacchierare senza preoccuparsi della democrazia, della partecipazione dei cittadini e delle leggi che dovrebbero attuare e rispettare dando per primi l'esempio.

Questo ragionamento vale soprattutto per quei sindaci che fanno parte di quel gruppo che se la suona con la Democrazia Diretta da prima ancora di presentarsi alle elezioni:

  • Federico Pizzarotti (Comune di Parma)
  • Roberto Castiglion (Comune di Sarego)
  • Alvise Maniero (Comune di Mira)
  • Marco Fabbri (Comune di Comacchio)



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.


Articolo 70
Azione popolare.
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale
civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Nota:
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 70 sono stati così sostituiti dal Dlgs 1 settembre 2011, n. 150.

Ovviamente un Sindaco non è un monarca con poteri decisionali assoluti e nella fattispecie uno Statuto e i Regolamenti comunali devono essere deliberati dal Consiglio comunale ... ma il Sindaco, in quanto tale, ha sicuramente accesso ai mezzi di informazione locale e basta un colpo di telefono o un comunicato stampa per far conoscere alle gente che intende proporre, o che ha già proposto, all'assemblea consiliare la modifica dello Statuto comunale e/o la richiesta di deliberare un Regolamento comunale mancante.

Quando la gente saprà di non poter ancora utilizzare i diritti di partecipazione e di democrazia diretta previsti da BEN 22 anni da una Legge, si saprà regolare alle future elezioni.

Un Sindaco ha il DOVERE di sollecitare il Consiglio comunale e/o la Giunta su alcune questioni che ritiene di dover rivedere o occuparsi perché rientra nei suoi principali compiti e deve informare pure la cittadinanza delle lacune riguardanti la normativa comunale ... e lo può fare con molta facilità, come ho già descritto.
Deve alzare la cornetta o scrivere una e-mail agli organi di informazione.

Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo commento non sarà pubblicato subito ma non appena avrò letto la e-mail che mi notificherà il commento in attesa di moderazione. Grazie della collaborazione