lunedì 26 marzo 2012

Art. 8 Dlgs 267/00 ad Alessandria


Estrapolo dallo Statuto comunale della città di Alessandria:


Art. 6 - Valorizzazione delle libere forme associative (art. 8 Dlgs 267/00 comma 1 - nDA)


Art. 9 - Consultazioni (art. 8 Dlgs 267/00 comma 3 - nDA)


Art. 10 - Istanze e Petizioni (art. 8 Dlgs 267/00 comma 3 - nDA)


Art. 11 - Proposte (art. 8 Dlgs 267/00 comma 3 - nDA)


Art. 12 - Referendum (art. 8 Dlgs 267/00 comma 3 - nDA)



Per quanto evidente dalle immagini relative agli articoli riguardanti la partecipazione dei cittadini elettori, lo Statuto comunale di Alessandria rimanda le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti di partecipazione popolare previsti dalla Costituzione italiana, dalla Legge e dallo Statuto stesso, ad apposito REGOLAMENTO.

Mi risulta che tale Regolamento non ci sia ancora.

Si evidenzia che quanto esposto all'art. 8 del Dlgs 267/00 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - era già previsto dalla legge 142/90 - quindi da 21 anni.

Quanto tempo deve ancora trascorrere prima che l'amministrazione comunale di Alessandria si decida ad emanare detto Regolamento ?


Al riguardo farei osservare che il Dlgs 267/00 all'art. 8 comma 3 impone alle amministrazioni locali il DOVERE di dare le GARANZIE di un tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini anche SINGOLI. Ma se l'amministrazione non delibera il regolamento attuativo di quanto introdotto nello Statuto comunale - riguardo alla partecipazione popolare - i cittadini non possono neppure presentare nella giusta forma né istanze, né petizioni, né proposte e né referendum. Figuriamoci se trascorrono 21 anni prima della delibera del Regolamento ! ! ! !

__________


Il 6/7 maggio 2012 ci saranno le elezioni amministrative per la scelta del Sindaco e del Consiglio comunale di Alessandria.

Sono curioso di conoscere i programmi politici di tutti i partiti e liste civiche sganciate dai partiti (come dichiarano di essere esse stesse) che concorreranno alla competizione elettorale ... per vedere in quali programmi sarà anche e soprattutto presente:
"la stesura e la deliberazione del Regolamento comunale, tuttora mancante, sulla partecipazione popolare e referendaria".

Per quello che mi riguarda personalmente IO voglio essere governato da chi mi riconosce il diritto di PARTECIPARE all'amministrazione del Comune dove risiedo e dove pago tasse e balzelli vari, mediante istanze, petizioni, proposte e referendum e/o VUOLE che lo faccia.

Chi invece non ritiene opportuno che i cittadini beneficino di diritti previsti dalla nostra legge fondamentale e da una legge esistente da 21 anni, è meglio che non si azzardi neppure lontanamente a chiedere il mio voto ... perché riterrei tale atto/richiesta 



una grave offesa.
Per me il voto è un dovere civico soltanto quando chi lo chiede svolge PER PRIMO il proprio dovere.

Riporto il testo degli artt. 8 e 70 del Dlgs 267/00:

Articolo 8

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.


Articolo 70
Azione popolare



1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.



AGGIORNAMENTO  DEL  7  MARZO  2013

Mi sono accorto dal sito ufficiale del Comune di Alessandria che lo Statuto comunale è stato aggiornato:
Le istanze, le petizioni, le proposte e i referendum non sono più agli artt. 10, 11 e 12, ma agli artt. 27, 28 e 29.
La sostanza comunque non cambia ... non vedo i Regolamenti richiamati dallo Statuto e sono trascorsi 21 anni da che emanata la prima legge sulla partecipazione popolare.

Ho pensato di chiedere LEGITTIMAMENTE alcune informazioni al Sindaco e attendo risposta ... magari i 3 consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle potranno presentare in via ufficiale e consiliare la questione ... informerò anche loro.

Estrapolo dal "nuovo" Statuto comunale:

Art. 27
Istanze e Petizioni
I cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto a rivolgere agli Organi del Comune istanze
e petizioni, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali,
secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 28
Proposte
1. I cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi di competenza del
Consiglio Comunale, nei casi e secondo le modalità fissati nel Regolamento. La proposta deve
contenere il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e finalità.
2. La proposta deve essere presentata da almeno trecento (300) elettori del Comune.
Art. 29
Referendum
1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.
2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su
richiesta:
a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;
b) di almeno quattromila (4000) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
3. L’ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla scadenza del termine
stabilito dal Regolamento, da un collegio composto come segue: da un componente nominato
dall’Ufficio del Giudice di Pace, da un rappresentante nominato dalla Prefettura, e dal Segretario
Comunale che lo presiede.
4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:
a) lo Statuto del Comune e quelli di Aziende, Società e Consorzi partecipati e/o controllati e
Fondazioni;
b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del
personale e relative variazioni;
c) i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;
e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
f) i documenti programmatici;
g) l’assunzione di mutui;
h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.
5. Per la validità dell’esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza
degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della
maggioranza dei votanti.
6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum
consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.
7. È inammissibile la riproposizione del quesito referendario respinto o che non abbia raggiunto il
quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni
dalla precedente indizione.
8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento. In
ogni caso la consultazione referendaria non può svolgersi nei sei mesi precedenti la scadenza del
Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.





E-mail inviata (PEC to PEC) al Sindaco


Ho scritto questo post il 26 marzo 2012 e le immagini dello Statuto comunale che ho pubblicato (v. sopra) le ho prese dallo Statuto online. Lo Statuto scaricabile dal sito ufficiale del Comune è stato aggiornato il 20 marzo ? Cioè prima ? L'aggiornamento del sito è un po scadente e tardivo.



Fra tanti regolamenti comunali pubblicati nel sito ufficiale del Comune l'unico regolamento sulla "partecipazione popolare" riguarda le sole forme associative. Quello per le istanze, petizioni, proposte e referendum non c'è.


AGGIORNAMENTO DEL 11 MARZO  2013

Ho dovuto inviare un sollecito al Comune, per conoscenza alla prefettura. Non mi piace non ricevere risposte dai rappresentanti eletti ... la legge è legge.





AGGIORNAMENTO DEL 13 MARZO 2013

Non avendo ricevuto ancora un riscontro ho inoltrato il tutto anche al Ministero dell'Interno


Poi ho fatto un paio di telefonate:
AGGIORNAMENTO  DEL  15  MARZO  2013

Oggi noto dal sito ufficiale del Comune di Alessandria che lo Statuto è stato ANCORA modificato :-))))))



Sarà l'unico Comune d'Italia che nel giro di UN ANNO ha modificato lo Statuto Comunale due volte :-)).
Ci sono Comuni che hanno ancora lo Statuto deliberato negli anni '90, e quelli più all'avanguardia attorno all'anno 2000.
Ad ogni modo ... nessuna risposta dal Sindaco, o da chi in sua vece, mi è arrivata e credo che questa recentissima modifica dello Statuto comunale non sia altro che un banale pretesto per PRENDERE tempo e giustificare forse l'assenza di Regolamento sulla partecipazione e i referendum.
Loro sono furbi, come sottolineo spesso ... il problema sono gli ITALIOTI che non capiscono un cazzo e non si interessano di certe questioni ... loro votano e delegano.
Meditate gente ... meditate, non mi stancherò mai di dirlo.


AGGIORNAMENTO  DEL  8  APRILE  2013

Finalmente la risposta alla e-mail inviata al Sindaco il 5 marzo:

Prot. 20620/13
                                     

         Egr. Signor Aprile,

in riferimento alla Sua richiesta del 05.03.2013 al Sig. Sindaco, preciso quanto segue.
         Nello Statuto Comunale la disciplina generale delle istanze e petizioni è contenuta nell'art. 27,  mentre quella delle proposte nell'art. 28.
         Il Regolamento attuativo è ora allo studio della Commissione Consiliare Affari Istituzionali; nelle more dell'approvazione, ritengo che la petizione, intesa a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione Comunale per la tutela di interessi generali in materia di specifica pertinenza comunale, debba essere presentata in forma scritta al Protocollo Generale o mezzo posta e firmata da una pluralità di soggetti (nella proposta di Regolamento sono previsti 50 sottoscrittori).

         A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti. 
  
Alessandria, 08.04.2013

Pazzesco ! "nelle more dell'approvazione ?" Una petizione che secondo la legge può essere presentata anche da un SINGOLO cittadino (art. 8 comma 3 Dlgs 267/00) la devo presentare con 50 firme sulla base di qualcosa non ancora ufficiale, deliberate e quindi legale ?
E' come se mentre il parlamento deve esprimersi in assemblea per votare un disegno di legge, questo doventi legge prima della sua promulgazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ma questa gente è normale ?



AGGIORNAMENTO  DEL  9  APRILE  2013

A seguito della risposta ricevuta ho presentato all'amministrazione comunale una Istanza ai sensi dell'art. 8 comma 3 Dlgs 267/00 e dell'art. 27 dello Statuto comunale di Alessandria.


AGGIORNAMENTO  DEL  1 GENNAIO 2014

Anno nuovo vita nuova e aggiornamenti "nuovi" (per modo di dire). Non avendo avuto più notizie sull'istanza presentata e dopo l'audizione rilasciata alla "Commissione Affari Istituzionali e Partecipazione" del Comune di Alessandria ... e ricordando che la signora Sindaco di Alessandria è stata ospite per ben due volte alla trasmissione condotta da Paolo Del Debbio (Quinta colonna) ho pensato di inviare a quella redazione televisiva - e per conoscenza alla signora Sindaco - questa e-mail.


AGGIORNAMENTO DEL 23 FEBBRAIO 2014


Aggiungo sinteticamente la mia impressione personale dopo avere letto questa notizia (non esaustiva) in attesa di prendere conoscenza del Regolamento sulla partecipazione e sui referendum (regolamento mancante fino a poco prima di questa notizia). Per leggere sul giornale una simile notizia il Regolamento mancante deve essere stato deliberato per forza dal Consiglio comunale ... ma come mai non compare nella pagina del sito istituzionale che elenca i vari Regolamenti ?

Si parla di istituti previsti fin dal 1990, ovvero di istanze e petizioni e proposte di delibera dei cittadini (art. 8 Dlgs 267/00 comma 3).
Dall'articolo di stampa si apprende che le istanze possono essere presentate anche da singoli cittadini; le petizioni da 50 cittadini (decisamente meglio che i 200 citati nell'articolo stampa) ma delle proposte di delibera non si evince nulla (dall'articolo stampa) ... come pure non si citano i referendum (lo strumento più forte dei cittadini e necessario per limitare lo strapotere dei partiti e degli amministratori che amministrano NON nell'interesse della collettività). Con questo non significa (l'ho evidenziato tante volte) che il referendum debba essere lo strumento sempre utilizzato dai cittadini per proporre o decidere in merito a qualche cosa ... ma essendo a disposizione dei cittadini indurrebbe l'amministrazione a prendere in considerazione le istanze, le petizioni e le proposte in maniera differente.

Mi spiego meglio:
I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte e l'amministrazione è OBBLIGATA  a dare una risposta (non importa se positiva o negativa) ma se l'amministrazione decide in difformità alle richieste dei cittadini con il referendum questi potrebbero ribaltare la decisione dell'amministrazione e l'amministrazione ci penserebbe meglio prima di rispondere in maniera negativa alle proposte dei cittadini.
Quando l'amministrazione ha invece pieni poteri potrebbe anche rispondere negativamente a qualsiasi proposta o decisione dei cittadini seppur sensate e sostenute da documenti ed elementi influenti.
Il referendum diventa quindi lo strumento più importante che non deve per questo essere necessariamente o sempre utilizzato ... il suo utilizzo dipenderà dalla coscienza degli amministratori e dei cittadini.
Ogni altro strumento di partecipazione popolare o democrazia diretta è utile per comprendere l'attitudine degli "eletti" (che a mio avviso non è poco) e il referendum è lo strumento di riserva che eviterebbe le solite furbate di chi ha un potere assoluto sulla massa popolare.

Spero di essere stato chiaro.

AGGIORNAMENTO DEL 01 GIUNGO 2015

Alla data odierna nel sito istituzionale del Comune di Alessandria detto regolamento non esiste ancora. Dopo la notizia letta nell'articolo stampa ho pensato di capire se il regolamento è stato deliberato o meno e dopo essermi rivolto ad un mezzo di informazione locale ho avuto la risposta.
Dall'intervista fatta a me e ad un consigliere comunale alessandrino ho capito che il regolamento è stato deliberato addirittura oltre UN ANNO FA.
Dopo oltre un anno detto regolamento non compare ancora nel sito istituzionale del Comune.
Poi gli amministratori eletti hanno il coraggio di dire che i cittadini non partecipano e non sono pronti alla democrazia diretta ... e lo credo bene ! Se i cittadini non sanno quello che possono chiedere all'amministrazione e come chiederlo, perché gli amministratori eletti occultano i regolamenti attuativi degli istituti di partecipazione previsti dagli Statuti comunali come possono (i cittadini) partecipare e prepararsi alla democrazia diretta ?
Come possono dire gli amministratori eletti che i cittadini non sono adeguatamente preparati ?
Altro grave problema - come ho dedotto dalle dichiarazione del consigliere comunale intervistato prima di me - è che neppure i consiglieri comunali possono accedere ad alcuni atti istituzionali dalle aree riservate accessibili con password dai consiglieri stessi.
Pazzesco !

Ringrazio la redazione di RGP Televisione e il giornalista che ha fatto il servizio ed anche il consigliere comunale, Emanuele Locci, che ha pensato di proporre interpellanza sulla questione.


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