Con riferimento a questo precedente post alcune informazioni che spero servano ad aprire gli occhi ai dormienti e a quegli sprovveduti (sperando che siano in buona fede) che approvano il metodo adottato dalle forze dell'ordine nel caso in questione (che non è l'unico).
COSTITUZIONE ITALIANA - Legge fondamentale della repubblica (in vigore dal 1948)
Art. 13
"La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - firmata a Roma dal governo italiano in data 4 novembre 1950 (Legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848)
Art. 3 - Proibizione della tortura
"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti."
Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA - firmata a New York dal governo italiano in data 20 novembre 1989 (Legge di ratifica 27 maggio 1991 n. 176)
Art. 8
"Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, cosi come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile."
Art. 12
"Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa c, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale."
CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI - firmata a Strasburgo dal governo italiano in data 25 gennaio 1996 (Legge di ratifica 20 marzo 2003 n. 77)
Art. 3 _ Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti
"Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione."
Art. 10 - Ruolo dei rappresentanti
1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capaciti di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibili di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.
DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DI MINORI - LEGGE 28 MARZO 2001 n. 149
Art. 4.
"1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Note:
La Corte Europea di Strasburgo ha più volte condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo relativamente alla prassi adottata in materia di affidamento coatto di minori. Questo è il testo integrale della prima e scandalosa sentenza
La Commissione ONU che vigila sull'applicazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ha ammonito più volte l'Italia per la scarsa applicazione degli artt. 8 e 12 della Convenzione. Questo è un rapporto in lingua originale della Commissione.
Se qualcuno mi sa spiegare QUALE LEGGE consente un trattamento come quello riservato a Leonardo, (che ripeto non è unico) come si vede e si sente nel video, si faccia avanti e discutiamone !
Il mio punto di vista su questa annosa piaga italica è espresso in questo documento (consegnato brevi manu alla portineria del parlamento a Montecitorio in data 3 dicembre 2004 e indirizzato alla commissione giustizia)
_______________________
AGGIORNAMENTO POST AL 3 NOVEMBRE 2012
Per il caso specifico segnalo una Petizione Online che mi è stata segnalata:
http://www.activism.com/it_IT/petizione/liberate-leonardo-un-bambino-sano/39644
AGGIORNAMENTO POST ALL' 8 NOVEMBRE 2012
Dopo avere appreso che Leonardo non è col padre ma in un ISTITUTO (con cui i Comuni mangiano ai cittadini dai 150 ai 300 euro al giorno) e che l'Istituto PROIBISCE a Leonardo le visite o i contatti telefonici con la madre:
AGGIORNAMENTO POST ALL' 8 NOVEMBRE 2012
Dopo avere appreso che Leonardo non è col padre ma in un ISTITUTO (con cui i Comuni mangiano ai cittadini dai 150 ai 300 euro al giorno) e che l'Istituto PROIBISCE a Leonardo le visite o i contatti telefonici con la madre:
Ricordo ancora, agli italioti che non si rendono conto in che Stato vivono, il punto che ha scatenato la "soluzione" migliore (così la definiscono i parassiti addetti) che ha allontanato Leonardo dalla sua casa per sbatterlo in un istituto.
Lo Stato italico COLPEVOLIZZA LA MADRE perché ha sempre negato al figlio rapporti col padre da cui la madre si è separata (ma ce ne sono migliaia di casi simili) ... ed è giusto condannare tale atteggiamento perché i figli di genitori separati devono avere comunque rapporti con ENTRAMBI i genitori - e lo Stato concorda su questo (giustamente).
Ora al minore, sotto la custodia dello Stato, ovvero in istituto, NON può vedere la madre :-) e ovviamente per ordini dall'alto .. non certo per scelte di chi dirige ed opera all'interno dell'istituto.
Lo Stato che condanna il genitore di un figlio NON suo, fa la stessa identica cosa !
Mi piacerebbe sapere che concetto hanno i funzionari di Stato italici su quello che deve essere uno STATO !
AGGIORNAMENTO DEL 21 MARZO 2013
Apprendo con grande gioia la seguente notizia
La sua è un'ottima analisi, grazie anche per le utilissime documentazioni linkate. Qui la petizione per liberare il bambino in questione, con preghiera di sottoscrizione e diffusione:
RispondiEliminahttp://www.activism.com/it_IT/petizione/liberate-leonardo-un-bambino-sano/39644
Per me è un dovere morale.... data l'esperienza vissuta e gli incontri ravvicinati con (si può dire) tutti gli addetti ai lavori. Firmerò la petizione molto volentieri perché sono contrario all'abuso degli istituti (che volevano far credere di chiudere - fra l'altro)
RispondiEliminail vero scandalo non è il modo in cui il bambino è stato salvato, ma che la magistratura ha lasciato che per anni la madre lo privasse del suo papà, riducendolo in condizioni tali che alla fine l'unica via d'uscita era un intervento come quello
RispondiElimina"salvato ?" Tu credi che sia stato salvato ? Tutto è opinabile a questo mondo ma se qualcuno ha deciso che la materia dovesse essere regolata da LEGGI è proprio per evitare di perdersi in opinioni. Tutta le legislazione evidenzia "il diritto del minore di essere ascoltato" e se ne sono sbattuti tutti (i magistrati sono recidivi in questo e l'ho indicato con riferimenti a sentenze e rapporti).
RispondiEliminaAd ogni modo credo che lo scandalo in realtà sia ben più di uno:
1) Il bimbo è stato affidato al padre ma collocato presso la madre per ANNI e il padre non ha lottato abbastanza, evidentemente, per evidenziare questo controsenso, specie se i suoi rapporti erano impediti proprio dalla madre collocataria.
2) Il padre che tanto reclamava il figlio ha permesso che fosse trattato in quel modo per poi essere rinchiuso in un istituto anziché essere affidato a lui.
3) Io credo che alla fine la situazione stava bene così al padre AVVOCATO.
Io credo che tanto la magistratura quanto i vari addetti ai lavori coinvolti prestano molta attenzione a come e a quanto i genitori reclamano i propri figli e se pensano che alla fine dei conti ad un padre la situazione che perdura per ANNI sta bene così lasciano le cose come stanno per poi alla fine giungere al punto in cui vogliono giungere (riempire gli istituti).
Purtroppo la legge in Italia viene fatta da una massa di farabutti e non è mai applicata nella sua sostanza (v. legge 149/01 e legge 54/06).
Se un padre non ha i mezzi (tempo) per poter tenere un figlio dopo una separazione è bene che lo lasci alla madre piuttosto che in balia di gente che ci lucra sopra invece di fare delle sceneggiate ipocrite ... ma questa è una mia personalissima opinione. Se avessero voluto evitare che la madre abusasse del fatto che Leonardo era collocato presso di lei negandogli i rapporti col padre avrebbero potuto farlo benissimo ma non era fruttifero per tutti coloro che ci lavoravano dietro.