martedì 12 febbraio 2013

Rimborsi ai partiti politici - Elezioni

Avevo già toccato l'argomento con questo vecchio post.

Approfondiamo:

Il fondo (o montepremi) che i partiti devono spartirsi è calcolato sulla base degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione della Camera, e dei membri italiani del Parlamento Europeo.

Legge 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

Art. 1. - Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

"5. - L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400."

L'erogazione (spartizione) del montepremi avviene come di seguito:


Art. 2. (stessa legge) - Requisiti per partecipare al riparto delle somme

"1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43."



LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 9. (Contributo per le spese elettorali)

... omissis ...
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. 
Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. 

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale
... omissis ...

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Art. 6

"2. Il contributo e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata."

Torniamo alla legge 157/99:

Art. 2 (quello di prima)
"2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".

ma successivamente fu emanata altra Legge:


Legge 26 luglio 2002, n. 156

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali



Art. 2

"2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 3, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l’attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale»;"

L'ultima legge che è stata emanata sulla questione è la seguente:

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Art. 6 - Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali

1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto». 

RICAPITOLANDO:

Il fondo (montepremi) è calcolato sulla base degli aventi diritto al voto (iscritti nelle liste elettorali).
La ripartizione/erogazione del fondo ai partiti avviene sulla base dei voti ottenuti.

Chi vota li mantiene, chi NON vota (fra cui l'astensionista attivo), NO.

AGGIORNAMENTO DEL 4 MARZO 2013

Ieri sera ho ascoltato l'intervista di Fabio Fazio al nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri eletto alle politiche 2013, Pierluigi Bersani:
Ho compreso che abbiamo  un capo di Governo che non intende rinunciare al finanziamento pubblico ai partiti.
Secondo lui è necessario, perché diversamente la politica sarebbe prerogativa di miliardari.
Mi vengono in mente le parole che, specialmente su Facebook, leggo da tre anni: "Ma chi ha votato Berlusconi ?" e mi scompiscio dalle risate.
Ora si potrebbe fare la stessa domanda a chi ha votato il "meno peggio (?)".
Questo signore praticamente ha detto al 92% degli italiani che con referendum avevano bocciato il finanziamento pubblico ai partiti nel 1993 "ANDATE AFFANCULO !"
Questo signore forse vuol far credere che col finanziamento pubblico ristabilito (ora) la politica non è in mano a miliardari (infatti lui è un poveraccio).
Io penso sempre al popolo italiota che ancora VOTA ... più che ai soliti buffoni e ciarlatani che parlano in TV.

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