sabato 11 giugno 2011

La legge è uguale per tutti? Incitamento all'astensione dal voto referendario

Da quando è stato concesso al popolo sovrano di utilizzare il Referendum abrogativo di cui all'art. 75 della Costituzione italiana, ovvero dall'entrata in vigore della sua legge attuativa nel 1970 (L. 352/70), chi proponeva Referendum abrogativo era qualche politico/partito all'opposizione (in minoranza) e chi era al governo (maggioranza) incitava sempre i cittadini elettori (in teoria titolari del referendum) ad astenersi per non far raggiungere il quorum richiesto e quindi invalidare il referendum (per non ottenere quindi il parere del popolo sovrano).

Di Referendum in Italia se ne sono effettuati quando hanno governato TUTTI (centro, destra, sinistra) e quindi TUTTE le forze politiche hanno attuato la loro campagna astensionistica quando erano al potere.

Cosa dicono la Costituzione e le leggi in merito a tale atteggiamento operato dai rappresentanti eletti ?

Art . 28 Cost.
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Il voto referendario abrogativo è un diritto del cittadino?

Art. 54 Cost. comma 2:
"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge."

 I rappresentanti eletti devono garantire ed agevolare i diritti dei cittadini elettori di esprimere il loro voto attraverso il referendum abrogativo?

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche:
Art. 98
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."

Legge 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
Art. 50 
"Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero."

Art. 51 
"Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.  

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.  

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum."

Ergo:
I politici che propagandano l'astensione dal voto referendario, quando viene indetto referendum, sono dei FUORILEGGE !! Ma siccome godono dell'immunità parlamentare l'unica cosa da fare è NON VOTARE PIU' ALLE ELEZIONI.

11 giugno 2011
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta

2 commenti:

  1. A proposito del reato di “incitamento all'astensione”, non si riesce a capire PERCHE' un politico (o chiunque altro) potrebbe, impunemente, invitare l'elettore a votare “SI” o “NO” al referendum, ma non può invitarlo ad “ASTENERSI” (facoltà espressamente prevista dall'art.75. Cost.)
    Il divieto riposerebbe nella norma dell'art. 98 del DPR n. 361/1957, la quale, in realtà, non punisce chi "incita all'astensione", ma punisce chi lo fa “abusando delle proprie attribuzioni”.

    Consegue che non commette alcun illecito penale (altra cosa è il dovere di rispetto della libertà degli altri) chi “incita il cittadino-elettore alla astensione” in una consultazione referendaria.
    D'altra parte, dall'entrata in vigore della legge attuativa nel 1970 (L.352/70), chi era al governo ha sempre incitato i cittadini all'astensione in modo da invalidare la consultazione (normalmente voluta dall'opposizione o minoranza) e mantenere lo status quo legislativo.

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    1. Ascolta Roberto se mi stai prendendo per il culo hai sbagliato persona.
      Le tue interpretazioni mi suonano infatti da presa in giro o da chi non sa leggere o si spiega malissimo.

      Cosa vuol dire la frase "non punisce chi incita all'astensione ma punisce chi lo fa ?"
      Lo fa cosa ? Chi si astiene ?
      Astenersi è consentito ma deve essere una libera scelta dell'elettore ... non incitare all'astensione da parte di chi svolge funzioni pubbliche.
      Ma cosa dici si può sapere ?

      L'art. 98 del DPR che tu stesso citi recita CHIARAMENTE:

      "chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori ... omissis ... o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione ETC. ETC.

      Mi pare chiaro ... altro che palle.

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