sabato 24 novembre 2012

Senza vincolo di mandato - Art. 67 Cost.

Se stiamo a sentire quello che dicono i nostri rappresentanti eletti, che tendono a giustificare il loro strapotere e le loro decisioni, stiamo freschi !


Per snobbare la sovranità che in Italia "appartiene al popolo" (art. 1 comma 2 Cost.), onde impossessarsene totalmente, i nostri rappresentanti nominati dai partiti, anziché dai cittadini (artt. 56 e 58 cost.), adducono l'art. 67 della Costituzione italiana (hanno pure il coraggio di citare la costituzione italiana - quando gli fa comodo).


Ecco cosa recita l' art. 67 della Costituzione italiana ?
"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato."
Ragioniamo:

  1. In primo luogo si nota subito che il soggetto è singolare "ogni singolo membro del parlamento" e non il Parlamento come istituzione.  Cosa significa ? Significa che un membro del parlamento non deve dar conto a nessuno all'interno delle istituzioni - parlamento compreso (quindi al suo stesso partito, agli altri membri del parlamento, al governo, alla magistratura, etc.). Significa che se ha ricevuto il voto dai cittadini sulla base di un programma che ha presentato o che ha reclamizzato durante la campagna elettorale deve onorare le promesse fatte al proprio elettorato perché tali promesse o tale programma politico hanno indotto alcuni cittadini a votarlo. Significa quindi che il singolo parlamentare ha il diritto di presentare disegni di legge, mozioni, interrogazioni, richieste che giungono dai suoi elettori o che rientrano nel programma presentato in campagna elettorale senza che nessuno possa impedirglielo (anche se lo fa soprattutto il suo stesso partito di appartenenza). Il membro del parlamento deve quindi dare conto soltanto a chi lo ha eletto... ovvero a chi gli ha conferito il mandato (col voto) perché tale voto giunge dal sovrano (ovvero dal popolo).
  2. Se l'articolo 67 Cost. in questione concedesse al parlamento o al singolo parlamentare un potere assoluto la sovranità non dovrebbe appartenere al popolo (come invece scritto all'art. 1 comma 2 Cost.) ma ai suoi rappresentanti. L'art. 1 comma 2 sarebbe stato scritto così: "la sovranità appartiene a rappresentanti eletti dal popolo".
  3. Se il parlamento non avesse vincoli nei confronti dell'elettorato (ovvero del popolo sovrano) non sarebbe stato permesso al popolo di chiedere interventi legislativi e/o esporre comuni necessità (art. 50 Cost.); di proporre disegni di legge (art. 71 comma 2 Cost.); o addirittura di abrogare leggi ordinarie fatte dal Parlamento (art. 75 Cost.); o confermare leggi costituzionali o di revisione costituzionale fatte dal Parlamento (art. 138 Cost.).
E' tutto armonioso e logico con il concetto di "sovranità che appartiene al popolo" il quale "la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione" stessa, ovvero indirettamente attraverso rappresentanti eletti (NON nominati dai partiti) e direttamente attraverso petizioni, progetti di legge, referendum abrogativi e confermativi a livello nazionale; mentre a livello comunale, provinciale e regionale anche attraverso referendum consultivi (che hanno reso praticamente inutili perché non vincolanti - avendolo espresso chiaramente negli Statuti comunali, provinciali e regionali - escluse poche eccezioni), e referendum propositivi (con i quali i cittadini possono proporre leggi con valenza territoriale).

Tali diritti e poteri dei cittadini stabiliti dalla Costituzione sono stati invece raggirati ed ostacolati dai parlamentari (la petizione non è neppure stata regolamentata con legge ordinaria e non la si può utilizzare in maniera proficua) ed a livello locale non sono nemmeno stati attuati (v. art. 8 Dlgs 267/00) infatti mentre alcuni diritti/poteri di Democrazia Diretta sono stati introdotti soltanto negli Statuti (per la maggiore in maniera vaga e tendenziosa) non sono ancora stati attuati (resi utilizzabili) coi Regolamenti richiamati dagli statuti.

A conclusione:

La corretta interpretazione di un principio, o di un articolo, della Costituzione italiana va data analizzando il contesto della Costituzione e non riferendosi ad un singolo articolo.
Nella fattispecie del caso l'interpretazione dell'art. 67 cost. come sopra indicata si scontrerebbe con ben altri quattro articoli costituzionali che non sarebbero dovuti neppure esistere, se i padri costituenti avessero voluto dare un potere assoluto ai rappresentanti del popolo.
Eleggere i rappresentanti non significa che questi poi possano decidere ciò che vogliono ma significa semplicemente che essi devono svolgere la funzione legislativa (art. 70 cost.) più dei cittadini che li eleggono, ma esercitare la funzione di fare le leggi non significa possedere il potere assoluto ed esclusivo di farle, poiché anche il popolo ha questo potere (art. 71 comma 2 cost.) e l'esercizio del mandato ricevuto col voto è tracciato dal programma politico che il candidato ha presentato per ottenere i voti dagli elettori.
Che senso avrebbe presentare un programma politico per ottenere il voto dei cittadini se poi l'eletto non agisce in armonia col programma presentato ? Il vincolo con gli elettori è quindi anche il programma politico che il candidato ha presentato in campagna elettorale. 

La testimonianza del parlamentare che vedrete e sentirete dal video sotto riportato aiuterà a comprendere meglio la questione.



Il video integrale lo troverete invece a questo link (per arrivare al punto di interesse indicato mandare avanti manualmente il filmato trascinando col mouse il cursore di avanzamento posto sulla barra in basso del player fino all'istante: 00:23:30)


Altro esempio: Poteri del Presidente della repubblica

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