mercoledì 21 dicembre 2011

INPS, GIUSTIZIA E STATO

Come ormai mia consuetudine, pongo prima in evidenza quanto prevede la nostra legge fondamentale (la Costituzione italiana)... a prescindere dalle leggi di merda che emana il nostro parlamento illegittimo (poiché composto da esponenti, neppure eletti dal popolo - cfr. artt. 56 e 58 Cost. - di associazioni non legalizzate, verticistiche e non trasparenti - cosiddette "partiti" - cfr. art. 49 Cost.).



L'art. 24 della Costituzione italiana recita:

- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

L'art. 111 recita:

- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
-...omissis...
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.


  • Tralasciamo pure gli "appositi istituti" (che appaiono cliccando sul collegamento ipertestuale inserito nella frase sopra - al testo dell'art. 24 Cost.)
  • Tralasciamo pure anche il fatto che le procedure giudiziarie assegnano d'ufficio un legale rappresentante (avvocato) alla parte chiamata a rispondere in giudizio, la quale può decidere di avvalersene o di sostituire con un legale di fiducia
E' evidente che, per quanto deducibile dagli articoli costituzionali sopra esposti:

Ogni provvedimento che limiti la libertà, i diritti, la vita di ogni cittadino deve essere motivato da un'autorità giudiziaria, e deve essere data la possibilità al cittadino accusato di potersi difendere o esporre le motivazioni che lo hanno condotto ad assumere quanto gli viene contestato da una controparte.

Nel caso in cui la parte ricorrente nei confronti di un cittadino è ad esempio una delle più famose associazioni STATALI, chiamata INPS, i cui funzionari percepiscono stipendi da nababbi e gestiscono i fondi prelevati dai cittadini come cazzo vogliono (gestiscono è un termine ambizioso), al cittadino non resta che piangere.

L'INPS (ma non solo) può anche pignorarti 1/5 dello stipendio e tu, cittadino, non puoi dire e fare NULLA !

La procedura che riguarda infatti il pignoramento coatto del 1/5 dello stipendio prevede PRIMA la condanna e POI la sentenza :-) e, come se non bastasse, all'udienza che il Tribunale fisserà con calma (se deciderà di fissarla prima che l'interessato crepi di fame) il soggetto che si citerà a comparire davanti al giudice non è l'interessato (a cui si è già iniziato a pignorargli il 1/5 dello stipendio) ma la ditta che lo stipendia :-)

Continuate a votare ed a sventolare bandiere di partito in piazza... italioti !

Ora un invito alla riflessione a tutti coloro che pensano di dover cambiare la Costituzione italiana:

L' articolo 111 della Costituzione italiana è stato modificato nel 2001 (legge costituzionale n. 3), quindi recentemente (rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile - che tratta la materia), ergo:

Non serve a nulla modificare la Costituzione italiana se poi chi legifera lo fa come cazzo vuole, in contrasto con essa e nel disprezzo dei suoi principi fondamentali... chiaro ? (artt. 134 e 136 Cost.)

LA  PROCEDURA  E'  LA  SEGUENTE:

Il creditore intima, con atto di pignoramento presso terzi, all'azienda presso cui lavora il debitore di trattenere 1/5 del suo stipendio.
L'azienda una volta ricevuta la notifica dell'atto dall'ufficiale giudiziario, inizia SUBITO a trattenere al lavoratore dipendente la quota stabilita e la accantona in attesa che il Giudice decida le modalità di trasmissione della cifra trattenuta al creditore.
Il Tribunale deciderà dopo e con calma quando convocare il datore di lavoro perché questi esponga la situazione del suo lavoratore dipendente. In questa udienza è convocato anche il lavoratore (direttamente interessato) ma solo come spettatore. 
Il giudice poi stabilirà, in base alle informazioni ricevute, se confermare l'importo trattenuto e versato al creditore nei termini richiesti dal creditore e/o dalla legge.

Concludo sempre rispondendo a quelli che dicono: "la legge è questa e bisogna rispettarla" che:

QUANDO  UNA  LEGGE  CONTRASTA  PALESEMENTE  LA COSTITUZIONE  PER  ME  NON  HA  ALCUN  VALORE  E  DI TALE  LEGGE  ME  NE FOTTO  ALTAMENTE (motivazioni correlate sono all'inizio di questo post, ed in altro post).

Se facessero lo stesso ragionamento gli italioti (specialmente chi vota ancora) forse il legislatore potrebbe pensare con maggior cura ed attenzione quanto prevede la nostra legge fondamentale - che è tenuto a rispettare ! (Art. XVIII disp. trans. e finali) prima di emanare le cosiddette LEGGI.

Post correlato: Legislatore illegittimo
Articolo correlato


Nessun commento:

Posta un commento

Il tuo commento non sarà pubblicato subito ma non appena avrò letto la e-mail che mi notificherà il commento in attesa di moderazione. Grazie della collaborazione