lunedì 12 marzo 2012

Il referendum consultivo - in Italia

Se nello Statuto comunale della vostra città o paese di residenza troverete SOLO il referendum consultivo capirete perché dopo avere letto queste informazioni (che NESSUNO mai vi darà).

La parola referendum, dal gerundio latino del verbo refero, "riferisco",  indica comunemente lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici; si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta che consente cioè agli elettori di fornire - senza intermediari - il proprio parere o la propria decisione su un tema specifico oggetto di discussione.

Il Referendum di tipo consultivo:
"è quello strumento di democrazia diretta per richiedere il parere della popolazione su una decisione da prendersi".

- Il referendum consultivo non esiste in Svizzera (Stato modello della democrazia diretta), come non esiste in Svizzera alcuno strumento plebiscitario.

- In Italia il referendum consultivo non è previsto a livello nazionale (non esiste nella nostra Costituzione) ma è previsto a livello locale e non è vincolante (il che non ha alcun senso e non è di nessuna utilità).


Come nasce in Italia a livello locale ?

  • L'Italia ha voluto far parte dell'Europa ed ha firmato diverse convenzioni che impongono l'adeguamento di alcune leggi nazionali alle direttive europee. La sottoscrizione di convenzioni europee comporta in seguito la loro ratifica/recepimento con leggi nazionali.
  • Fra le diverse convenzioni a cui l'italia ha aderito ci fu anche "la Carta Europea dell'Autonomia locale" firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. All'art. 5 del rapporto esplicativo di detta Carta si legge: "Mentre in molti paesi è considerato irrealistico aspettarsi che la comunità locale abbia potere di veto, la consultazione preventiva, direttamente o indirettamente, è essenziale attraverso referendum eventualmente fornendo una procedura adeguata per tali consultazioni. Qualora le disposizioni di legge non fanno ricorso ad un referendum obbligatorio,  possono essere esercitate altre forme di consultazione .
  • Lo spirito della Carta Europea in sostanza rimarca a mio avviso l'importanza del decentramento (trasferimento di poteri dai governi centrali a quelli locali - fra l'altro già previsto dalla nostra costituzione all'art. IX disp. trans. e finali e all'art. 5) per una migliore gestione del territorio e dare quindi maggior possibilità di attuazione della democrazia diretta (citata espressamente all'articolo 3 del rapporto esplicativo citata prima).
  • La Carta europea dell'Autonomia locale è stata recepita/ratificata con la Legge 30 dicembre 1989, n. 439
  • Dal recepimento di tale carta europea ecco quindi la conseguente Legge 142/90 e leggi regionali di Regioni e Province a statuto speciale che rimarcavano sia il decentramento e sia la partecipazione popolare.
Il comma 3 art. 6 della Legge 142/90 recitava:
"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."

L'introduzione di tale tipo di referendum (consultivo) è stato un parto tipicamente italiano poiché la carta europea non ne specificava il tipo ma solo l'importanza di rendere partecipi i cittadini. Le amministrazioni locali che hanno introdotto questo tipo di referendum, negli statuti comunali, provinciali e regionali (moltissime) hanno pensato bene di scoraggiarne l'utilizzo ed ancor più di annullarne la sostanza, rendendolo non vincolante.

Come ?
Esplicitando chiaramente negli statuti, seppur con diverse formulazioni, che "gli amministratori, dandone motivazione, potevano esprimersi contrariamente all'esito della consultazione".

Allo stato attuale, quindi, tale referendum non è solo una presa in giro, ma è totalmente inutile e dispendioso e sarebbe di utilità ai soli rappresentanti eletti per farsi propaganda come hanno sempre fatto con i referendum abrogativi nazionali.

E' un'assurdità fuori da ogni logica pensare che una consultazione referendaria non sia vincolante... un referendum DEVE essere SEMPRE vincolante, a prescindere dal tipo ... specialmente quando una Costituzione specifica chiaramente che la "sovranità appartiene al popolo" (anziché recitare: "a rappresentanti eletti dal popolo")

A quale scopo gli amministratori chiederebbero di consultare la popolazione se poi a decidere possono sempre essere loro ? Non ha un benché minimo senso !


Il Referendum consultivo, a mio avviso, è un tipo di referendum che ha ragione di esistere soltanto se l'unico tipo di referendum proponibile dai rappresentanti eletti, che rimettono spontaneamente al legittimo sovrano (il popolo) la decisione finale su alcune questioni e che sia VINCOLANTE per l'amministrazione ... mentre ogni altro tipo di referendum deve essere di esclusiva titolarità del popolo e di iniziativa popolare.

Anche i padri costituenti lo hanno lasciato intendere poiché riguardo al referendum abrogativo ex art. 75 Cost. si legge che tale referendum può essere richiesto/promosso da 500.000 cittadini ELETTORI o da 5 Consigli regionali (nel caso in cui il governo CENTRALE ingerisca sull'autonomia LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA degli enti locali (art. IX disp. trans. e finali e artt. 5, 114, 117, 123 e 134 Cost.)

Detto in altro modo:
ogni tipo di referendum, ad eccezione di quello consultivo, deve essere di esclusiva iniziativa popolare e non deve essere proposto dai rappresentanti, poiché i rappresentanti del popolo hanno altri strumenti per introdurre e modificare leggi e delibere.

Il referendum consultivo in Italia non è altro che un SONDAGGIO e sappiamo tutti come si svolgono i sondaggi perché bene o male abbiamo partecipato tutti a qualcuno di essi.

Dall'entrata in vigore della legge 265/99 che ha abrogato e sostituito l'art. 6 della legge 142/90 ed ha eliminato la parola "consultivi" dopo la parola "referendum" si può chiedere l'introduzione di qualsiasi tipo di referendum VINCOLANTE per l'amministrazione e di fatto  alcuni comuni hanno introdotto referendum di tipo propositivo e abrogativo (v. questa nota).
La stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali invece (sono oltre 8000), nonostante sia trascorso oltre un decennio dalla modifica della legge 142/90, ha ancora il solo referendum consultivo ... e si può bene immaginarne il perché (non è vincolante per le amministrazioni" - mica scemi i nostri politicanti)


Il Dlgs 267/00 all'art. 8 comma 3, attualmente in vigore, ha ribadito la stessa cosa.


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