Con questo post voglio dare alcune informazioni ed opinioni personali sullo strumento che costituisce la massima espressione della sovranità che appartiene ad un popolo che vive in luoghi con sistemi di governo democratico.
Il referendum
La sola parola "referedum" dice poco se non è accompagnata da un aggettivo (sostantivato) che ne definisce l'uso.
Infatti esistono nei paesi cosiddetti democratici DIVERSI TIPI di referendum.
Possiamo dire che la bontà di una democrazia si determina dal numero, ovvero dai tipi di referendum che i cittadini dispongono per esercitare al meglio la loro sovranità.
Farò dei frequenti paragoni con la Svizzera poiché da tutti riconosciuta al mondo come la nazione con maggiori strumenti di democrazia diretta.
Ecco alcuni tipi di referendum
Referendum abrogativo:
"per abrogare leggi e delibere approvate dai rappresentanti del popolo già in vigore".
- Il referendum abrogativo non esiste in Svizzera, poiché in Svizzera i cittadini hanno la possibilità di bloccare sul nascere le leggi fatte dal parlamento, con il referendum confermativo facoltativo (v. il punto successivo dedicato a tale referendum)
- In Italia il Referendum abrogativo è quello più usato a livello nazionale perché previsto dall'art. 75 Cost. da quando è stata introdotta la sua legge attuativa - L.352/70 (una legge voluta con insistenti pressioni dal partito radicale).
Se da una parte si concedeva, FINALMENTE, tale strumento al suo legittimo titolare (il popolo) dall'altra gli si impediva di utilizzarlo con i limiti imposti dalla sua legge attuativa. Come tutti sanno il referendum in questione anziché essere espressione spontanea dei cittadini è diventato un mero strumento dei politici stessi (non titolari di tale strumento) e quindi un plebiscito (consenso popolare estorto con demagogia, informazione pilotata e deviata, per rafforzare la credibilità ed il potere dei rappresentanti).
Infatti lo promuovono e lo sostengono sempre e da sempre i partiti politici.
Gli ultimi 24 referendum, prima di quelli del 12-13 giugno scorso, sono stati invalidati per mancato raggiungimento del quorum e gli unici ad averne tratto vantaggio sono stati i partiti proponenti per farsi la solita propaganda o pubblicità.
Paradossalmente, a livello locale (Comuni, Province e Regioni) i referendum abrogativi non sono stati inseriti negli statuti e regolamenti comunali, provinciali, etc. dalla stragrande maggioranza delle amministrazioni.
Alcuni referendum mediante i quali il popolo ha abrogato alcune leggi sono stati inoltre disattesi dal parlamento in seguito, perché in un modo o nell'altro sono stati reintrodotti gli oggetti precedentemente abrogati con referendum popolare (ministero dell'agricoltura, nucleare, finanziamento pubblico ai partiti ed ora l'acqua).
Per quanto riguarda i primi tre oggetti citati sopra fra parentesi, credo che il tutto sia dovuto al fatto che nella legge attuativa del referendum ex art. 75 Cost. (legge 352/70), che io ritengo di una schifezza d'altro mondo, manca il divieto al parlamento di reintrodurre una legge abrogata dal popolo se non dopo un tempo ben determinato e se non previa consultazione della popolazione. La mia idea è quella di introdurre il referendum consultivo VINCOLANTE (che ora non c'è nella nostra costituzione) o il referendum confermativo facoltativo (modello svizzero) nella nostra costituzione.... quest'ultimo decisamente migliore.
Riguardo all'acqua ho delle altre perplessità:
Non ho mai visto di buon grado il fatto che dopo la modifica dell'art. 117 Cost., mediante la legge costituzionale n. 3 del 2001, il parlamento e/o il governo abbiano invaso ancora le competenze attribuite alle Regioni (materie concorrenti). Nonostante questo la legge sull'acqua è stata abrogata il 12-13 giugno scorso ma pare che ancora si voglia lasciare in gestione l'acqua ad enti privati. Io credo che in questo caso non c'entrino nulla il parlamento e/o il governo perché devono essere gli amministratori locali, in virtù della loro autonomia a provvedere in tal senso.
"per confermare una legge fatta dai rappresentanti del popolo non ancora in vigore"
Il referendum confermativo si divide in due categorie:
- facoltativo
- obbligatorio
Il referendum facoltativo richiede dei proponenti e delle raccolte firme di cittadini sostenitori. Il referendum obbligatorio no, in quanto è automatico.
- In Svizzera esistono tanto l'uno quanto l'altro. Il primo per leggi ordinarie fatte dai rappresentanti, che restano in sosta per un determinato periodo di tempo (100 giorni) entro il quale il popolo può richiedere referendum. Se nessuno chiede referendum la legge entrerà in vigore, altrimenti entrerà in vigore o meno in virtù del risultato referendario. Il secondo invece riguarda le leggi che modificano la costituzione svizzera, che non può essere modificata senza l'approvazione o conferma del popolo (non servono proponenti e raccolte firme).
- In Italia esiste solo il referendum confermativo per le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ovvero che modificano la Costituzione (art. 138 Cost.) ma è del tipo facoltativo. Occorre che qualcuno lo promuova ed occorrono 500.000 firme dei cittadini, autenticate... a meno che non venga promosso da 5 consigli regionali o da 1/5 dei membri di una delle due camere del parlamento. La costituzione italiana limita il popolo al pieno utilizzo di tale strumento in quanto se in seconda votazione (una legge di questo tipo deve essere votata due volte dalle camere con un intervallo di tempo di tre mesi fra la prima e la seconda votazione) la legge è votata dai 2/3 dei membri di ENTRAMBE le camere non si fa luogo a referendum.
A livello comunale nulla invece vieta che siano introdotti quelli di tipo facoltativo per le leggi locali ed obbligatorio per le leggi statutarie, poiché l'art. 123 della Costituzione italiana, dopo l'introduzione della Legge costituzionale n. 1 del 1999, è stato modificato in maniera da prevedere il referendum confermativo dello statuto della regione.
Referendum propositivo:
"per imporre ai rappresentanti una legge o atto avente forza di legge"
- In Svizzera questo tipo di referendum è chiamato "di iniziativa".
- In Italia esistono altri termini con cui si definisce questo strumento, che alcuni chiamano legislativo. Lo scopo è comunque identico. Tale referendum non esiste a livello nazionale (non è previsto dalla costituzione) ma esiste a livello locale (comunale, provinciale e regionale) anche se in pochissime realtà locali. Occorre anche vedere come è stato introdotto da alcune amministrazioni nei rispettivi Statuti (comunali, provinciali e regionali) poiché molti lo hanno praticamente reso poco accessibile con gli stessi limiti posti dal parlamento ai diritti referendari previsti dalla costituzione a livello nazionale (quorum, numero dei proponenti, numero dei sostenitori). L'introduzione di tale tipo di referendum a livello locale è legittimata da quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 del Dlgs 267/00.
Personalmente ritengo che sia poco producente (viste le difficoltà ad inserirlo negli Statuti locali) chiederne l'introduzione con nome differente da quello già introdotto nei pochi casi esistenti, poiché renderebbe il tutto più difficoltoso. Esiste già in alcuni Statuti locali col nome di "propositivo" ? Manteniamo quel nome e preoccupiamoci di COME è stato invece regolamentato (se regolamentato). Definirlo o chiedere che venga inserito col nome "legislativo", o altro termine, significa chiedere ulteriori modifiche alle amministrazioni che già lo avevano introdotto col temine "propositivo" e a diversificare troppo le cose (creando quindi confusione). Ad ogni modo credo che sia conveniente mettersi d'accordo su come chiamarlo perché non si può sicuramente chiamare in tre modi differenti uno strumento che ha la stessa funzione.
Referendum revocatorio:
"per revocare la carica o il mandato ai rappresentanti del popolo prima del termine previsto di durata della legislatura"
- In Svizzera esiste ma è poco usato, forse perché il popolo ha altri strumenti per bloccare le decisioni dei rappresentanti che, sicuramente, pensano più accuratamente a quanto intendono deliberare". Esiste anche in Bolivia (usato contro il presidente Morales), in Venezuela (usato contro il presidente Chavez), in alcuni stati degli USA, fra cui la California (usato contro il governatore Davis che fu così sostituito dal famoso attore Arnold Schwarzenegger), esiste anche in Canada e in Germania a livello locale.
- In Italia non esiste né a livello nazionale (non previsto dalla nostra costituzione) e né a livello locale, ma nulla vieta di introdurlo in virtù del già citato comma 3 dell'art. 8 del Dlgs 267/00.
Per ora è stato presentato un disegno di legge regionale (PDL 112) dai consiglieri regionali Piemonte del Movimento 5 Stelle, Davide Bono e Fabrizio Biolé, che aggiungerebbe allo Statuto regionale tale strumento di democrazia diretta, assieme al referendum propositivo e senza quorum.
Referendum finanziario:
"permette ai cittadini di confermare la destinazione del denaro pubblico"
- In Svizzera esiste a livello locale ma è poco usato ed è previsto per certe spese decise dall'amministrazione che superano una certa somma (canton Zurigo oltre 1.000.000 di franchi)
- In Italia non esiste né a livello nazionale e né a livello locale.
Nel mondo esiste qualcosa di simile e si chiama "bilancio partecipativo". A Porto Alegre (oltre 1.400.000 abitanti) in Brasile è nato nel 1989 ed i cittadini potevano decidere come utilizzare il 10% del denaro pubblico comunale. Ora la percentuale è salita al 25%.
Referendum consultivo:
"per richiedere il parere della popolazione su una decisione da prendersi".
- Il referendum consultivo non esiste in Svizzera, come non esiste in Svizzera alcuno strumento plebiscitario.
- In Italia non è previsto a livello nazionale (non esiste nella nostra Costituzione) ma è previsto a livello locale e non è vincolante (il che non ha alcun senso e non è di nessuna utilità).
Con l'entrata in vigore della Legge 142/90 (ordinamento degli enti locali) - art. 6 - Partecipazione popolare - il parlamento demandava agli amministratori locali di inserire negli statuti comunali, provinciali e regionali quanto previsto al comma 3 di detto articolo che recitava:
"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."
Le amministrazioni locali che hanno introdotto questo tipo di referendum, negli statuti comunali, provinciali e regionali (moltissime) hanno pensato bene di scoraggiarne l'utilizzo ed ancor più di annullarne la sostanza, rendendoli non vincolanti.
Come ?
Esplicitando chiaramente negli statuti, seppur con diverse formulazioni, che "gli amministratori, dandone motivazione, potevano esprimersi contrariamente all'esito della consultazione".
Allo stato attuale, quindi, tale referendum non è solo una presa in giro, ma è totalmente inutile e dispendioso (potrebbe essere usato dagli stessi amministratori oltre che per il solito uso plebiscitario e propagandistico che hanno sempre fatto a livello nazionale di quello abrogativo anche per imboscare denaro pubblico).
E' un'assurdità fuori da ogni logica pensare che una consultazione referendaria non sia vincolante... un referendum DEVE essere SEMPRE vincolante, a prescindere dal tipo.
A quale scopo gli amministratori chiederebbero di consultare la popolazione se poi a decidere possono sempre essere loro ? Non ha un benché minimo senso !
Il Referendum consultivo, a mio avviso, è l'UNICO tipo di referendum che può essere promosso dai rappresentanti ... mentre ogni altro tipo di referendum (v. sopra) deve essere di esclusiva titolarità del popolo.
- In Svizzera esistono tanto l'uno quanto l'altro. Il primo per leggi ordinarie fatte dai rappresentanti, che restano in sosta per un determinato periodo di tempo (100 giorni) entro il quale il popolo può richiedere referendum. Se nessuno chiede referendum la legge entrerà in vigore, altrimenti entrerà in vigore o meno in virtù del risultato referendario. Il secondo invece riguarda le leggi che modificano la costituzione svizzera, che non può essere modificata senza l'approvazione o conferma del popolo (non servono proponenti e raccolte firme).
- In Italia esiste solo il referendum confermativo per le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ovvero che modificano la Costituzione (art. 138 Cost.) ma è del tipo facoltativo. Occorre che qualcuno lo promuova ed occorrono 500.000 firme dei cittadini, autenticate... a meno che non venga promosso da 5 consigli regionali o da 1/5 dei membri di una delle due camere del parlamento. La costituzione italiana limita il popolo al pieno utilizzo di tale strumento in quanto se in seconda votazione (una legge di questo tipo deve essere votata due volte dalle camere con un intervallo di tempo di tre mesi fra la prima e la seconda votazione) la legge è votata dai 2/3 dei membri di ENTRAMBE le camere non si fa luogo a referendum.
A livello comunale nulla invece vieta che siano introdotti quelli di tipo facoltativo per le leggi locali ed obbligatorio per le leggi statutarie, poiché l'art. 123 della Costituzione italiana, dopo l'introduzione della Legge costituzionale n. 1 del 1999, è stato modificato in maniera da prevedere il referendum confermativo dello statuto della regione.
"per imporre ai rappresentanti una legge o atto avente forza di legge"
- In Svizzera questo tipo di referendum è chiamato "di iniziativa".
- In Italia esistono altri termini con cui si definisce questo strumento, che alcuni chiamano legislativo. Lo scopo è comunque identico. Tale referendum non esiste a livello nazionale (non è previsto dalla costituzione) ma esiste a livello locale (comunale, provinciale e regionale) anche se in pochissime realtà locali. Occorre anche vedere come è stato introdotto da alcune amministrazioni nei rispettivi Statuti (comunali, provinciali e regionali) poiché molti lo hanno praticamente reso poco accessibile con gli stessi limiti posti dal parlamento ai diritti referendari previsti dalla costituzione a livello nazionale (quorum, numero dei proponenti, numero dei sostenitori). L'introduzione di tale tipo di referendum a livello locale è legittimata da quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 del Dlgs 267/00.
Personalmente ritengo che sia poco producente (viste le difficoltà ad inserirlo negli Statuti locali) chiederne l'introduzione con nome differente da quello già introdotto nei pochi casi esistenti, poiché renderebbe il tutto più difficoltoso. Esiste già in alcuni Statuti locali col nome di "propositivo" ? Manteniamo quel nome e preoccupiamoci di COME è stato invece regolamentato (se regolamentato). Definirlo o chiedere che venga inserito col nome "legislativo", o altro termine, significa chiedere ulteriori modifiche alle amministrazioni che già lo avevano introdotto col temine "propositivo" e a diversificare troppo le cose (creando quindi confusione). Ad ogni modo credo che sia conveniente mettersi d'accordo su come chiamarlo perché non si può sicuramente chiamare in tre modi differenti uno strumento che ha la stessa funzione.
Referendum revocatorio:
"per revocare la carica o il mandato ai rappresentanti del popolo prima del termine previsto di durata della legislatura"
- In Svizzera esiste ma è poco usato, forse perché il popolo ha altri strumenti per bloccare le decisioni dei rappresentanti che, sicuramente, pensano più accuratamente a quanto intendono deliberare". Esiste anche in Bolivia (usato contro il presidente Morales), in Venezuela (usato contro il presidente Chavez), in alcuni stati degli USA, fra cui la California (usato contro il governatore Davis che fu così sostituito dal famoso attore Arnold Schwarzenegger), esiste anche in Canada e in Germania a livello locale.
- In Italia non esiste né a livello nazionale (non previsto dalla nostra costituzione) e né a livello locale, ma nulla vieta di introdurlo in virtù del già citato comma 3 dell'art. 8 del Dlgs 267/00.
Per ora è stato presentato un disegno di legge regionale (PDL 112) dai consiglieri regionali Piemonte del Movimento 5 Stelle, Davide Bono e Fabrizio Biolé, che aggiungerebbe allo Statuto regionale tale strumento di democrazia diretta, assieme al referendum propositivo e senza quorum.
Referendum finanziario:
"permette ai cittadini di confermare la destinazione del denaro pubblico"
- In Svizzera esiste a livello locale ma è poco usato ed è previsto per certe spese decise dall'amministrazione che superano una certa somma (canton Zurigo oltre 1.000.000 di franchi)
- In Italia non esiste né a livello nazionale e né a livello locale.
Nel mondo esiste qualcosa di simile e si chiama "bilancio partecipativo". A Porto Alegre (oltre 1.400.000 abitanti) in Brasile è nato nel 1989 ed i cittadini potevano decidere come utilizzare il 10% del denaro pubblico comunale. Ora la percentuale è salita al 25%.
Referendum di Bilancio:
"permette ai cittadini di approvare il bilancio dell'amministrazione"
"permette ai cittadini di approvare il bilancio dell'amministrazione"
- In Svizzera esiste a livello locale ma è poco usato.
- In Italia
non esiste né a livello nazionale e né a livello locale.
Referendum consultivo:
"per richiedere il parere della popolazione su una decisione da prendersi".
- Il referendum consultivo non esiste in Svizzera, come non esiste in Svizzera alcuno strumento plebiscitario.
- In Italia non è previsto a livello nazionale (non esiste nella nostra Costituzione) ma è previsto a livello locale e non è vincolante (il che non ha alcun senso e non è di nessuna utilità).
Con l'entrata in vigore della Legge 142/90 (ordinamento degli enti locali) - art. 6 - Partecipazione popolare - il parlamento demandava agli amministratori locali di inserire negli statuti comunali, provinciali e regionali quanto previsto al comma 3 di detto articolo che recitava:
"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."
Le amministrazioni locali che hanno introdotto questo tipo di referendum, negli statuti comunali, provinciali e regionali (moltissime) hanno pensato bene di scoraggiarne l'utilizzo ed ancor più di annullarne la sostanza, rendendoli non vincolanti.
Come ?
Esplicitando chiaramente negli statuti, seppur con diverse formulazioni, che "gli amministratori, dandone motivazione, potevano esprimersi contrariamente all'esito della consultazione".
Allo stato attuale, quindi, tale referendum non è solo una presa in giro, ma è totalmente inutile e dispendioso (potrebbe essere usato dagli stessi amministratori oltre che per il solito uso plebiscitario e propagandistico che hanno sempre fatto a livello nazionale di quello abrogativo anche per imboscare denaro pubblico).
E' un'assurdità fuori da ogni logica pensare che una consultazione referendaria non sia vincolante... un referendum DEVE essere SEMPRE vincolante, a prescindere dal tipo.
A quale scopo gli amministratori chiederebbero di consultare la popolazione se poi a decidere possono sempre essere loro ? Non ha un benché minimo senso !
Detto in altro modo:
ogni tipo di referendum, ad eccezione di quello di tipo consultivo, deve essere di esclusiva iniziativa popolare e non deve essere proposto dai rappresentanti, poiché i rappresentanti del popolo hanno altri strumenti per introdurre leggi e delibere.
Concludo questa breve rassegna dei vari tipi di referendum ribadendo che il referendum è il più forte strumento di democrazia diretta e che non può essere usato per fomentare né plebisciti e né populismo.
Come già espresso in un vecchio post:
Il referendum consultivo dovrebbe essere l'unico strumento indetto su iniziativa dei rappresentanti ma deve essere sempre e comunque vincolante, poiché è il popolo sovrano ad essere chiamato ad esprimersi.
Ogni altro tipo di referendum dovrebbe essere solo di iniziativa popolare per distinguerlo dal Plebiscito, che non ha nulla a che fare con la democrazia diretta e la sovranità popolare.
Il referendum inoltre deve essere ragionevolmente accessibile alla popolazione e non IMPEDITO con assurde regole attuative
Audio su Spreaker
Concludo questa breve rassegna dei vari tipi di referendum ribadendo che il referendum è il più forte strumento di democrazia diretta e che non può essere usato per fomentare né plebisciti e né populismo.
Come già espresso in un vecchio post:
- Il Plebiscito è consenso popolare estorto dai rappresentanti con la demagogia e l'informazione pilotata;
- Il populismo è l'azione sconsiderata dei cittadini che agiscono in maniera impulsiva proponendo cose anche illegittime;
- La democrazia diretta è azione consapevole dei cittadini che agiscono dopo avere compreso e discusso la materia o l'oggetto su cui vogliono esprimersi e decidere.
CONCLUDENDO E RIBADENDO:
Il referendum consultivo dovrebbe essere l'unico strumento indetto su iniziativa dei rappresentanti ma deve essere sempre e comunque vincolante, poiché è il popolo sovrano ad essere chiamato ad esprimersi.
Ogni altro tipo di referendum dovrebbe essere solo di iniziativa popolare per distinguerlo dal Plebiscito, che non ha nulla a che fare con la democrazia diretta e la sovranità popolare.
Il referendum inoltre deve essere ragionevolmente accessibile alla popolazione e non IMPEDITO con assurde regole attuative
Audio su Spreaker
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