domenica 18 dicembre 2011

Art.8 - Dlgs 267/00 - Partecipazione popolare - parte I



Innanzitutto cos'è il Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267 ?
Come espresso dal titolo di tale legge è il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in breve, T.U.E.L.


Da premettere che tale Decreto legislativo non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano... ma... (vedi nota 1 in calce)


Esso ha sostituito e perfezionato la Legge 8 giugno 1990, n. 142, a sua volta modificata  dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265.


Queste leggi prevedevano, tutte, la "Partecipazione popolare" (rispettivamente all'art. 6 - L.142/90; all'art. 3 - L.265/99 e all'art. 8 dell'attuale Dlgs 267/00).


Tutto quanto concerne la "partecipazione popolare", in sostanza, è previsto dalla legge da ben 21 anni.


Facciamo qualche salto indietro nel tempo per capire lo spirito di questa legge e le intenzioni del legislatore (mi rendo conto che può essere palloso ma se vogliamo capire dobbiamo fare lo sforzo di leggere attentamente alcuni aspetti legislativi):
La Legge 142/90 - all'art 6 - Partecipazione popolare - recitava:
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determina le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Ragioniamo:

Perché il legislatore avrà previsto in maniera così dettagliata, a livello locale, la partecipazione popolare ? Difficile stabilirlo con esattezza (senza avere letto le relazioni che i parlamentari usano redigere quando presentano dei disegni di legge), ma di una cosa possiamo essere certi. E' in perfetta armonia con il concetto espresso all' art. 1 comma 2 della Costituzione italiana, ovvero che la sovranità appartiene al popolo (ai cittadini), e possiamo anche comprendere che ciò che non è stato fatto a livello nazionale (ad es. riguardo alla regolamentazione della petizione di cui all'art. 50 Cost. - tuttora assente) DEVE (si noti questo verbo ripetuto tre volte) essere fatto a livello locale.


Premesso questo, nonché il fatto che tale articolo di legge è rivolto non ai cittadini ma agli amministratori locali eletti che devono dare ai cittadini strumenti di partecipazione popolare, chiediamoci (farò solo domande per stimolare la riflessione... le risposte datevele pure voi):
  • Cosa vorrà dire "valorizzare le libere forme associative" ? Le associazioni ed i comitati di cittadini sono forme associative ? l'aggettivo "libere" obbliga forse qualche registrazione delle associazioni e/o comitati ?
  • Cosa vorrà dire "promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale" ?, Quali possono essere questi organismi ? In cosa potrebbero consistere ?
  • Cosa vorrà dire "prevedere forme di partecipazione degli interessati" ?
  • Cosa vorrà dire "prevedere forme di consultazione della popolazione, procedure per l'ammissione di istanze, petizioni, proposte di cittadini SINGOLI o associati" ?
  • E' forse scritto che i referendum consultivi non devono essere vincolanti ?... ovvero che gli amministratori eletti possano anche decidere diversamente da quanto espresso dalla maggioranza dei cittadini che si sono espressi ?
Procediamo:
  • Da che entrata in vigore la suddetta legge gli enti locali (regioni, province e comuni) hanno introdotto gli strumenti di partecipazione popolare previsti dalla legge negli statuti, ma negli statuti si rimandavano ai regolamenti le modalità di accesso e di utilizzo degli stessi. (regolamenti tuttora INESISTENTI in moltissimi casi).
  • Quasi tutte le amministrazioni locali hanno introdotto il "referendum consultivo", pur non essendo d'obbligo (poiché in quel caso il verbo usato dal legislatore anziché "devono" era "possono" - vedi nota 2 in calce), ma molte di esse hanno espresso in maniera esplicita, negli statuti, che l'amministrazione avrebbe potuto non tener conto della volontà popolare espressa. Mentre da una parte hanno introdotto ciò che non costituiva per esse un obbligo, da un'altra parte hanno inculato , come sempre, i cittadini. Voglio sottolineare il fatto che non ha assolutamente senso un referendum che non sia vincolante in un paese dove "la sovranità appartiene al popolo", e che nella legge non è scritto che non debba essere vincolante.
Per riassumere:

La legge impone agli amministratori eletti locali di "disciplinare la partecipazione popolare attraverso lo statuto" in maniera esplicita, ed in maniera indotta anche mediante il regolamento, poiché è fatto riferimento ad esso nello statuto. Se non c'è un regolamento che stabilisca le modalità di utilizzo ed accesso agli strumenti di partecipazione popolare previsti dalla legge e dallo statuto l'amministrazione è in difetto.


Dopo 9 anni la legge 142/90 è stata modificata con Legge 265/99 e l'art. 6 riguardante la partecipazione popolare è stato sostituito dall'art. 3 della nuova legge.
La Legge 265/99 - all'art. 3 - Partecipazione popolare - recitava: 
1. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Partecipazione popolare) - 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".
Ragioniamo:

Cosa è cambiato rispetto a quanto stabilito dalla Legge 142/90 ?
  • E' stato aggiunto riferimento alla Legge 241/90 riguardante la trasparenza fra ente pubblico e i cittadini (accesso agli atti amministrativi).
  • E' stata tolta la parola "consultivi" dopo la parola "referendum" dal comma 3 art. 6 L.142/90
Senza nulla togliere alla partecipazione popolare già prevista, ha dato maggiori diritti ai cittadini, sia per quanto riguarda l'accesso agli atti amministrativi e sia riguardo all'introduzione di referendum di altro tipo, oltre a quello di tipo "consultivo". In alcuni comuni, anche non facenti parte di regioni a statuto speciale, sono infatti stati introdotti negli statuti i referendum abrogativi (già esistenti a livello nazionale) ed anche propositivi (che possono imporre all'amministrazione leggi locali). Il discorso va sempre esaminato alla luce di quanto poi previsto nei regolamenti richiamati dallo statuto comunale, provinciale o regionale.


Per riassumere:

La Legge 265/99 ha migliorato la "partecipazione popolare" e tutto perché in armonia con la sovranità che appartiene al popolo.


Pochi mesi dopo con Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la partecipazione popolare è stata estesa poiché ai cittadini è stato infatti aggiunto il diritto di indire referendum per approvare lo Statuto delle Regioni (v. l’attuale art. 123 Cost.) e con successiva Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è migliorato il decentramento già previsto dal 1948 (entrata in vigore  della Costituzione italiana) all’ art. IX delle disposizioni transitorie e finale e all’ art. 5 Cost.
Si sono infatti meglio definite le materie di competenza locale e quelle di competenza statale (v. l’attuale art. 117 Cost.)

Dopo la modifica dell'art. 123 della Costituzione (con legge costituzionale n. 1/99) la legge sull'ordinamento degli Enti Locali è stata modificata ancora con il Dlgs 267/00 e l'art. 3 della legge 265/99 riguardante la partecipazione popolare è stato abrogato, ma presente ancora nel Dlgs 267/00.
Il Dlgs 267/00 - all'art. 8 - Partecipazione popolare - recita:
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. 2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Ragioniamo:
Cosa è cambiato rispetto a quanto stabilito dalla Legge 265/99 ?
  • E' stato aggiunto riferimento alla Legge 203/94 (riguardante la partecipazione dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, alla vita pubblica)
  • E' stato aggiunto riferimento al Dlgs 286/99 (riguardante il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi pubblici). 
Senza nulla togliere alla partecipazione popolare già prevista, ha dato ancor più diritti ai cittadini.


Pochi mesi dopo con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'iniziativa popolare è stata enfatizzata ancor più poiché l'art. 118 della Costituzione italiana è stato modificato con l'aggiunta del seguente comma:
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."


A conclusione:

A me pare che la legge proceda in senso migliorativo, per quelli che sono i diritti dei cittadini relativi alla partecipazione popolare, nondimeno l'applicazione di tali diritti (della legge) è sempre carente e/o FERMA ! (mancano i regolamenti attuativi, strumenti di partecipazione ancora inesistenti o ostacolati o non vincolanti). Come ho affermato in diverse precedenti occasioni una legge se non viene applicata non serve a nulla, se non a dare una mera parvenza di interesse, da parte dei rappresentanti eletti dal popolo, alle necessità della popolazione e di rispetto dei principi previsti dalla costituzione.

A questo punto a me sorgono spontanee tre domande:
  1. Se gli amministratori eletti dai cittadini non provvedono ad applicare la legge... chi deve fare in modo che lo facciano ?
  2. A che serve lamentare diritti negati se si rinuncia a conoscere, e di conseguenza a pretendere, quelli che consentirebbero di soddisfare anche i diritti da sempre e sempre lamentati ?
  3. Cosa possono fare i cittadini, in caso di palese rifiuto o negligenza ad applicare una legge da parte degli amministratori eletti ?
Ovviamente ognuno è libero di fare come crede, come manifestare dissensi e protestare a Roma contro il governo e il parlamento... ma...
che senso ha cercare sempre all'estero un latitante quando da anni è tranquillamente nascosto in casa sua ?
Post correlati:
Nota 1:
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono gli stessi istituti di partecipazione popolare di cui al Dlgs 267/00 attraverso delle Leggi regionali e provinciali che hanno la stessa valenza di quelle nazionali. 
Nota 2:
I referendum, (di qualsiasi tipo), anche se non costituiscono OBBLIGO, si possono richiedere in virtù di quanto hanno fatto altre amministrazioni locali che li hanno introdotti, ed in virtù dello spirito, o sostanza, della legge relativamente alla partecipazione popolare ed alla sovranità che appartiene al popolo (che la esercita attraverso rappresentanti eletti ma anche attraverso petizioni, proposte e referendum - artt. 50, 71, 75 e 138 cost.).

Scarica i seguenti documenti in formato .pdf:

AGGIORNAMENTO  DEL  POST

Dopo successivi studi e ricerche non mi è stato difficile intuire la motivazione che ha portato il parlamento italiano ad emanare la Legge 142/90 - che all'art 6 prevedeva la Partecipazione popolare.
Nel 1985 l'Italia aveva sottoscritto un'ennesima Convenzione europea "La Carta dell'Autonomia Locale" e perciò ha poi dovuto recepirla ed attuarla a livello interno.
In questo documento ci sono dettagli al riguardo:

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