giovedì 15 dicembre 2011

Dallo Statuto comunale di Brescia - ragioniamo


Un aspetto che ritengo fondamentale e che invito a meditare consiste nella modalità di accesso a qualsiasi tipo di referendum.

Il Comune di Brescia prevede il solo referendum consultivo e tralasciando ogni altro aspetto vorrei far notare quanto si evidenzia dal suo Statuto all'art. 59 comma 2:

" E' indetto referendum quando sia deliberato dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti o quando lo richiedono quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio, o diecimila elettori del comune, con firme da raccogliere entro otto mesi dalla data del provvedimento di ammissione della proposta di referendum da parte del comitato di valutazione. In quest'ultima fattispecie la proposta di referendum deve essere sottoscritta da non meno di mille elettoridel comune. "

ATTENZIONE:

Le parole che ho evidenziato col grassetto si riferiscono ai cittadini elettori che indicono il referendum.
Il referendum abrogativo a livello nazionale ai sensi dell'art. 75 Cost. può essere richiesto da 10 cittadini elettori (Legge 352/70 artt. 7 e 27) e deve essere sottoscritto da 500.000 elettori.
Si evidenziano quindi due categorie di cittadini elettori che concorrono a portare il popolo alle urne, ovvero:

  • proponenti
  • sostenitori

Nella fattispecie del referendum abrogativo nazionale bastano solo 10 cittadini (proponenti) e 500.000 firme di cittadini elettori (sostenitori).

A livello locale all' art. 8 comma 3 del Dlgs 267/00 si legge:

"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."

Nella fattispecie del Comune di Brescia io comprendo che i proponenti devono essere 1.000 e i sostenitori 10.000 (anche se per come formulato il criterio in un primo momento mi sembravano 10.000 i proponenti e 1.000 i sostenitori). 

Al di la di questo...

Perché il referendum comunale non può essere proposto da 1 singolo cittadino (comma 3 art. 8 Dlgs 267/00), che dovrà poi raccogliere altre 10.999 firme ?... quando a livello nazionale i proponenti di un referendum abrogativo di legge fatta dal parlamento possono essere soltanto 10 ?

P.S.
Ognuno può fare un confronto con lo Statuto del Comune dove risiede


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