martedì 19 febbraio 2013

Stupidario legislativo - Parte II

Chissà quanto mi odieranno destri, centristi, sinistri e chiunque miri alle alte poltrone parlamentari, o che si presenti con liste farlocche per dare poi sempre voti ai soliti vecchi decrepiti buffoni ... ma a me piace la chiarezza e soprattutto l'onestà ... specie in ambiente politico/istituzionale.

Parliamo dell'esercizio di voto e del rifiuto dell'esercizio di voto.

Va bene che alla classe politica italica occorre un'alta affluenza alle urne, checché ne dica chi sostiene che all'elezioni non c'è quorum e che vincono sempre (loro) anche se vota una sola persona ... ma credo che occorra chiedersi se è logico tutto questo, qualora si verificasse un giorno tale eventualità.

Fatto sta che a prescindere dal quorum o non quorum alle elezioni pare che abbiano inventato ogni sotterfugio per mantenere alta la percentuale di votanti.

Art. 62 D.P.R. 361/57 come modificato dalla legge 270/05 (cosiddetta Porcellum - tanto odiata da tutti - partiti ed elettori - ma sempre al suo posto e che conduce il gregge per la terza volta a "scegliere" i suoi "pastori"), recita:

"Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto."

Si comprende chiaramente, dalla legge, che in questo caso la scheda è nulla ... poiché annullata non dall'elettore all'interno della cabina, ma dal presidente della sezione, ma il punto è un altro:
L'elettore che non vota dentro la cabina è da considerarsi votante o non votante ? (è importante capirlo per determinare la percentuale di affluenza e quella di astensione):


Vediamo come devono comportarsi, secondo la legge, gli addetti alle sezioni elettorali di fronte alle schede dubbie, ovvero davanti a schede che l'elettore ha ritirato, ha portato con se dentro la cabina e le ha introdotte nell'urna dopo essere uscito dalla cabina ed averla richiusa, al momento dello spoglio e della separazione delle schede.

Al momento dello spoglio si riscontrano casi in cui l'elettore potrebbe avere sbagliato a indicare il suo voto secondo le regole involontariamente ... a meno che non abbia scritto sulla scheda, ad esempio, "affanculo tutti quanti" il che dimostrerebbe chiaramente la sua intenzione univoca di annullare la scheda e quindi il suo voto.


L'art. 69 del D.P.R. 361/57 recita:

"La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente."

Un voto male espresso sulla scheda (voto contestato)  può essere assegnato ugualmente in una fase successiva se ad esempio l'elettore fa intendere di avere voluto votare una lista o un candidato ... ma non se l'elettore è stato chiaro con "un vaffanculo a tutti" scritto sulla scheda.
In ogni modo a prescindere dal voto nullo o assegnato, l'elettore che ha ritirato la scheda, è entrato nella cabina, è uscito dalla cabina con la scheda chiusa e l'ha introdotta nell'urna è da considerarsi "votante" ... non chi anche dopo avere ritirato la scheda dichiara di NON voler votare .. perché di fatto NON vota.

Un elettore che ritira la scheda e la riconsegna dicendo espressamente "mi rifiuto di votare con questa legge elettorale e riconsegno la scheda", a prescindere da una sua eventuale richiesta di far mettere a verbale tale dichiarazione, ha espresso chiaramente la sua intenzione di NON votare ed essere considerato "votante", per essere quindi conteggiato fra i votanti, non è altro che una forzatura nell'interpretazione della legge che non specifica nulla al riguardo, poiché la legge parla di nullità del voto, di chi non vota dentro la cabina ... non di chi tocca/ritira o meno la scheda.
Questo aspetto della legge andrebbe IMMEDIATAMENTE modificato per non lasciare spazio a compiacenti INTERPRETAZIONI, ancor più se qualcuno solleva critiche e abiezioni, ed IO (in qualità di cittadino sovrano) l'HO FATTO !!

L'articolo 62 del D.P.R. 361/57 non ha alcun senso, a mio avviso, perché chi vuole esprimere un voto (valido o nullo)  deve farlo dentro alla cabina e non fuori, tanto è vero che viene invitato dal personale di servizio alla sezione elettorale a votare nella cabina non appena consegnate le schede !

Potrebbe anche darsi che qualcuno si ostini a voler votare fuori dalla cabina (anche se non se ne comprenderebbe la ragione) ma da li a considerare "votante" chi ritira la scheda per poi riconsegnarla dichiarando di NON voler votare ce ne passa !

Ovviamente chi ritiene di astenersi nella forma attiva (rifiutare la scheda e chiedere la messa  a verbale delle motivazioni del suo rifiuto) è meglio che non TOCCHI neanche la scheda ... fino a che le leggi elettorali saranno scritte così è meglio essere PIGNOLI.

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