domenica 15 settembre 2013

Il Comune di Alessandria e l'Emergenza abitativa

Se non fosse perché non vedo alcuna buona fede e premura nell'amministrazione alessandrina, nell'avere gestito la mia richiesta/domanda di alloggio temporaneo per Emergenza abitativa, ed avere invece notato una palese presa in giro, che mi offende parecchio ... non userei i toni con cui definirò i 32 consiglieri comunali, i 9 assessori ed il Sindaco del Comune di Alessandria.

Se 42 persone non sanno leggere l'italiano non si possono definire altro che parassiti scalda/poltrone.

Per semplificare il post non esporrò tutta la vicenda che è comunque descritta in questo album fotografico.

Qui di seguito voglio soltanto puntualizzare quello che le persone sopra elencate (che vanno in televisione a raccontare favole e a parlare difficile per fare scena e mostrare la loro cultura universitaria) non sanno comprendere da due soli articoli di legge.

Con riferimento alle parole da me sottolineate con evidenziatore nell'ultima lettera del Comune inviatami in risposta alla mia domanda presentata il 6 giugno 2013 (non appena avuto lo sfratto esecutivo - prima non è consentito presentare alcuna domanda), riportata in calce, vado a estrapolare due articoli della Legge regionale citata nella lettera in questione, copiati ed incollati  direttamente dal sito ufficiale della Regione Piemonte.


Capo II.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE


Art. 3
(Requisiti per l'assegnazione)
1. 
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:
a)

essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;
b)

non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
c)

non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:


1)

40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;


2)

60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;


3)

80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;


4)

100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
d)

non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
e)

non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
f)

non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
g)

non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
h)

non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i)

essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

Commento:
L'unica contestazione fatta dall'Ufficio competente del Comune di Alessandria (Ufficio casa) alla mia richiesta/domanda fu la mancanza del requisito dei tre anni di residenza (v. nella lettera).
Ma come si comprende dal titolo del suddetto articolo 3 della legge regionale n. 3/2010 le disposizioni contenute in esso si riferiscono alla ORDINARIA richiesta di alloggio sociale (casa popolare), che si può presentare solo quando il Comune emette i bandi periodici.
L' EMERGENZA abitativa è trattata all'art. 10 della suddetta Legge e si può presentare anche in assenza di bando:

Art. 10 (Riserve)
 
1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
2.Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
4. La Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.
5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.
6. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.

Commento:
E' mai possibile che a 32 consiglieri, 9 assessori e 1 sindaco occorra spiegare la lingua italiana ? I casi sono due: 1) Sono dei farabutti, insensibili e ipocriti; 2) Sono degli incapaci e ignoranti (propendo per la prima ipotesi).


Dal comma 1 si evince che una parte di unità facenti parte dell'edilizia sociale deve essere destinata alle emergenze abitative e quindi devono rimanere di riserva.

Dal comma 5 si evince che in casi di particolare urgenza accertate, il Comune deve PROCEDERE (non è usato il verbo: "può" - ovvero "se vuole", "ha la facoltà di") nel dare sistemazioni provvisorie e temporaneamente ai richiedenti che hanno documentato la particolare urgenza, senza tenere conto dei requisiti richiesti all'art. 3 (in deroga significa agire in difformità da quanto stabilito da una legge o atto avente forza di legge - significa fare un eccezione).
Una famiglia di tre persone (fra cui un minore) senza alcun reddito, con sfratto esecutivo, le informazioni e altri documenti che descrivono come si è giunti allo sfratto esecutivo ... non vertono in una condizione di particolare urgenza ? Fra l'altro la mia richiesta non era di alloggio popolare permanente ma temporaneo ! In attesa di trovare lavoro ! Ma questi scemi mi hanno mai convocato per "accertare" la particolare urgenza e le mie richieste ? (nonostante tutta la documentazione richiesta e da me presentata ?)

Se poi passo agli insulti si lamentano pure ?
Ascoltate amministratori dei miei coglioni:
Se non avete case disponibili perché le avete vendute, o le volete vendere, o le avete date ai vostri parenti ed amici, o intendete destinarle a questi in un immediato futuro ... è un problema vostro.
Se non vi piace invece la legge  o non riuscite ad applicarla è' sempre un problema vostro, visto che le leggi volete farle voi (o i vostri compagni di partito in regione o in parlamento).

Se una legge esiste la si deve rispettare ed applicare (questo volete che facciano i cittadini no ?) altrimenti si chiede che si modifichi (non siete tutti compagni di partito ? - che cazzo ci vuole a modificare una legge inapplicabile o non più idonea ?)

Qui la situazione è molto chiara:
Sul tema edilizia sociale (case popolari) il Parlamento ha delegato le Regioni e queste, in alcuni casi (emergenze abitative), hanno delegato i Comuni a regolamentare le assegnazioni, i criteri di assegnazione e quant'altro.
E' inutile che citiate leggi e delibere (introvabili fra l'altro).

Fate meno gli stronzi e date le risposte al momento opportuno e in maniera esaustiva perché se qualcuno vi rompe il culo ve lo siete meritato ... parassiti !




DETTAGLI

Non appena ricevuta notizia dall'Ufficiale giudiziario che lo sfratto è stato convalidato dal tribunale (in data 21 maggio 2013), ho cercato informazioni prima nel sito internet ufficiale del Comune di Alessandria su come richiedere una sistemazione temporanea per emergenza abitativa:
Dal sito internet del Comune apprendevo che:
1) Occorre che lo sfratto sia ESECUTIVO ! (v. foto)
2) L'emergenza abitativa è regolamentata dalla deliberazione n. 280 del 2003 (v. foto).

La prima cosa che feci  fu quella di recarmi presso l'ufficio atti istituzionali a chiedere copia della deliberazione indicata nel sito (che poi andai a ritirare e a leggere), quindi all'ufficio competente indicato nel sito del Comune (Ufficio Casa) per fare la domanda, e detto ufficio mi diceva che non essendo residente da almeno 3 anni nel Comune di Alessandria non potevo presentarla.

Scrissi subito al Sindaco dopo avere cercato, trovato e letto la legge regionale che regola la questione (la stessa legge citata nell'ultima lettera di risposta del Comune) , contestando il comportamento dell'ufficio comunale citato perché a mio avviso aveva interpretato male la legge e non aveva tenuto conto della deliberazione indicata nel sito (che prevedeva DUE anni di residenza nel Comune di Alessandria).

Il Sindaco mi fissò un appuntamento col Segretario generale per esporre la situazione ed eventuali irregolarità di impiegati comunali (uff. casa appunto).
Ritirata la copia della deliberazione n. 280/2003 (v. foto) e lette le informazioni in essa contenute, notavo già delle incongruenze su quanto mi fu detto dall'ufficio Casa.

Nella tabella (allegato B) della delibera (pagina 8), che indica i criteri per la formazione delle graduatorie e le esclusioni, alla voce "Motivi di esclusione" leggevo: " Residenza inferiore ai due anni nel Comune di Alessandria". (v. foto)
Visto che la deliberazione n. 280/2003 riportava la legge regionale antecedente all'attuale legge n. 3/2010, ovvero la legge regionale n. 46/1995 ... andai a cercare e a leggere pure quella e mi resi conto che non era richiesto alcun requisito minimo di residenza nel Comune (al cittadino ITALIANO) neppure per le ORDINARIE richieste di alloggio popolare.
Erano richiesti almeno tre anni di residenza in ITALIA (non nel Comune ove presentare domanda di alloggio popolare) ai soli cittadini NON italiani:
 

Legge regionale n. 22 del 3 settembre 2001

Art. 2.

1.
L' articolo 2 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:

Art. 2. (Requisiti per l'accesso)
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

Ma questo valeva per le ORDINARIE richieste di alloggio popolare da presentarsi quando i Comuni emettono i vari bandi ... non per le emergenze abitative.
Infatti per le emergenze abitative quanto previsto dalla legge citata nella deliberazione del 2003, modificata anch'essa nel 2001 recitava:

Art. 13. (Riserve)
1. I comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2002, ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo. Il termine può essere prorogato dalla Giunta regionale in presenza del perdurare di situazioni di emergenza connesse all'esecuzione di sfratti.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni devono essere contenute nell'aliquota massima di cui al comma 1 di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, previa istruttoria dei comuni interessati.
6. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza, il comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. In tal caso l'ente gestore provvede a stipulare con l'assegnatario una specifica convenzione a termine di durata pari a quella dell'assegnazione.
7. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 6, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.

Commento:
La deliberazione indicata nel sito ufficiale del Comune di Alessandria, fino a MAGGIO 2013 (deliberazione n. 280 del 2003) non teneva conto di quanto previsto all'art. 13 (v. sopra) della legge di riferimento citata nella deliberazione (v. foto), in particolari casi di urgenza, poiché escludeva i non residenti da almeno 2 anni nel Comune di Alessandria pur non essendo richiesto dalla legge alcun tempo minimo di residenza nel Comune. Il comma 6 di detto articolo di legge (in vigore quando fu emessa quella deliberazione) fa chiaramente intendere che il Comune può valutare caso per caso in DEROGA ai requisiti di cui all'art. 2 della legge per assegnare una sistemazione TEMPORANEA di riserva, ossia alloggi che devono essere tenuti a disposizione per le EMERGENZE e non quindi assegnati con ORDINARIE domande/richieste di alloggio popolare.
La lingua italiana è semplice se la si vuole leggere attentamente e se si vuole cogliere lo spirito di una legge o di una regola !

L'attuale amministrazione, DI SINISTRA ! (quella che è più "sensibile" alle fasce sociali più deboli e che chiacchiera da 64 anni), ha PEGGIORATO LE COSE !
Infatti:
Se nella deliberazione precedente l'amministrazione prevedeva un minimo di DUE ANNI di residenza per le emergenze abitative (comunque non richiesti DALLA LEGGE) ... nella risposta data con lettera al sottoscritto (v. foto) questa amministrazione di SINISTRA prevede addirittura TRE ANNI, facendo riferimento ai requisiti richiesti dalla più recente legge regionale (quella attualmente in vigore e citata nella lettera di risposta stessa) ma sempre relativamente alle ORDINARIE richieste di alloggio popolare (v. gli artt. 3 e 10 della Legge Regionale n. 3 del 2010 integralmente riportati sopra).

Fatto curioso è anche che mentre la deliberazione del 2003 compariva nel sito internet del Comune fino a maggio 2013, nonostante la legge regionale fu modificata nel 2010 (lo screen-shot della pagina del sito che ho fatto io non l'ho fatto prima della comunicazione di convalida dello sfratto ma dopo, quando decisi di informarmi su come chiedere una sistemazione temporanea al Comune - quindi a maggio 2013).
Ora nel sito internet del Comune, nella stessa pagina informativa, non compare più il rifermento ad alcuna delibera ... nonostante l'Ufficio casa mi avesse scritto che quella vecchia deliberazione era stata sostituita da una nuova deliberazione n. 81 del 28 marzo 2013, che però non esiste nell'albo pretorio online fra le deliberazioni di marzo (v. foto).

Ma come ? Illustrissima amministrazione TRASPARENTE !:
Tenete nel sito una vecchia deliberazione per 10 anni ?!, e quando la modificate aggiornandola non la indicate più ? Se la indicaste invece fareste anche più bella figura no ? Perché la gente ATTENTA si accorgerebbe che aggiornate il sito per MEGLIO informare i cittadini sui loro diritti e/o possibilità.
Ad ogni modo la questione, qualora non voglia chiarirmela l'amministrazione di Alessandria, me la chiarirà qualcuno di sicuro (Difensore Civico regionale, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte Europea di Strasburgo, Tribunale Europeo).

AGGIORNAMENTO DEL 23 SETTEMBRE 2013
(a 6 giorni dal rilascio dell'appartamento da cui sfrattato)

Stamattina ho avuto un colloquio col Vice Sindaco di Alessandria e una volta tornato a casa, in vista di una probabile revisione della deliberazione della Giunta sul tema "Emergenza abitativa" ho scritto via e-mail al Comune ed ai Servizi Sociali (entrati in causa anch'essi) alcuni punti che suggerisco all'amministrazione qualora decidesse davvero di metter mano alla delibera n. 81 del 28 marzo 2013 (che non ho ancora letto):

Premessa:
  • Fermo restando il fatto che il Comune di Alessandria è in dissesto finanziario;
  • Fermo restando il fatto che le risorse per far fronte al problema casa è un problema assai vecchio e antecedente il dissesto finanziario di codesto Comune;
  • Fermo restando il fatto che il problema esiste e sta coinvolgendo un crescente numero di individui e famiglie;
  • Fermo restando il fatto che eventuali alloggi disponibili, qualora esistano, non soddisferebbero comunque le richieste anche urgenti e gravi;
A mio avviso bisognerebbe valutare il seguente aspetto:
Supponiamo di avere a disposizione 10 alloggi (ripeto: supponiamo) e 100 richieste urgenti (gente in mezzo alla strada – che dorme in auto – in garage – in tenda). Io non posso sapere con esattezza le situazioni di questi 100 ipotetici casi gravi ed urgenti ma l’amministrazione comunale può conoscerle tranquillamente.
L’amministrazione potrebbe dover scegliere fra due opzioni:
  1. O teniamo in considerazione tutti
  2. O non teniamo in considerazione nessuno e rimaniamo con delle rigide regole che negano palesemente delle opportunità previste dalla legge da vecchia data.
La mia osservazione vuole portare l’attenzione al fatto che nessuna di queste due opzioni citate dovrebbe orientare la Giunta comunale a modificare eventualmente la delibera (delibera che personalmente ritengo invece che debba essere modificata).
Nel primo caso infatti non sarebbe possibile soddisfare le 100 richieste avendo solo 10 alloggi disponibili e nel secondo caso significherebbe tenere i 10 alloggi disponibili vuoti e 100 persone in mezzo alla strada.
Io credo che quando non è possibile accontentare tutti sia meglio accontentare qualcuno (meglio poco che niente) e in questo caso, dato che sono comunque previste delle graduatorie anche nei casi di emergenza abitativa, credo che debba essere l’amministrazione comunale a verificare chi “merita” quel poco disponibile. Mi permetto di suggerire alcuni punti che a mio avviso si debbano tenere in considerazione in casi del genere:

  1. Il richiedente quanto ha contribuito, lavorando, allo sviluppo della nazione ? Ci sono persone che avanzano pretese e richieste pur avendo lavorato ben poco nella vita, alcune delle quali vengono aiutate da tempo e per un lungo periodo. Mi pare che la legge preveda la perdita dei requisiti agli assegnatari di alloggi popolari la cui situazione sia mutata ... ma i controlli vengono fatti ? per verificare l’esistenza dei requisiti iniziali che hanno portato all’assegnazione dell’alloggio popolare a dette persone ?. Non vi sembra un controsenso dare più punti a chi ha un reddito (perché possano pagare il canone, seppur ridotto, per l’alloggio popolare, e nello stesso tempo avvantaggiare persone che sono da più tempo in mano ai servizi sociali e che sono quindi da molto tempo aiutate a risolvere i loro problemi ?
  2. Il richiedente da quanto tempo viene aiutato dalle istituzioni ? Il periodo di residenza nel Comune non lo ritengo un requisito che soddisfi lo spirito della legge anche perché potrebbero essere residenti da più di tre anni persone che non hanno mai lavorato o che sono sempre stati assistiti dall’amministrazione o dallo Stato ed essere più avvantaggiati di persone che pur non residenti da neppure un anno hanno sempre lavorato e non hanno mai chiesto e/o avuto aiuti dalle istituzioni e dallo Stato. Come avevo già osservato in una precedente e-mail, l’Italia non è uno Stato federale e quello che è stabilito dalla nostra Costituzione è il principio di sussidiarietà che gli enti locali, seppur dotati di un’autonomia a mio avviso ancora fittizia, devono considerare. Vincolare l’accesso agli ammortizzatori sociali ad un periodo minimo di residenza lo trovo forse comodo per le amministrazioni e nulla più.
  3. Fra chi dorme in un garage, in un auto, in una tenda e chi non ha né garage (e non può affittarlo per ragioni economiche), né un auto e neppure una tenda ... chi sta peggio ?
  4. Nella tabella della deliberazione precedente (n. 280 del 2003) che indica i punti da assegnare per formare le graduatorie, alla voce “sfratto per morosità” non viene assegnato alcun punto.
    Oltre ad avere già osservato in precedenza che la “morosità” dipende spesso dai canoni di locazione troppo alti in proporzione al reddito di alcune famiglie (ammesso che siano redditi costanti e non precari) ad Alessandria c’è un fattore determinante che, come già spiegato in precedenza, estende la condizione di “morosità”.
    Per moroso si intende solitamente chi non paga “l’affitto” ma in Alessandria anche chi non paga il riscaldamento a Restiani SpA rischia di essere sfrattato. Se avete letto l’istanza di sfratto, che è stato poi convalidato dal tribunale, vedrete chiaramente che i canoni di affitto arretrati erano solo DUE ... l’importo restante (quasi il doppio dell’ammontare dei canoni di locazione arretrati) era relativo al riscaldamento non pagato a Restiani SpA (con cui non ho mai sottoscritto alcun contratto e di cui nulla è stato specificato nel contratto di locazione dell’immobile – anch’esso in Vs. possesso).
    Non mi pare che se un locatario non paga il gas, la luce, il telefono, l’acqua ... nel resto dell’Italia, viene sfrattato dal locatore. L’ente che distribuisce e/o fornisce il servizio si limita a perseguire l’utente finale dopo avergli prima sospeso il servizio. Restiani SpA è forse una società con pregi e/o meriti particolari ?

    ... omissis...
AGGIORNAMENTO DEL 31 DICEMBRE 2013

Dopo avere esposto quanto sopra con precedenti e-mail e ad un colloquio con la Vice-sindaco (che mi dava ragione ma si è poi dimessa) ... ecco la risposta di questi sinistroidi:


IMBECILLI

Nella prima lettera di risposta avete fatto riferimento all'art. 3 della Legge regionale ! Ora fate riferimento all'art. 10 (perché ve l'ho detto io IDIOTI !) ... Ma al comma 5 (quindi DOPO il comma 2 a cui fate riferimento in questa seconda missiva) è scritto:

In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.

CRETINI !

Voi sapete benissimo che la giustizia non è accessibile ai cittadini che versano in condizioni economiche precarie (alla faccia dell'art. 24 Cost.) ... ed è per questo che violate le leggi impunemente e sfacciatamente.

BASTARDI !

Inoltre:

Fino a maggio 2013 l'amministrazione comunale alessandrina eletta l'anno precedente, e quindi dopo un anno dal suo insediamento, gestiva l'emergenza abitativa attraverso la deliberazione n. 280 del 2003 (quando la Regione aveva modificato la legge sulla materia nel 2010) e solo dopo le mie rimostranze è saltata fuori una nuova delibera con data di emissione falsificata (28 MARZO 2013) . Nella prima lettera ricevuta dall'Ufficio casa del Comune di Alessandria (giugno 2013)  facevano ancora riferimento alla vecchia delibera del 2003 ... e nelle seconda (con cui mi rigettarono definitivamente la domanda) hanno fatto riferimento alla nuova delibera di marzo 2013.
Che abbiano modificato la delibera non è da escludere ed è nel loro diritto (sarà la loro coscienza a giudicarli se hanno rispettato lo spirito della legge o meno) ma FALSIFICARE una data di delibera è CRIMINALE !

Ecco due stralci di quella delibera:




Praticamente erano esclusi dalla graduatoria di assegnazione delle case popolari destinate all'emergenza abitativa (quindi non quelle destinate alle richieste ordinarie da presentarsi all'interno dei bandi periodici pubblicati dall'amministrazione) i cittadini non residenti da ALMENO DUE ANNI nel Comune di Alessandria.

Su mia segnalazione l'amministrazione di SINISTRA ha provveduto a modificare/aggiornare tale deliberazione con una nuova deliberazione (N. 81 del marzo 2013) che non è nemmeno stata pubblicata nell'Albo pretorio online del sito ufficiale del Comune (se non c'ero io a segnalare la cosa andavano avanti con una deliberazione di 10 anni fa ?) ma falsificando sicuramente la data di deliberazione.

Ecco due stralci di tale deliberazione che ho ottenuto tramite conoscenti:




Più chiaro di così si muore no ? I difensori delle classi sociali più deboli hanno portato aTRE ANNI il periodo minimo di residenza per essere inseriti nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari di RISERVA (se li hanno tenuti) per "emergenza abitativa".

RIASSUNTO:

  • L'amministrazione alessandrina in carica DI SINISTRA - la corrente politica più sensibile a PAROLE alle classi sociali più deboli o colpite da determinate vicissitudini non certo volute - valutava fino a maggio 2013 le "emergenze abitative" mediante una delibera del 2003 indicata chiaramente nel sito internet istituzionale del Comune (delibera un po vecchia dato che la legge regionale fu modificata nel 2010). Tale delibera (n. 280/2003) prevedeva - per le "emergenze abitative" che l'accoglimento e la valutazione di una domanda era subordinata alla residenza nel Comune di Alessandria del richiedente di almeno 2 anni.
  • Dopo la mia istanza - presentata appunto a FINE MAGGIO 2013 (ovvero dopo la sentenza di esecutività dello sfratto del tribunale) - il Comune mi rispondeva con una prima lettera  facendo riferimento all'art. 3 della legge regionale 2010.
  • Dopo un incontro avuto col Segretario generale del Comune (colloquio che avevo invece chiesto alla Sindachessa) - in cui segnalavo che forse era il caso di modificare la delibera in quanto non al passo coi tempi (dato che la Regione aveva modificato la legge 7 anni dopo) - mentre trascorreva il tempo e si avvicinava il termine entro cui avrei dovuto liberare l'appartamento da cui sfrattato, una seconda lettera del Comune mi informava che il Comune aveva modificato la delibera del 2003 a marzo del 2013 (prima della mia istanza ? ? ? ? ? ? ). Deliberazione n. 81 del 28 marzo 2013 che seppur recente non compariva nell'albo pretorio on line del sito del Comune (l'ultima deliberazione del mese di marzo era del giorno 27 e trattava tutt'altra materia).
  • Con una terza lettera il Comune respingeva la mia domanda - che avevo comunque presentato - facendo riferimento - STAVOLTA - all'art. 10 della legge regionale (prima faceva riferimento all'art. 3) e alla fantomatica delibera che il Comune ha voluto far credere di avere emesso PRIMA della mia richiesta (trucco spesso usato dagli impostori all'interno delle istituzioni per nascondere la loro ipocrisia ed il loro disinteresse alle questioni VERAMENTE importanti). Tale deliberazione - che non compare nell'Albo pretorio on line - sarebbe stata emessa il 28 marzo 2013 (ovvero 2 mesi prima della presentazione della mia istanza) ma sicuramente è stata emessa almeno  a GIUGNO 2013 ! Sono convinto di questo perché la PRIMA lettera del Comune, in risposta ai miei solleciti,  mi fu recapitata il 3 LUGLIO ... e fino a maggio 2013 nel sito del Comune - nella pagina informativa sulle emergenze abitative - era riportata la delibera del 2003. Ora, nel sito del Comune, non si fa riferimento a nessuna delibera e ciò è molto strano a mio avviso.
Fatto sta che  se l'emergenza abitativa è un fenomeno in crescente aumento una rappresentanza eletta SERIA, deve AMPLIFICARE tale disagio sociale e non lo fa certo inventando leggi e deliberazioni che limitano la presentazione delle domande.
Se limiti l'accesso alle domande di alloggio sociale per emergenza abitativa vuoi nascondere il problema (aumento delle richieste) poiché le richieste non aumenteranno - a livello statistico - nella giusta proporzione.

Ma forse questo è dipeso dal fatto (parlo per la città di Alessandria, ora amministrata dalla sinistra) che è stata proprio la sinistra italica ad avere accentuato il problema:
prima con la modifica della legge sull'equo canone liberalizzando i canoni di locazione che sono aumentati in maniera assai sproporzionale al reale valore degli immobili e poi con la legge sulla cartolarizzazione che ha permesso alle amministrazioni di vendere (e a volta anche a svendere) gli alloggi popolari.

Mi pare fin troppo elementare prevedere un aggravio della situazione abitativa di molte famiglie ... se vendi le case popolari che hai senza costruirne delle nuove, o  senza sistemare quelle sfitte da decenni, e se consenti ai proprietari di immobili di decidere liberamente i canoni di locazione.

In definitiva:
  • Per quale ragione io dovrei rispettare questi amministratori ?
  • Per quale ragione io dovrei pagare le tasse a questa amministrazione ?
  • Per quale ragione io dovrei pagare le tasse allo Stato ?
  • Per quale ragione io dovrei rispettare le leggi se chi le fa è il primo a raggirarle e a violarle ?
AGGIORNAMENTO  DEL  9  GIUGNO  2015

Ho scoperto che la stessa amministrazione che aveva modificato la vecchia deliberazione n. 280 del 2003, portando da DUE a TRE ANNI il tempo minimo di residenza nel Comune per entrare nella relativa graduatoria (deliberazione comunque mai pubblicata nell'albo pretorio online) ha nuovamente deliberato una nuova regolamentazione sulla materia.
Ho notato che non occorre più un tempo minimo di residenza per l'emergenza abitativa.
Cosa avevo scritto e detto al Comune ? (si vedano le immagini e i link contenuti nel post sopra).

Hanno deciso forse di fare funzionare il cervello e la coscienza ?  Come al solito anche in questa nuova deliberazione c'è il trucco (per limitare le domande) ... ma lo lascio scoprire ai lettori (basta confrontare le due vecchie deliberazioni con quella nuova sempre in tema di "residenza").


Il testo della nuova regolamentazione è al seguente link:
 

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