venerdì 9 aprile 2010

La Democrazia Diretta è Legge inapplicata da 10 anni

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure
per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini
dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
______________

PREMESSA:

Io trovo che il Dlgs 267/00, che ha sostituito in gran parte la precedente Legge 265/99, nient’altro sia che l’applicazione dei principi Costituzionali di cui agli artt. 50, 71, 75 e 138 (anche se quelli di cui agli artt. 75 e 138 sembrano riferiti ai soli referendum, rispettivamente abrogativi di legge ordinaria e confermativi/consultivi di legge costituzionale o di revisione costituzionale).

Tale applicazione trova luogo nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni in virtù di altri principi costituzionali di cui agli artt. 114 e segg. della Costituzione, che in un certo qual modo rendono gli Enti Locali come dei piccoli Stati a se, avendo ognuno di essi uno Statuto (Costituzione dell’amministrazione locale) ed un Regolamento (Dispositivo di attuazione dei principi statutari dell'amministrazione locale).

Ciò che non rende completamente indipendenti ed autonomi in senso assoluto i Comuni, le Province e le Regioni, quindi degli Stati a sè in modo assoluto, sono i vincoli che essi hanno ad un’unica Costituzione ed alle leggi dello Stato (emanate dal Parlamento).

ENTRANDO NEL MERITRO DEL DLGS 267/00 in particolare l’art. 8:

Con particolare riferimento al comma 2… che riporto di seguito:
“Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.”

OSSERVO CHE:

lo Statuto dell’ente locale deve essere redatto in OSSERVANZA di una legge che riguarda la TRASPARENZA fra ente pubblico e cittadino (SINGOLO CITTADINO)… Quindi a mio avviso niente da aggiungere e proporre di nuovo… occorre solo che tale principio venga applicato ai fini pratici per ciò che chiaramente sottindende... la TRASPARENZA.

Con riferimento al comma 3 invece, che riporto anch’esso di seguito:

“Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.”

OSSERVO CHE:

Nello Statuto dell’ente locale DEVONO (c’è obbligo e non facoltà) essere indicate tutte quelle procedure per l’accoglimento di PETIZIONI (art. 50 Cost.) le quali sono "Richieste di cittadini non eletti (NON OCCORRONO NUOVI PARTITI, MOVIMENTI, LISTE CIVICHE) presentate alle amministrazioni locali".

Tali richieste, PETIZIONI DEVONO (è il verbo usato nel testo legislativo) essere prese in considerazione!! Lo si deduce dalle successive parole che riporto nuovamente di seguito:
”… devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame”

il legislatore IMPONE chiaramente all’amministrazione locale di garantire ai proponenti delle petizioni (PRESENTATE DAI CITTADINI NON ELETTI… lo ripeto) un TEMPESTIVO ESAME. Ora mi sembra più che logico pretendere che dove è previsto un tempestivo esame debbano anche seguire delle RISPOSTE. Nel caso in cui le risposte dovessero essere negative bisognerà anche che le amministrazioni locali MOTIVINO il mancato accoglimento delle richieste presentate sotto forma di petizioni. A prescindere da tutto ciò la PETIZIONE è uno strumento di Democrazia Diretta che deve avere un valore poiché è una chiara richiesta dei cittadini che esiste a livello costituzionale da 63 anni!
Se poi si vogliono costituire gruppi, movimenti e liste civiche per supportarle è un di più che non da certamente fastidio e che non guasta (DR+DD=Democrazia) ma non NECESSARIO (a mio avviso)… anche perché se si continua a mantenere e a diffondere all’opinione pubblica la teoria che solo la Rappresentanza deve essere l'ultima a decidere o indispensabile ed unica forma per raggiungere il traguardo Democrazia... non credo cambierà qualcosa... per il semplice motivo che se è veramente questa rappresentanza a fare la differenza se tale movimento, lista o che altro non avrà la maggioranza dei voti fra i consiglieri comunali, provinciali e regionali… rimarrà tutto come prima.

Per ora mi fermo qui… più avanti mi esprimerò sulla questione Referendum… strumento più difficile da introdurre negli Statuti e nei Regolamenti degli enti locali poiché il legislatore, in quel caso, non usa il verbo “DEVONO” ma “POSSONO” che implica facoltà e non obbligo. Ciò non toglie comunque che tale facoltà possa diventare obbligo… SE LO CHIEDONO I CITTADINI SOVRANI (che non lo sono mai stati non perché gli è proibito dalla Costituzione ma perché non hanno mai voluto esserlo e non lo vogliono tuttora essere).

Bruno Aprile - Locate Varesino - 9 aprile 2010

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