lunedì 8 aprile 2013

Affidamento condiviso - i nodi prima op poi vengono al pettine

Mi ero ripromesso di non toccare più questo tema da tempo ma ci ritorno ancora, seppur brevemente, perché quando i nodi vengono al pettine la soddisfazione di dire "avevo ragione" me la devo assaporare.

Quando si discuteva del disegno di legge sullo "affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi" (poi divenuto Legge 8 febbraio 2006, n. 54) io fui l'UNICO rappresentante di associazioni che trattavano la materia che aveva criticato quel disegno di legge, mentre TUTTI gli altri rappresentanti di dette associazioni lo sostenevano con fervore. Alcuni addirittura si candidavano alle elezioni (amministrative e politiche) con la solita scusa "se non si entra in parlamento non si possono cambiare le leggi".

Con questa sentenza evidenzio l'ennesima prova che lo Stato italico truffa il suo popolo in tutti i sensi, spesso con costi gravosi per alcuni sventurati cittadini che devono giungere fino al terzo grado di giudizio dopo decenni di peripezie e soldi spesi in avvocati, processi, etc. Una sentenza in genere non basta mai e a volte si rischia di perdere tutto al terzo grado (quanti MILIONI hanno speso alcuni in tal modo ?)

Il legislatore lascia sempre ampia discrezionalità alla magistratura (con qualche piccolo, minuscolo comma), e la magistratura è pronta a ignorare lo spirito (fine ultimo) della legge emanata dal legislatore per mantenere inalterato lo Status Quo.

In sostanza, ciò che affermo da tempo, la gente non lo vuol comprendere:

  • Il legislatore legifera a cazzo
  • La magistratura è ancor più potente del legislatore. 
Ma il popolo sulla carta sovrano a quanti padroni (o Caste) deve dare retta e obbedire ?

Io contestavo fortemente quanto segue (e nessuno mi dava retta):

Art. 1 comma 2 Legge 54/2006: 
"Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore."




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