"E’ giusto che una società che fornisce un servizio pubblico di prima necessità (energia elettrica, gas e acqua) sospenda il servizio se un utente si rifiuta di pagare le tasse (accise) e l’IVA su tale servizio e paga solo la materia prima ? (energia elettrica, acqua e gas e relativi servizi di rete).
Che sia giusto o meno è soggettivo perché ognuno può avere opinioni differenti e opposte ma quello che emerge è che tali società vengono definite dalla legge (D.P.R. 29 settembre 1973, N. 600) “sostituti di imposta” e sono praticamente delegate dallo Stato a riscuotere tasse e IVA che devono poi versare a loro volta allo Stato (un passaggio di denaro INUTILE e subdolo).
Il “sostituto di imposta” , quindi, è: un soggetto (pubblico o privato) che sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato o ad una pubblica amministrazione italiana.
Da notare che tale figura sostituisce il contribuente per quello che concerne il patrimonio, il reddito, etc. - soggetti a tassazione ... non per tasse o balzelli vari imposti sulle spese del contribuente.
Chiarisco meglio:
Un conto è tassare guadagni, capitali, ricchezze, etc. ... un altro conto è tassare le spese dei contribuenti, che costituisce una netta violazione dell'art. 53 della Costituzione italiana .. che è stato raggirato con la denominazione di tali estorsioni coi termini "imposte indirette".
La domanda nasce quindi spontanea:
“Perché oltre a pagare a caro prezzo dei servizi indispensabili che hanno un costo influente sul bilancio familiare ... devo pagarci pure delle tasse ?” (che siano chiamate “accise” o “iva” poco importa).
Ma notate cosa recita l’art. 64 del citato D.P.R. 600/73:
Sostituto e responsabile d'imposta
"Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso.
Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa."
Dalla legge si evince che il “sostituto di imposta” (ad esempio Enel - che nelle fatture include IVA e accise sulla fornitura del servizio di energia elettrica) ha il diritto di rivalsa sull’utente che non paga le accise e l’IVA su tale servizio ...
Ma il diritto di rivalsa cosa è ?
Il diritto di rivalsa è il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di danaro pari al tributo di cui è debitoreCome si esercita tale diritto ?
Nella fattispecie dell’esempio ... Enel lo può esercitare sospendendo la fornitura del servizio ?
Il diritto di rivalsa, come ogni diritto offeso, si esercita solo mediante l’organo giudiziario !
Non è infatti consentito dalla legge farsi giustizia da soli e diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato tale concetto in diverse occasioni definendo alcuni comportamenti: “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni” - art. 392 del Codice Penale, che recita:
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120; c.p.p. 336, 340), con la multa fino a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Alcune sentenze sono citate al seguente link: http://www.brocardi.it/codice-penal...
CONCLUSIONI:
Se l’Enel (ad esempio) anziché esercitare il diritto di rivalsa previsto dalla legge attraverso la magistratura, sospende un servizio pubblico indispensabile ad una vita dignitosa (art. 36 Cost.) come la fornitura di energia elettrica, a chi rifiuta di pagare IVA e accise su tale servizio pur pagando la materia prima e i sevizi di rete, viola l’art. 392 del Codice Penale ed è quindi soggetto a QUERELA !
Infatti il diritto di rivalsa lo esercitano la compagnia assicurativa quando un sinistro provocato da un loro assicurato che non ha copertura assicurativa e loro pagano comunque il sinistro! E DOPO DI RIVALGONO SUL LORO ASSISTITO INADEMPIENTE!
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