Un parlamento che ha votato per ben due volte a maggioranza assoluta dei membri di entrambe le camere la fiducia ad un Presidente del Consiglio dei Ministri difficilmente autorizzerà la magistratura a procedere.
Art. 96 Cost.:
Art. 10
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
Art. 5
"Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."
Legge costituzionale 15 gennaio 1989, n.1
Legge costituzionale 15 gennaio 1989, n.1
Art. 10
1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
Art. 5
L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
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