venerdì 4 dicembre 2009

Volantino 1

La Costituzione italiana recita all’Art. XVIII delle
disposizioni transitorie e finali:
“La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO”.

Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere legislativo,
formato da rappresentanti eletti ovvero esponenti dei partiti politici.

L’art. 1 della legge fondamentale della Repubblica italiana afferma
che: “La sovranità appartiene al POPOLO, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Fra le forme e i limiti della Costituzione sono previsti l’espressione
del Parlamento - art. 55 (Democrazia Rappresentativa) e l’espressione del popolo al di fuori delle rappresentanze elette - artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138 Cost. (Democrazia Diretta).

La Democrazia si ha solo dall’insieme di queste due forme. Non può esistere nessuna Democrazia senza l’ingerenza e l’ultima parola del popolo in quanto esso è SOVRANO, ed ha quindi il diritto/potere di scegliere quando delegare le decisioni alle rappresentanze elette e quando invece decidere da sé (non avrebbero senso altrimenti i citati artt. 50, 56, 58, 71, 75 e 138 della Costituzione). La sola
Democrazia Rappresentativa è OLIGARCHIA ossia sovranità di pochi(ovvero dei partiti politici).

Esiste forse un Sovrano sottomesso al suo scudiero?

La Legge 3 agosto 1999, n. 265 e il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, impongono ai Comuni di inserire negli Statuti e nei Regolamenti forme e strumenti di partecipazione popolare, anche referendari(quindi di Democrazia Diretta), spesso disattesi dalla stragrande maggioranza dei Comuni.

I cittadini DEVONO esprimersi, partecipare alla vita politica e pretendere che i rappresentanti eletti applichino per primi la Legge, specialmente se questa, in armonia con i suesposti principi Costituzionali che riguardano la Democrazia Diretta, è volta a dare più potere al popolo/cittadinanza piuttosto che ai rappresentanti eletti (esponenti dei partiti politici).

I cittadini che partecipano alla vita politica oltre a dimostrare di volere essere realmente sovrani tolgono ogni alibi ai rappresentanti eletti di dichiarare: “Noi decidiamo perché Voi cittadini, seppur sovrani, non volete decidere nulla”.

In Armonia quindi con gli artt. 114 e seguenti della Costituzione, lo Stato italiano impone agli enti locali (Comuni) attraverso il Dlgs 267/2000 quanto esposto all’articolo 8 qui sotto riportato:
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Articolo 8

Partecipazione popolare.

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono(1) organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono(2) essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241(3)

3. Nello statuto devono(4) essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
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nota 1) Il verbo usato non indica facoltà ma obbligo.
nota 2) Il verbo usato non indica facoltà ma obbligo.
nota 3) Legge sulla trasparenza fra Ente pubblico e cittadino.
nota 4 Il verbo usato non indica facoltà ma obbligo.

Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate varesino (CO)

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