Premessa:
L'autorità giudiziaria preposta in prevalenza ad occuparsi di tale problematica è il tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale per i Minorenni adotta provvedimenti mediante "Decreto" secondo quanto stabilito dagli artt. 330 e segg. del Codice Civile.
Gli artt. 330 e segg. del Codice Civile trovano applicazione mediante legge complementare (in quanto il c.c. è vago nel determinare le procedure da adottare)
La Legge complementare o Legge quadro è la Legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata PARZIALMENTE con legge 28 marzo 2001 n. 149.
In definitiva la questione è regolata dal Codice Civile e dalle Legge complementare 184/83 e successive modificazioni (L. 149/01).
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Le DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE - capo I - Fonti del diritto - recitano "all'articolo 12 - Interpretazione della legge":
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."
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Alla luce di tali premesse la legge 184/83, non abrogata totalmente dalla Legge 149/01, all'art. 27 comma 3 recita:
"Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali."
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Normalmente i provvedimenti che adotta il Tribunale per i Minorenni si suddividono in tre fasi:
1) Allontanamento del minore dalla famiglia di origine, o da uno dei genitori, in maniera coatta in via provvisoria, temporanea ed urgente,
2) Dichiarazione dello stato di adottabilità
3) Adozione definitiva
N.B. Queste tre fasi devono essere dichiarate mediante Decreto
Se i rapporti fra il/i minore/i cessano prima dell'Adozione definitiva (terza fase stabilita mediante decreto), ovvero durante la prima fase (allontanamento temporaneo provvisorio ed urgente) o durante la seconda fase (dichiarazione dello stato di adottabilità - affidamento preadottivo) chi ha decretato l'interruzione dei rapporti commette una PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE.
La salvaguardia dei rapporti fra il/i minore/i allontanato/i in maniera coatta, qualunque ne sia stata la causa, è tutelata da:
1) Legge nazionale:
Art. 5 comma 2 della Legge 149/01 che recita: " Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
2) Convenzioni internazionali che l'Italia ha firmato e poi recepito con leggi di ratifica nazionale:
a) Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (Legge di ratifica 27 maggio 1991 n. 176) dove all'art. 8 si legge: "1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
N.B. L'italia è già stata ammonita dalla Commissione ONU che vigila sull'applicazione della Convenzione anche sotto tale aspetto con rapporto risalente al 2003 (devo cercare solo il numero esatto del rapporto che ora non ricordo).
b) Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà Fondamentali dell'Uomo (Legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848 e protocollo addizionale n. 11 del 2001) dove all'art. 8 si legge: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corri-spondenza."
N.B. L'Italia è stata più volte condannata per violazione di tale articolo dalla Corte Europea di Strasburgo, la sentenza più scandalosa è stata quella promossa da "Scozzari e Giunta" emessa il 13 luglio 2000 (che io ricordo le condanne sono state almeno 4... in violazione dell'art. 8).
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Alla luce di quanto esposto occorre prestare la massima attenzione alle false soluzioni proposte da politici sostenute da partiti politici ed anche, ahimè!, da associazioni, perché molte soluzioni proposte da questi sono solo propaganda e nulla più.
Davanti a palesi violazioni di legge le uniche soluzioni sono "LA PUNIZIONE NEI CONFRONTI DI CHI LE VIOLA" avvalendosi degli strumenti (denunce/querele) da presentarsi alle istituzioni preposte.
- Procure della Repubblica (art. 101 c. 1 e 2 Cost.)
- Ministero della giustizia (art. 107 c. 2 Cost.)
- Presidente della Repubblica (art. 104 c. 2 Cost.)
- Consiglio Superiore della Magistratura ( art. 105 Cost.)
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N.B.
Consiglio ai diretti coinvolti in queste vicende di far presente ai loro avvocati difensori queste osservazioni per poter valutare se il caso o meno di affidarsi a loro...
Non tutti hanno denaro da spendere e tanto meno da buttare… chi ne ha credo gli serva per sopravvivere
Per scaricare il documento completo:
https://docs.google.com/fileview?id=0B3VJtb29p-kaNDc5Yjg5ZTUtNmZlYi00OGZiLTk0YWEtYjNjNGMzZGE5OTI3&hl=it&pli=1
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO)
Democrazia è una parola composta da due parole tratte dal greco: δῆμος (démos) Popolo e κράτος (cràtos) Potere, quindi: “Potere del popolo”. La VERA democrazia si realizza nelle FORME (plurale) della Costituzione italiana (art. 1 Cost.) e cioè la Democrazia Rappresentativa (artt. 55; 114 e segg.) e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 138,102,118 e 123 Cost.). Senza Democrazia Diretta avremo solo un'Oligarchia (dei partiti)
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