venerdì 30 dicembre 2011

Art. 75 Costituzione italiana - Referendum abrogativo



L'articolo della costituzione italiana in questione riguarda il Referendum abrogativo di legge ordinaria approvata dal Parlamento.


La legge fondamentale della repubblica italiana recita che la sovranità appartiene al popolo ... e che il popolo esercita tale sovranità nei limiti e nelle forme della costituzione stessa.

Alcuni limiti sono dettati da questo stesso articolo della costituzione e in quanto alle forme è implicitamente espresso che il popolo può esercitarla indirettamente eleggendo coloro che fin dal 1948 però non ha MAI potuto eleggere, e direttamente attraverso petizioni, proposte di legge, referendum abrogativi di legge ordinaria e confermativi di legge costituzionale o di revisione costituzionale.
Quando i cittadini che scelgono di far parte dell'elettorato passivo vanno a sedersi sulle poltrone istituzionali devono utilizzare gli strumenti a loro previsti dalla costituzione stessa, mentre i cittadini che fanno parte dell'elettorato attivo devono utilizzare gli altri strumenti a loro previsti, fra i quali il referendum abrogativo di legge ordinaria.
Non ha alcun senso che i cittadini "eletti" si sentano in diritto di proporre un referendum perché pur essendo anch'essi cittadini hanno però scelto una funzione che la logica li esclude dall'utilizzare uno strumento che sempre la logica lo delinea come uno strumento di controllo del popolo sovrano su chi li rappresenta in sede istituzionale.
Quello che i politici (TUTTI E DA SEMPRE) hanno fatto è l'avere usurpato parte della sovranità che appartiene al popolo strumentalizzando ed impossessandosi del referendum (sia a livello nazionale e sia a livello locale).
Secondo l'articolo 75 Cost. un referendum abrogativo di legge ordinaria può essere richiesto da:
  • 500.000 cittadini elettori o da
  • 5 consigli regionali.
Questo dovrebbe invitarci a porsi la domanda:
Siccome i 5 consigli regionali sono formati da figli della stessa madre (membri degli stessi partiti in parlamento) perché i politici non indicono mai un referendum attraverso di essi ?

Inoltre, a differenza del referendum confermativo costituzionale previsto all'art. 138 Cost., che prevede che quel tipo di referendum oltre ai 5 consigli regionali e ai 500.000 cittadini elettori può essere richiesto dai parlamentari (1/5 dei membri di una delle due camere), riguardo al referendum abrogativo l'art. 75 Cost. non elenca fra i richiedenti i parlamentari. Ergo i parlamentari non avrebbero titolo a richiedere tale referendum ... anche se lo hanno sempre richiesto loro per il motivo sopra descritto (i cittadini di fatto non riuscirebbero mai a raccogliere 500.000 firme autenticate e certificate in soli 3 mesi). 

Risposta:
Se il referendum fosse richiesto dai 5 consigli regionali non ci sarebbero raccolte firme, che richiedono dispendio di denaro pubblico (visto che i partiti sono finanziati dal popolo), e si abbrevierebbe il suo iter, prolungato dalla raccolta delle firme, dalla stampa e dalla diffusione dei moduli su cui raccogliere le firme, dalla ricerca degli autenticatori delle firme ed dallo spoglio e verifica delle firme raccolte, e soprattutto si eviterebbero i rimborsi previsti dalla legge 157/99 a favore dei comitati promotori che, essendo i partiti, intascano oltre al finanziamento ed ai rimborsi elettorali anche 0,52 euro per ogni firma raccolta per un massimo di 500.000 firme (le minime previste dall'art. 75 cost.) se si raggiunge il quorum previsto (50%+1), ovvero 260.000 euro per ogni quesito referendario. Se i quesiti referendari sono più di uno la cifra si moltiplica per il numero dei quesiti presentati.


Con la legge attuativa (Legge 352/70) , giunta con ben 22 anni di ritardo dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, il parlamento ha impedito al popolo, di fatto, l'accesso al referendum abrogativo poiché ha imposto con detta legge al comitato promotore del quesito referendario di raccogliere le 500.000 firme previste in SOLI TRE MESI di tempo e con un sistema di vidimazione dei fogli su cui raccogliere le firme, autenticazione e certificazione delle firme raccolte talmente macchinoso da rendere impossibile l'impresa a normali cittadini. Va inoltre osservato che nel 1970 internet in Italia non si sapeva nemmeno cosa fosse (poiché si iniziò a farne uso dagli anni 1980) e per i normali cittadini non c'era alcun modo di propagandare un'iniziativa senza l'appoggio dei media e dei partiti.
Con tale legge il controllato (parlamento) si è assegnato il ruolo di controllore, sottraendo al popolo sovrano un'importante strumento/diritto costituzionale di democrazia diretta di cui ne è esclusivo titolare.


In sostanza occorre che tanto gli "eletti" quanto gli "elettori" sia diano una regolata sui rispettivi ruoli.
Si deve scegliere se essere controllori o se essere controllati perché un cittadino che svolge entrambi i ruoli versa senza dubbio in conflitto di interesse, e sarebbe troppo comodo svolgere entrambe le funzioni o far parte della stessa categoria.

Se un rappresentante del popolo vuole essere invece al di sopra del popolo (allora il termine rappresentante non ha neppure senso) è un altro paio di maniche ... ma a questo punto anche la parola "democrazia" viene svuotata completamente del suo significato.

Inoltre, per chi simpatizza ancora per qualche partito, occorre meditare sulle propagande astensionistiche che fanno i politici quando c'è in ballo qualche referendum:

Il D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 (Testo unico delle leggi elettorali) all' art. 98 recita:
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."

e per completezza di informazione:

l'art. 51 della legge 352/1970, recita:
"Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli Articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per la richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge. "

Quindi i politici appartenenti ai partiti, tanto di destra quanto di sinistra, quando fanno propagande astensionistiche riguardanti i referendum popolari commettono un REATO!

2 commenti:

  1. Ritengo questo articolo di estrema attualità ad oggi 13/04/2020.
    Dal 30/01/2020, mi prodigo in una estenuante campagna di pre - allerta sanitaria, allerta sanitaria, denuncia - accusa ai vertici politici di responsabilità oggettive nell'irresponsabilità di gestione contenitiva e risolutiva della Catastrofe Pandemica SARS - CoV - 2, rischio di depressione economica e sociale del Paese Italia, violenza e violazione dell'art. 1 della costituzione italiana, detenzione e segregazione forzata ad arresti domiciliari di cittadini liberi italiani ai quali oltre la non definizione del reato commesso si alimenta lo stato di malessere mentale e fisico a causa dell'assenza del periodo detentivo ai quali sono sottoposti. Richiedo, qualora qualcuno possa rispondermi in casella mail privata, se, durante questa segregazione, possa raccogliere, utilizzando gli strumenti informatici, mail, pec, firme autentiche e validate da documenti di riconoscimento per la proposta di numerosi referendum di carattere abrogativo, ma al tempo stesso confortati da proposte RISOLUTIVE ed IMMEDIATE, da mettere al vaglio di chi ne possiede titoli e qualità meritocratiche, circa la Catastrofe in Corso, ove sarà richiesto anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, di istruire in seno alle proposte di carattere RISOLUTIVO proposte, ad istruirci, qualora ritengano il documento valido e prezioso, su come realizzare all'interno delle civili abitazioni italiane strutture ... [ omissis ] contribuendo quindi in maniera risolutiva al TOTALE ISOLAMENTO E CONTENIMENTO di tale Catastrofe. Richiedo, se, in qualsiasi modo consentito dalla legge, ma al tempo stesso, se la stessa legge oggi possa essere superata dalla Coscienza Collettiva della Sovranità Popolare, se, attraverso il vaglio del mio documento, che sto inviando ad una testata giornalistica estremamente attendibile ed a molti altri istituti internazionali, sia possibile quindi, mettere fine non solo alla egemonica presa di potere dell'attuale governo italiano che reo, a mio parere, di molti crimini contro il paese ed i cittadini tutti, debba essere immediatamente ESAUTORATO da ogni altro atto di azione volta all'indebolimento della popolazione nelle forme della salute organica, mentale ed economica. Richiedo pertanto, a quale pena andrò in contro, se non potendo raccogliere firme sarò costretto a darmi alle fiamme, dinanzi al Parlamento Italiano avviando con ogni probabilità in seno alla pubblicazione e/o diffusione del mio manifesto di Risoluzione Definitiva Crisi Catastrofe Pandemica e Destituzione di Tutti i Poteri Politici attualmente in carica e Proposte Concrete di Rinascita Econimica ? Attendo. Nel frattempo, completo il documento, di RINASCIMENTO, dell'intera economia del Paese Italia. Grazie. Soprattutto al simbolo del Rinascimento Italiano, un uomo celebre, scomparso 500 anni fa nel anno 2019.

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    1. Unica soluzione in questo caso ? DISOBBEDIENZA CIVILE.
      Non hai indicato l'indirizzo di posta elettronica come ti si può contattare per ricevere il documento che hai preparato ? Se me lo vuoi inviare il mio indirizzo lo trovi in questo blog. Ciao

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