Tutti gli Organi di Stato sono soggetti alla Legge: Magistrati (art. 101 Cost.), Istituzioni (artt. 28 e 54 Cost.), Parlamento e Governo (art. 3 Cost.) ... nelle aule dei Tribunali è infatti scritto: "La Legge è uguale per TUTTI".
Senza un riconosciuto potere di controllo dei cittadini elettori sull'operato del Parlamento (che la Costituzione prevede - art. 75 Cost.) o un'iniziativa di legge popolare (art. 71 Cost.) il Parlamento può regolamentare con Legge una determinata questione senza in realtà regolamentarla.
Come?
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Due esempi:
Legge 28 marzo 2001, n. 149: Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro I del C.C. - Art. 4 comma 4: "Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore."Le parole da me scritte in grassetto ANNULLANO la sostanza della Legge ed il potere stesso della Legge, quindi del Parlamento, poiché a discrezione del Giudice, il termine di durata di 24 mesi è come se non esistesse. Le persone coinvolte in queste questioni possono commentare, se lo ritengono opportuno, per testimoniare se conoscono un solo caso in cui un'affidamento extra-familiare di minore (temporaneo) sia stato inferiore o pari a 24 mesi. Ci sono moltissimi casi che vanno oltre 3, 4, 5, 6, 7 anni.
Attraverso compiacenti esperti consulenti esterni (i cosiddetti CTU) è facilissimo inventare il pregiudizio al minore provocato da eventuale sospensione del provvedimento di durata non superiore ai 24 mesi.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Art. 1 comma 2:" Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore."La sostanza/spirito della suddetta legge prevede l'affidamento CONDIVISO dei figli nei casi di separazione dei coniugi, ma anche in questo caso le parole da me scritte in grassetto ANNULLANO la sostanza delle Legge lasciando tutto in mano al Giudice che, come nel caso precedente, con l'ausilio di esperti/consulenti esterni, può facilmente trovare contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso. Anche in questo caso invito i diretti interessati, o a conoscenza di casi simili, a testimoniare quanti affidamenti condivisi sono stati decretati dai giudici dall'entrata in vigore di tale legge ... e, qualora se la sentono, di commentare anche il perché dell'eventuale diniego.
Morale della favola:
Le leggi con evidenti trabocchetti non esisterebbero se il popolo avesse un potere di controllo sugli eletti, che la Costituzione prevede da sempre, che gli eletti (furbi) hanno ostacolato con la Legge 352/70 (tanto per citare un esempio) e con il Regolamento interno delle camere (tanto per citarne un altro) ... non esisterebbero se il popolo avesse inoltre il potere di delibera attraverso il "Referendum propositivo" e il potere di mandare a casa i furbi in Parlamento, attraverso il "Referendum Revocatorio"... istituti di Democrazia Diretta che esistono in altri Paesi del mondo e che funzionano perfettamente.
Per meglio comprendere cosa è il Parlamento italiano guarda questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=vck4nI7KVUk
13 settembre 2010
Bruno Aprile - Locate Varesino (CO) - tel.3472954867 - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta - http://www.facebook.com/pages/Comitato-Cittadino-Democrazia-Diretta-CCDD/279152377228
http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com/
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