Penso che moltissimi cittadini sappiano cosa sia la Casta, come svolga le sue attività e stabilisca le priorità, quindi non mi dilungo troppo nel descrivere cose che sappiamo già in molti.
Gradirei invece cercare di capire quali sono gli ostacoli che non permettono ai cittadini di vedere dei risultati alle richieste presentate sotto forma di "Petizioni" "Iniziative di legge" "Referendum abrogativi" per trovare le opportune soluzioni.
Come spero tutti sappiano la Costituzione italiana stabilisce dei principi che devono però essere, nel tempo, regolamentati con Legge, e nei 63 anni trascorsi tutto ciò che riguarda l'iniziativa popolare è stato così regolamentato (dalla Casta):
- Petizione popolare (art. 50 Cost.) = Non esiste ancora la sua legge attuativa che stabilisca: 1) Come deve essere formulata 2) Da chi/quanti cittadini può essere presentata ed a chi in particolare 3) Quante sottoscrizioni di cittadini sostenitori necessitano per essere accolta 4) Per farla breve manca una legge che ne stabilisca vincoli e modalità di utilizzo (uno strumento costituzionale che non dia alcun vincolo agli eletti non ha alcun senso).
- Iniziativa di legge popolare (art. 71 Cost comma 3) = La legge attuativa è la n. 352 del 25 maggio 1970. Essa stabilisce soltanto a chi presentare il disegno di legge popolare (presidente di una delle due camere) e l'autenticazione delle 50.000 firme dei cittadini sostenitori. Non stabilisce alcun limite di tempo entro il quale il ddl popolare deve essere discusso e relazionato ai proponenti e, quindi, nessun vincolo. Il Parlamento ha invece stabilito, attraverso i Regolementi interni delle Camere, che i ddl di iniziativa parlamentare hanno la precedenza su quelli di inizativa popolare (quindi possiamo comprendere perché questi ultimi slittano nel tempo senza essere discussi)... è sufficiente che i parlamenteri presentino dei ddl inutili per sovraccaricarsi volutamente di lavoro e fare slittare a MAI le discussioni sui ddl popolari.
- Referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e confermativo (art. 138 Cost.) = La legge attuativa è la medesima (352/70) e stabilisce che i propenenti il quesito referendario siano non meno di 10 cittadini elettori e che le firme dei 500.000 cittadini elettori sostenitori devono essere autenticate e presentate entro tre mesi dalla data del timbro apposto sul primo modulo recante le firme raccolte. Così facendo lo strumento di DD del referendum abrogativo è stato trasformato in strumento plebiscitario poiché se ne sono impadroniti i partiti - solo loro hanno infatti finora proposto quali referendum fare e quali tacere e solo tramite qualche partito è facile raggiungere l'obiettivo come definito dalla legge 352/70, poiché il partito ha il potere mediatico ed economico per fare la dovuta informazione ed organizzare raccolte firme contemporanee per rimanere dentro i limiti di tempo stabiliti (ovviamente coi nostri soldi - finanziamento pubblico ai partiti e rimborsi spese elettorali - con il recupero degli stessi poiché è previsto un rimborso se le firme raccolte sono valide e si va alle urne).
Cito un esempio: se 10 cittadini elettori volessero proporre quesito referendario per abrogare degli articoli di legge relativi ai privilegi dei parlamentari e il quesito fosse accolto dalla Cassazione e pubblicato sulla G.U.... quale partito si offrirebbe per sostenere i proponenti? Ve lo anticipo io perché questo quesito referendario è già stato proposto e pubblicato sulla G.U. n. 228 del 28 settembre 1999, poiché legittimo e ritenuto ammissibile, e non c'è stato NESSUN partito, ovviamente, che ha sostenuto l'iniziativa :-) Lo dico con certezza perché personalmente ho fatto parte, anche se non in quel periodo, del gruppo proponente il quesito referedario sull'abolizione di quei privilegi parlamentari. C'è anche da sottolineare che nella legge attuativa del referendum (sempre la Legge 352/70) manca un punto importante che impedisca o stabilisca delle regole particolari nel caso in cui il Parlamento intenda reintrodurre le leggi abrogate dal popolo attraverso il referendum. E' inammissibile che al popolo occorra una vita ed un sacco di tribolazioni per abrogare una sola legge, mentre ai suoi rappresentanti bastino alcuni giorni (se vogliono) per reintrodurre la legge abrogata dal popolo con referendum.
Tutto questo per quanto riguarda gli strumenti di DD che a livello costituzionale avremmo (al di la della loro tipologia).
Se vogliamo approfondire su altri principi costituzionali violati da leggi ambigue e che interessano altri aspetti della Democrazia (quella rappresentativa):
- La Legge 30 aprile 1999, n. 120 ha violato indiscutibilmente l'art. 51 della Costituzione poiché non tutti i cittadini riuniti in partiti, movimenti o liste possono concorrere a determinare la politica del paese in condizioni di UGUAGLIANZA poiché la legge in questione ha lasciato la DISCREZIONALITA' a consiglieri comunali e provinciali nel rendersi disponibili o meno ad autenticare le firme dei cittadini sostenitori di un nuovo partito, movimento o lista civica... avvantaggiando indubbiamente i partiti che hanno già nei rispettivi Consigli (comunali e provinciali) dei loro membri, ovvero i grandi e già esistenti.
- La Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (cosiddetta "Porcellum") è illegittima poiché impedisce ai cittadini la scelta/elezione DIRETTA dei parlamentari che, come ben molti sanno, vengono scelti indirettamente, ovvero attraverso non si sa chi esattamente all'interno dei partiti (per comodità diciamo che sono scelti dai partiti).
A conclusione credo che non ci sia da meravigliarsi se le petizioni e le iniziative di legge popolari non sono prese in considerazione dagli eletti.
Ben vengano, a questo punto, manifestazioni popolari di massa per spingere le iniziative popolari presentate ma soprattutto per informare la gente di queste cose che sicuramente non conosce, si avrebbe il duplice scopo di spingere un'iniziativa popolare ed informare la cittadinanza ignara per le future scelte politiche e/o prese di posizione, nonché il mettere in imbarazzo un pochino la classe politica italiana che si vede pubblicamente smascherata da coloro che diranno come stanno le cose anche nelle piazze.
Lo stesso discorso vale per il DDLC n. 1428, presentato dal senatore Oskar Peterlini e controfirmato da altri sette parlamentari, che forse non sarà mai discusso anche perché Peterlini non si ricandiderà più in Parlamento. Questo interessantissimo disegno di legge potenzierebbe la Democrazia Diretta dotando il popolo di strumenti migliori come esistono in Svizzera da ancor prima del 1900.
Mettiamo in conto, infine, che una volta introdotte le modifiche costituzionali di cui al citato ddlc (se introdotte) queste dovranno poi essere attuate con legge... e se il modus operandi è sempre quello adottato dal nostro Parlamento (v. legge 352/70) possiamo dire di non avere ottenuto molto.
Solo una pressante richiesta e spinta popolare può avvicinarci al traguardo Demorazia... senza queste la Democrazia (vera) sarà per sempre pura illusione benché ritenuta la miglior forma di governo da esperti in tutto il mondo perché riduce al minimo il conflitto di interessi connesso alla politica e riduce le pressioni di lobbies e mafie varie su uomini di potere facilmente presi di mira. Quando è il popolo a decidere non esistono uomini di potere che possono approfittare di tale potere e saranno sempre meno quelli esposti a ricatti, intimidazioni, corruzione e minacce perchè non avranno più un potere assoluto.
La sovranità popolare si potrà avere soltanto atraverso la Democrazia Diretta.
Bruno Aprile - tel. 3472954867 - Locate Varesino (CO) - CCDD Comitato Cittadino Democrazia Diretta
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