lunedì 8 febbraio 2010

Referendum popolare abrogativo di legge e Art. 75 Costituzione

L'art. 75 della Costituzione italiana, legge fondamentale del nostro Paese (v. art. XVIII disp. transitorie e finali) che, come tutti gli altri articoli della Costituzione, deve essere rispettato da TUTTI gli organi dello Stato, fra cui il Parlamento e la Corte Costituzionale (Corte di Cassazione compresa) recita;


al comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali."


Al comma 4 invece:
"La legge determina le modalità di attuazione del referendum".


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Dal comma 1 si evince che tale strumento (Referendum abrogativo di legge), in armonia con il concetto di "Sovranità che appartiene al Popolo" (art. 1 Cost.), che la esercita nelle forme stabilite dalla Costituzione (Democrazia rappresentativa + Democrazia Diretta ovvero attraverso Rappresententi eletti e dai cittadini elettori al di fuori delle rappresentanze elette)...


è principalmente desitinato a 5 Consigli Regionali ed a 500.000 cittadini elettori (NON AI CITTADINI ELETTI FACENTI PARTE DEI PARTITI IN PARLAMENTO).


I referendum proposti ed effettuati in Italia dal 1970 in poi sono stati proposti ed indetti su iniziativa degli eletti in Parlamento (paradossalmente gli stessi che fanno le leggi propongono di abrogarle :-).


I Parlamentari sembrano essersi impossessati quindi dell'unico strumento che ha il popolo (500.000 elettori) per contrastare eventuali trucchi legislativi emanati dagli eletti (il nostro ordinamento legislativo e STRACOLMO di tali trucchi).


Dal comma 4 si evince che il legislatore deve stabilire con legge le modalità di utilizzo del Referendum abrogativo ed il legislatore con la legge emanata nel 1970 (legge n. 352) ha limitato tale diritto/potere dei cittadini imponendo l'autenticazione delle 500.000 firme richieste da consegnarsi in soli 3 mesi di tempo per fare esprimere tutta la popolazione.


Questo atteggiamento del parlamento oltre ad essere palesemente illegittimo conferma il rigetto da parte degli eletti della Democrazia Diretta, poiché, come in effetti è stato ed è tuttora, il Referendum abrogativo di legge è all'atto pratico uno strumento nelle loro mani (per farne anche spesso un uso propagandistico) e non nelle mani dei cittadini.


Come farebbero infatti i 10 cittadini elettori che propongono richiesta di referendum a raccogliere e far autenticare 500.000 firme (che dovranno essere molte di più - contando quelle non valide o che annullerebbero gli addetti ai lavori) in soli 3 mesi di tempo?


Solo i partiti hanno una simile capacità organizzativa ed economica per per portare a termine l'impresa! ovvero per pubblicizzare il referendum attraverso i media, attraverso banchetti in piazza o convegni e conferenze stampa... e con i soldi dei cittadini elettori fra l'altro - BELLA FATICA!! (v. rimborsi delle campagne elettorali e finanziamento pubblico ai partiti, quest'ultimo già abrogato col 93,5% dei voti del popolo votante il referendum del 1993 e reintrodotto in sordina dal Parlamento nel 1999).


Una proposta spontanea di un cittadino che se ne fotte (dato l'andazzo trascorso ed attuale) dei partiti è stata proposta a livello telematico con una Petizione Online all'indirizzo:


http://www.petizionionline.it/petizione/a-sostegno-della-sovranita-cittadina-e-della-democrazia/205


Vediamo se qualche partito o qualche politico riterranno opportuno proporre tale referendum e, quindi, un sostanziale e reale interesse alla Democrazia Diretta, fra cui Luigi De Magistris (IDV), come da lui stesso dichiarato in un articolo su "Il Fatto" ed anche Antonio Di Pietro, che ha usato spesso il termine "democrazia diretta".


Ovviamente il testo della Petizione si può migliorare perché io non sono avvocato ma un semplice autodidatta... anche se attento su certe questioni legislative/giudiziarie.

1 commento:

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