venerdì 4 dicembre 2009

Petizione per richiesta referendum abrogativo - A sostegno della sovranità popolare Art. 1 Cost.

PREAMBOLO

la Costituzione italiana afferma all'articolo XVIII - comma 4 - delle disposizioni transitorie e finali, come testualemente riportato, che:
"La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli ORGANI DELLO STATO".

Organo dello Stato è il Parlamento, che ha il potere di fare le leggi in armonia con la Costituzione italiana (v. legittimità delle leggi).

La Costituzione italiana all'articolo 1 - comma 2 - recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

In armonia col concetto più completo di Democrazia, quindi, fra le forme previste dalla Costituzione italiana, a favore del popolo ci sono gli strumenti per esercitare in maniera diretta, ovvero al di fuori delle rappresentanze elette, la sovranità popolare.

Tali strumenti sono chiaramente ed inequivocabilmente esposti agli articoli 50, 71, 75 e 138 della Costituzione italiana, così come testualemente di seguito riportati:

Art. 50:
"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità."

Art. 71 . comma 2:
"Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli."

Art. 75 - comma 1:
"È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali."

Art. 138 - comma 2:
"Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Dagli articoli sopra indicati si evince, in armonia col più ampio concetto di Democrazia, che è il popolo, in quanto sovrano, a poter decidere quando lasciare ogni decisione ai rappresentanti eletti (Democrazia Rappresentativa) o quando decidere da sé (Democrazia Diretta).

QUESITO REFERENDARIO

Il Parlamento ha emanato in data 25 maggio 1970 la Legge N. 352, per la quale si ipotizza l'illegittimità di alcuni articoli, mediante la quale limitava di fatto l'esercizio dello strumento referendario, ai sensi degli artt. 75 e 138 della Costituzione, e propositivo di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione stessa, ai cittadini al di fuori delle rappresentanze elette, ovvero l'esercizio diretto della sovranità popolare, ovvero gli strumenti di Democrazia Diretta.
L'introduzione di tale legge non è altro che ostruzionismo alla Democrazia Diretta, necessario complemento della Democrazia Rappresentativa, per il semplice fatto che:
imponendo firme autenticate in soli tre mesi di tempo, si sono resi, e sono tuttora, impraticabili ai cittadini sovrani i suddetti strumenti di Democrazia Diretta.
Infatti soltanto organizzazioni partitiche hanno struttura e mezzi economici, fra l'altro prelevati con le tasse dai cittadini sovrani stessi, tali da organizzare raccolte firme autenticate in un limite di tempo così ristretto.
Ritenendo quindi, così, impercorribili le azioni referendaria e propositiva, stabilite dai citati articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;

SI CHIEDE

- L'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della Legge N.352 del 25 maggio 1970
(Nota: a garanzia delle firme dei 500.000 elettori richiedenti i referendum di cui agli artt. 75 e 138 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione);

- L'abrogazione, dopo la parola "elettore", delle parole: "ALLE SEGRETERIE COMUNALI O ALLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. IL FUNZIONARIO PREPOSTO AGLI UFFICI SUDDETTI APPONE AI FOGLI IL BOLLO DELL'UFFICIO, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA E LI RESTITUISCE AI PRESENTATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE." di cui al comma 4 dell'articolo 7 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota:la presentazione dei fogli di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legga N. 352 del 25 maggio 1970 avverrà avanti alla Corte di Cassazione stessa)

- L'abrogazione, dopo la parola "effettuato", delle parole: "ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL TIMBRO APPOSTO SUI FOGLI MEDESIMI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA. TALE DEPOSITO DEVE ESSERE EFFETTUATO" di cui all'articolo 28 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: non deve esistere nessun limite di tempo per la consegna delle firme dal momento della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della richiesta di referendum).

- L'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 49 della Legge N. 352 del 25 maggio 1970.
(Nota: a garanzia delle firme dei 50.000 elettori proponenti progetti ai sensi dell'articolo 71 Cost. si applica la Legge sull'autocertificazione)

Bruno Aprile - 25 aprile 2009

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