pubblicata da Bruno Aprile il giorno venerdì 17 settembre 2010 alle ore 14.03
Dopo un bel po di anni, da che ho smesso di occuparmi fisicamente della questione, ricompare il dissenso e lo sconforto di molti genitori che sono disgraziatamente incappati nel tritacarne istituzionale del Tribunale per i Minorenni e Servizi sociali.
Non voglio elencare quanto già espresso nel corso del tempo (v. caso mai il mio Blog: http://www.brunoaprile.blogspot.com/) riassumendo che su tale problematica non esistono colpevoli ma un solo colpevole: Lo Stato italiano (nell'insieme delle istituzioni - Comuni, Parlamento, Magistratura, categorie di professionisti privati nel ruolo di Consulenti).
Premesso questo, dopo aver letto nuove storie, nuove sofferenze e senza ovviamente schierarmi dalla parte di uno o dell'altro perché OCCORREREBBE NECESSARIAMENTE conoscere i singoli casi attraverso la documentazione (atti giudiziari) io ho sempre condannato, e lo farò sempre, LA PRASSI adottata dalle Istituzioni... poiché ritengo tale prassi contraria allo spirito della vigente legislazione in certi casi, ed in sua netta violazione in altri casi.
Unicamente a fronte di tale aspetto vorrei dare un consiglio a tutti coloro che vivono la distruttiva esperienza dell'allontanamento coatto dei propri figli mediante decreto del Tribunale per i Minorenni:
- Anche se è oneroso, palloso e difficoltoso ... documentatevi DA SOLI.
- Studiate le leggi sulla materia per non farvi fregare da avvocati, consulenti, associazioni che vi segnalano avvocati che, a loro volta, oltre a tenervi all'oscuro degli atti ricevuti dai Tribunali per i Minorenni, vi preparano istanze o ricorsi che non andranno mai a buon fine!
- Dovete farvene per forza una ragione!
Come avevo indicato in precedenti occasioni (note su piattaforma Facebook e nel Blog sopra indicato) la Legge quadro che riguarda la materia è la Legge 184/83 modificata con Legge 149/01 (occorre conoscerle entrambe).
Da nessuna parte sta scritto che durante la prima fase del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni, provvedimento PROVVISORIO ED URGENTE ai sensi degli artt. 330, 333 e sopratutto 336 del Codice Civile, si può ricorrere a secondo grado di giudizio, quindi alla Corte d'Appello.
Perché?
Perché il provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal tribunale per i Minorenni è istruttorio e non definitivo. Si possono impugnare le decisioni DEFINITIVE e non quelle istruttorie, dove il Tribunale per i Minorenni è l'autorità giudiziaria competente per gestirle.
In sostanza fino a che il TdM non avrà indagato (lasciamo stare le polemiche sul come e se indaga), compreso il caso, compiuto tutte le operazioni per decidere in via definitiva, NESSUN ALTRA AUTORITA' GIUDIZIARIA DI GRADO SUCCESSIVO POTRA' SOSTITUIRSI AD ESSO.
Il problema più grosso, semmai, va evidenziato nella temporaneità dei cosiddetti decreti provvisori ed urgenti che, come già sottolineato in nota precedente può durare in eterno... anche fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
L'unica strada per adire un'autorità superiore (ad es. la Corte di Cassazione e non la Corte d'Appello quindi) è la VIOLAZIONE DI LEGGE.
Se il Tribunale per i Minorenni viola la legge si possono preparare i "MOTIVI" per sottoporre il caso alla Corte di Cassazione.
Ma attenzione... per fare ciò occorre conoscere la legge e prepararseli da soli perché la stragrande maggioranza degli avvocati non lo farà MAI specie se l'assistito non gli garantirà una buona vecchiaia.
In quanto alla Corte Europea di Strasburgo, nel caso si voglia denunciare lo Stato italiano per violazione della Convenzione Europea sui Diritti e sulle Libertà fondamentali dell'Uomo (nella fattispecie degli artt. 6 e 8 - eccessiva durata dei provvedimenti e riservatezza della vita familiare e privata dei cittadini) occorre avere prima ESPLETATO TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO DELLO STATO PARTE o, in alternativa, non poter procedere al successivo grado di giudizio per decadenza dei termini.
Es.:
non posso impugnare il decreto definitivo del TdM alla Corte d'Appello perché trascorsi i 30 giorni dalla notifica del decreto stesso?
Posso presentare ricorso alla Corte Europea di Strasburgo motivando le ragioni della mancata impugnazione del decreto o sentenza di primo o secondo grado (poiché lo stesso discorso vale in caso di sentenza della Corte d'Appello con possibilità di adire la Corte di Cassazione).
Inoltre occorre precisare che la Corte Europea di Strasburgo non ha alcuna ingerenza né in campo legislativo e nemmeno in campo giudiziario sugli Stati parte che hanno aderito alla Convenzione.
Si può solo sperare in un risarcimento economico ma non nella restituzione dei figli allontanati in maniera coatta dalle autorità giudiziarie dello Stato parte.
Le condanne di Strasburgo sono utili (come almeno io sostengo) per creare delle valide motivazioni da sottoporre al parlamento Europeo affinché questi costringa lo Stato parte a modificare la legislazione ma secondo me, per correttezza, è bene dirlo a chi pensa di adire la Corte europea... ovvero senza illuderlo/a di poter riavere i propri figli.
Spero di essere stato utile e sono sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti... ma non dimenticate di documentarvi da soli... vi dovete abituare.
P.S.
Stavolta non taggo nessuno perché la cosa so che darà sicuramente fastidio a qualcuno... fatelo voi se ritenete diffondere... siete come sempre autorizzati (questo paese è pieno di furbi... troppi)
17 settembre 2010
Bruno Aprile - Locate Varesino (CO) - tel. 3472954867
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