Tralascio la descrizione del Parlamento italico (che ho personalmente battezzato col termine Parlamerda) e rimando per questo al seguente VIDEO.
Mi preme osservare come ad esempio ha operato in merito alla giustizia e ai diritti previsti dalla nostra legge fondamentale.
In materia di diritti e di giustizia si osservano i cosiddetti Codici ... che sono 4. Il Codice Civile (C.C.), il Codice di Procedura Civile (C.P.C.), il Codice Penale (C.P.) e il Codice di Procedura Penale (C.P.P).
Il Codice Civile entrò in vigore nel 1942 e nel corso del tempo venne parzialmente modificato (alcuni articoli).
Il Codice di procedura Civile entrò in vigore nel 1942 e nel corso del tempo venne parzialmente modificato (alcuni articoli).
Il Codice Penale entrò in vigore nel 1930 e nel corso del tempo venne parzialmente modificato (alcuni articoli).
Il Codice di Procedura Penale entrò in vigore nel 1930 e nel corso del tempo venne parzialmente modificato (alcuni articoli)
In realtà i Codici sono nati molto prima (anni 1800/1900) ma quelli più moderni prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana sono quelli citati.
La Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948 e siccome fu/è la Legge fondamentale, che impone al legislatore l'osservanza dei principi in essa esposti affinché le leggi siano in armonia con essa, obbligherebbe il Parlamento ad ARMONIZZARE PRIMA le Leggi e i Codici esistenti prima della sua entrata in vigore.
Esempio semplice per spiegare meglio e con parole povere.
Esiste una legge dal 1946 ? Entra in vigore la Costituzione italiana nel 1948 ? Occorre verificare se la legge del 1946 è in armonia con i principi esposti nella Costituzione ... se lo è può rimanere com'è ... se non lo è occorre modificarla in quei punti (articoli) che contrastano i principi esposti nella Costituzione.
Tutto chiaro fin qui ? ... Bene !
Ora siccome in parte questo è stato fatto non si può dire che non è corretto farlo o è impossibile farlo ... si può caso mai discutere sui tempi occorrenti per adeguare la normativa precedente l'entrata in vigore della Costituzione italiana ... ma tale adeguamento va indiscutibilmente fatto.
La domanda che a me personalmente giunge spontanea ed in maniera piuttosto pressante è la seguente:
Il nostro parlamento si è adoperato con premura nel fare tutto ciò ?
Io sostengo di no e lo dimostra il fatto che ha sfornato leggi in continuazione con una velocità estrema in molti casi (abbiamo oltre 150.000 leggi) e centinaia e centinaia di disegni di legge nei cassetti delle commissioni parlamentari in attesa di essere discussi che nulla hanno a che fare coi Codici.
Vi voglio parlare di una questione che rientra tra i principi fondamentali, ovvero fra i primi 12 articoli della Costituzione italiana (art. 3) e riguarda la GIUSTIZIA.
Se la giustizia non funziona non si possono garantire uguaglianza e pari dignità delle persone perché i potenti la spunteranno sempre sui più deboli.
Andiamo per gradi.
Nel Codice Penale del 1930 non era previsto il processo indiziario, ovvero quel processo che consente al giudice di sbattere in galera un indagato sulla base di gravi indizi ... che pur gravi che siano NON SONO PROVE (ma ... appunto INDIZI).
Nel 1989 il Codice di Procedura Penale è stato modificato su proposta del senatore Giuliano Vassalli (partigiano ed esponente del Partito Socialista Italiano) che ha introdotto il Processo indiziario all'art. 192 comma 2:
"L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti."
A mio avviso il legislatore ha dato ampia discrezionalità al giudice nella VALUTAZIONE della prova (l'art. 192 c.p.p. tratta proprio tale aspetto) e se il giudice ritiene gravi certi indizi l'imputato viene condannato sulla base di indizi e non di prove !
Con Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 il Parlamento ha modificato l'art. 111 della Costituzione italiana, per intendere in maniera abbastanza evidente, direi, che il GIUSTO processo si deve basare su prove concrete e nel contraddittorio fra le parti e non su INDIZI.
Art. 111 Cost.:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Fatto sta che una volta modificato l'art. 111 della Costituzione per regolamentare meglio il GIUSTO PROCESSO occorreva anche rivedere alcuni aspetti dei Codici (specialmente quelli penale e di procedura penale) ... ma come spesso accade al nostro Parlamento non passa nemmeno nell'anticamera del cervello.
Abbiamo un Parlamento che modifica leggi a minkia e per tutelare di tutto fuorché i principali diritti dei cittadini ... senza pensare se le modifiche che apporta fanno a pugni con altre leggi e ANCOR PIU' ... CON LA COSTITUZIONE ITALIANA.
Ovviamente non ho voce in capitolo ... non facendo parte della Corte Costituzionale :-) ma come ho spesso ribadito ... ho un cervello che pensa, si pone delle domande, mi porta a documentarmi e fare ricerche e mi porta anche a darmi delle risposte ... e quello che trovo semplice e logico lo espongo e siccome trovo che il nostro parlamento è un ammasso di parassiti, inetti e truffatori lo evidenzio SEMPRE !
Democrazia è una parola composta da due parole tratte dal greco: δῆμος (démos) Popolo e κράτος (cràtos) Potere, quindi: “Potere del popolo”. La VERA democrazia si realizza nelle FORME (plurale) della Costituzione italiana (art. 1 Cost.) e cioè la Democrazia Rappresentativa (artt. 55; 114 e segg.) e la Democrazia Diretta (artt. 50, 56, 58, 71, 75, 138,102,118 e 123 Cost.). Senza Democrazia Diretta avremo solo un'Oligarchia (dei partiti)
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lunedì 1 ottobre 2012
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