venerdì 29 marzo 2013

Lamentele e critiche riflessive (leggi costituzionali)

Ci sono critiche e critiche, come c'è gente che critica sempre ogni cosa per il gusto di criticare senza nulla proporre (lamentosi) ... e c'è gente che prima pensa, riflette, esamina e poi critica suggerendo anche qualche alternativa (propositivi).

Mi piace definire "critica riflessiva" una constatazione supportata dalla logica contro qualcosa che non rispecchia i parametri di riferimento o di confronto a disposizione che invece dovrebbe rispecchiare.

Come già evidenziato in altri post l'Italia è un paese strano:

  • Ha un numero di leggi nel proprio ordinamento da guinnes dei primati (si ipotizza da 150.000 a 200.000 leggi).
  • Ha delle leggi antecedenti l'entrata in vigore della legge fondamentale della repubblica che andrebbero quanto meno rivedute e corrette perché non tutte sono in armonia con la Costituzione italiana stessa (sarebbero in parte illegittime).
  • La sovranità del popolo, esercitata da esso nelle forme e nei limiti della Costituzione è stata resa in realtà una barzelletta. Qualcuno ha deciso che il popolo avrebbe dovuto esercitare la sua sovranità solo mediante dei rappresentanti eletti che, a loro volta, avrebbero dovuto osservare anch'essi fedelmente la Costituzione italiana quale legge fondamentale della repubblica (v. anche gli artt. 28 e 54 cost.).
Vediamo un altro punto che riguarda la sovranità popolare e i diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e un ennesimo comportamento anomalo dei "rappresentanti" "eletti" dal popolo.

Come tutti sanno l' 1 gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione italiana.

L'art. 138 Cost. recitava (e recita tuttora):

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.


Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

La legge attuativa di detto principio costituzionale che riguarda una delle forme attraverso le quali il popolo esercita la sua sovranità (referendum costituzionale - confermativo facoltativo), e che ha quindi permesso al popolo di poterlo utilizzare è stata emanata nel 1970 (Legge 352/70).

Prima di allora il popolo non poteva utilizzare né il referendum di cui sopra, né il referendum abrogativo di legge ordinaria (art. 75 cost.) e né l'iniziativa legislativa popolare (art. 71 comma 2 cost.). Infatti il primo referendum abrogativo fu votato nel 1974 (divorzio), e il primo referendum costituzionale nel 2001 (su un totale di due soli votati in tutto).

Le leggi costituzionali emanate in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 352/70, quindi   in maniera difforme a quanto previsto all'art. 138 cost. sono state 5:
  1. Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
  2. Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
  3. Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1
  4. Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3
  5. Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1
Per queste leggi non è stata data alcuna possibilità al popolo di chiedere referendum confermativo. Una classe politica seria e rispettosa della legge fondamentale della neo repubblica avrebbe dovuto prima emanare la legge attuativa dell'iniziativa popolare (la sovranità appartiene al popolo ... così è scritto all'art. 1 Cost.) e ... POI ... emanare leggi costituzionali.

Gli italiani pensano a queste cose ?
Gli italiani pensano sempre e solo a Berlusconi come se fosse entrato in politica nel 1948 e fosse ancora il capo del Governo italico nel 2013.

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