Copio e incollo dal sito
di Dario Rinco
Il presidente americano Barack Obama dovrà prendere seriamente in considerazione la possibilità di cambiare la legge statunitense sulla privacy. Sul sito della Casa bianca sono infatti arrivate oltre 100.000 firme di cittadini americani, raccolte tramite un’iniziativa popolare.
Negli USA la soglia delle 100mila sottoscrizioni obbliga il governo a dare una risposta poiché ciò è stabilito per legge.
La petizione è scaduta il 12 dicembre 2013 e ha abbondantemente superato il numero di firme richieste.
Il comitato promotore sostiene che, dopo lo scandalo datagate, il congresso debba cambiare le regole sulla privacy creando nuove barriere contro lo spionaggio.
Negli USA la soglia delle 100mila sottoscrizioni obbliga il governo a dare una risposta poiché ciò è stabilito per legge.
La petizione è scaduta il 12 dicembre 2013 e ha abbondantemente superato il numero di firme richieste.
Il comitato promotore sostiene che, dopo lo scandalo datagate, il congresso debba cambiare le regole sulla privacy creando nuove barriere contro lo spionaggio.
Come funziona invece in Italia?
La petizione popolare è prevista dalla nostra Costituzione che all’articolo 50 recita:
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Benché sia un diritto/strumento di Democrazia Diretta dei cittadini sovrani, dopo 66 anni dalla nascita della Costituzione Italiana, l’articolo 50 non è ancora stato regolamentato con relativa legge attuativa.
Dunque l’esercizio di tale diritto costituzionale, non prevedendo un tempo di risposta, è di fatto privo di valore, reso inefficace o addirittura negato
La petizione popolare è prevista dalla nostra Costituzione che all’articolo 50 recita:
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Benché sia un diritto/strumento di Democrazia Diretta dei cittadini sovrani, dopo 66 anni dalla nascita della Costituzione Italiana, l’articolo 50 non è ancora stato regolamentato con relativa legge attuativa.
Dunque l’esercizio di tale diritto costituzionale, non prevedendo un tempo di risposta, è di fatto privo di valore, reso inefficace o addirittura negato
A cui io aggiungo:
In Italia a livello locale la Petizione si DEVE invece regolamentare - con dispositivi di attuazione - poiché questo è previsto da una legge dello Stato da oltre 22 anni (Legge 142/90).
La quasi totalità delle amministrazioni locali che hanno provveduto – non tutte lo hanno fatto – hanno previsto un determinato numero di firme quando a livello locale una petizione può essere presentata anche da un singolo cittadino di cui l’amministrazione DEVE garantirne il TEMPESTIVO ESAME.
Sembra che un’intero Consiglio comunale, ad esempio, essendo questo l’organo che ha il compito di deliberare lo Statuto comunale, non sappia leggere la lingua italiana e/o non abbia le conoscenze elementari di grammatica per attuare correttamente la legge.
Sembra che un’intero Consiglio comunale, ad esempio, essendo questo l’organo che ha il compito di deliberare lo Statuto comunale, non sappia leggere la lingua italiana e/o non abbia le conoscenze elementari di grammatica per attuare correttamente la legge.
Leggendo il comma 3 dell’art. 8 Dlgs 267/00 si evince che le firme di un adeguato numero di cittadini occorrono per chiedere o lanciare un REFERENDUM.
Detto comma è infatti composto da due periodi distinti (separati dal punto) e il primo periodo recita chiaramente che cittadini anche singoli possono presentare istanze, petizioni e proposte all’amministrazione locale.
Per finire evidenzio anche che pur avendo regolamentato la petizione, e avendo pure indicato nello Statuto comunale, provinciale e regionale – o nel regolamento attuativo – un determinato periodo entro il quale l’amministrazione deve dare risposta ai proponenti di una Petizione (garanzie del loro tempestivo esame) alcune amministrazioni non rispondono MAI !
Per finire evidenzio anche che pur avendo regolamentato la petizione, e avendo pure indicato nello Statuto comunale, provinciale e regionale – o nel regolamento attuativo – un determinato periodo entro il quale l’amministrazione deve dare risposta ai proponenti di una Petizione (garanzie del loro tempestivo esame) alcune amministrazioni non rispondono MAI !
Ma siamo in Italia e ci deve essere per forza qualcosa che non quadra nella gente che fa politica nelle stanze dei bottoni di questo paese, perché anche quando i cittadini hanno gli strumenti e li utilizzano, gli eletti li ignorano (v. referendum abrogativi sul nucleare ... ripetuto - sul finanziamento pubblico ai partiti ... reintrodotto gradualmente – sull'acqua ... ancora inattuato).
Art. 8 Dlgs 267/00 comma 3:
"Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. (PUNTO) Possono essere, altresi, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini."
Credo che per mettere in riga gli ita-glioni in politica gli unici strumenti di cui deve disporre il popolo siano davvero i FORCONI !
Attendiamo quindi il giorno della mietitura ...
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