venerdì 10 gennaio 2014

Ma perché andare sempre a Roma a protestare ?

Ogni tanto saltano fuori nuovi rivoluzionari che vanno a Roma a protestare per due o tre ore davanti ai Palazzi del potere.

C'è anche chi ci è rimasto dei mesi a protestare davanti ai palazzi della capitale, sede del parlamento, del governo, del quirinale e di tutti i più importanti organi dello Stato italico.

Tuttavia dopo 40 anni di manifestazioni e proteste nella capitale non si è mai visto alcun cambiamento.

Mentre questi rivoluzionari perdono tempo, soldi ed energie per sfogarsi qualche ora a Roma, nel loro Comune di residenza dove gli amministratori locali cementificano, inquinano, svendono, tassano, inciucciano, etc., non fanno nulla.

Per forza in Italia le cose peggiorano !

Dove si hanno più strumenti e comodità (poiché non occorre andare in trasferta) ossia dove si possono presentare istanze, petizioni, proposte e referendum agli amministratori eletti (cfr. art. 8 Dlgs 267/00) ed eventualmente protestare e scendere in piazza TUTTI I GIORNI davanti ai palazzi comunali e prefettizi nel caso in cui tali istanze, petizioni e proposte venissero ignorate questi rivoluzionari non fanno nulla.

Bisogna per forza andare a Roma a protestare contro i "capi" anche se a livello nazionale esistono meno strumenti:

  • le istanze non sono contemplate né dalla Costituzione e né dalla legge;
  • le petizioni  (art. 50 Cost.) non sono ancora state regolamentate con legge;
  • le proposte di legge popolari (art. 71 comma 2 Cost.) non vengono quasi mai esaminate e discusse perché nella legge attuativa emanata nel 1970 non è stato previsto alcun vincolo agli eletti al riguardo;
  • i referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e costituzionali (art. 138 Cost.) sono stati resi inaccessibili per i paletti imposti dagli "eletti" nella loro legge attuativa (sempre la stessa emanata nel 1970)
  • Le manifestazioni di protesta non sono neppure contemplate nella nostra Costituzione poiché di fatto non sono altro che "semplice espressione di pensiero" (art. 21 Cost.) che in teoria dovrebbero sensibilizzare gli eletti che hanno però dimostrato di non avere alcuna coscienza.
In definitiva a questi rivoluzionari gli amministratori locali (esponenti degli stessi partiti che hanno invaso i centri di potere) rubano i soldi sotto il naso e loro devono andare a Roma sobbarcandosi spese che faticano pure a sostenere lasciando che gli amministratori più a portata di mano agiscano indisturbati nelle loro ruberie ed intrallazzi con le lobbies o qualche potente potentato che deve salvaguardare i propri interessi.

Poi qualcuno si scandalizza se io sono molti critico e offensivo nei confronti degli italiani !

Ma è così difficile tirare le somme dopo decenni di esperimenti falliti ? A Roma o ci si va a sfasciare tutto (non con bandiere e striscioni) o è meglio andarci in gita di piacere a vedere le bellezze di quella meravigliosa città (nelle mani di ladri incalliti).

La rivoluzione deve iniziare dai Comuni e riporto per l'ennesima volta i testi degli artt. 8 e 70 del Dlgs 267/00 ! ! ! ! ! ! ! 


Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

(e successive modificazioni)

Articolo 8
Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.


Articolo 70
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale
civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Avete mai sentito parlare di tale legge e di tali diritti di partecipazione dei cittadini da qualche conduttore o ospite di trasmissioni televisive cosiddette di denuncia contro la classe dirigente/rappresentativa italica ?

NOTA IMPORTANTE:
Le Regioni e Province a Statuto speciale non sono obbligate ad attuare il Dlgs 267/00 ma hanno delle leggi proprie (che hanno la stessa valenza di quelle dello Stato) che prevedono gli stessi strumenti (bisogna solo andarle a cercare e leggerle bene).

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