martedì 17 dicembre 2019

Interpretazione delle leggi

Le disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi, sono un insieme di articoli previsti dal codice civile italiano.

All’art. 12 delle preleggi è scritto:
"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"

Tale disposizione evita quindi (o almeno dovrebbe) fantasiose interpretazioni delle leggi o interpretazioni di comodo.

Il legislatore italico, ovviamente, per aggirare tale concetto (per loro un ostacolo) ricorre spesso ad un linguaggio confuso ed anche contraddittorio nel fare le leggi e sicuramente lo fa con l’intento già intuito dal famoso politico di spicco dell’era monarchica Giovanni Giolitti, il quale disse che:
“Per gli amici le leggi si interpretano e per i cittadini si applicano”.

Nonostante abbiano ideato e adottato tale stratagemma non sempre le leggi sono scritte in maniera complicata e soggette ad interpretazione, specialmente i principi esposti nella Costituzione italiana quale legge FONDAMENTALE dello Stato (art. XVIII disp. trans. e finali Cost.).
Esempio:

Art. 1 comma 2 Cost.:
“La sovranità appartiene al POPOLO”...

Cosa ci sarebbe da interpretare ? ....

Vogliamo proseguire ? Ok proseguiamo:
“... che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Ragioniamo:
Nella Costituzione ! ... è scritto come il popolo può esercitare la sua sovranità, e non nelle leggi emanate dai politici in parlamento, che sono spesso in contrasto con la Costituzione. I limiti sono imposti dalla Costituzione e non dai politici in parlamento.
Quando non ci si mette il parlamento a stravolgere il dettato costituzionale con leggi illegittime e confuse ci pensano i Ministeri che hanno la funzione di applicare le leggi che inventano cose che nelle leggi non sono richieste o previste. Spesso i Ministeri interpretano a loro volta le leggi come vogliono emanando decreti o circolari ministeriali in contrasto con lo spirito di una legge. 

Il popolo esercita la sua sovranità mediante Istanze (art. 118 Cost.), Petizioni (art. 50 Cost. - principio non ancora attuato con legge), Proposte di legge (art. 71 comma 2 Cost. - principio raggirato con i regolamenti interni di Camera e Senato), Referendum abrogativi di leggi ordinarie (art. 75 Cost.) e confermativi di leggi di natura costituzionale (art. 138 Cost.). Principi ostacolati per non dire addirittura IMPEDITI con la legge attuativa n. 352/70.

Avrò evidenziato tale aspetto centinaia di volte ma mi piace ribadirlo anche con forme e termini differenti perché mi sono reso conto che è difficile spiegare certe cose agli italiani.

Se l’art. 1 comma 2 fosse stato scritto:
“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita mediante rappresentanti eletti” sarebbe stato diverso. Oppure: “La sovranità appartiene a rappresentanti eletti dal popolo” sarebbe stato diverso.

Ma per come è stato formulato e scritto tale articolo significa che:

Se un cittadino si sente vessato da leggi e decreti può proporre anche singolarmente una istanza e le istituzioni preposte DEVONO dargli riscontro per il semplice fatto che un esponente del popolo, che è sovrano, ha utilizzato quanto gli viene concesso dalla legge fondamentale dello Stato, ovvero una delle forme previste.
Se comuni necessità non sono soddisfatte, mancano delle leggi, o esistono leggi che non piacciono al popolo con la petizione il popolo può esporre tali necessità e/o chiedere interventi legislativi e i rappresentanti DEVONO fare le leggi che mancano (ad esempio quelle relative ai principi esposti agli artt. 46 e 102 Cost.) o modificare quelle che non piacciono ... perché questo viene richiesto dal popolo che è SOVRANO mediante strumento legittimo e previsto !
Se è il popolo a proporre un disegno di legge questo deve avere la precedenza ASSOLUTA nel suo esame e nella votazione del parlamento perché è il SOVRANO a presentarlo.
Se il popolo abroga una legge ordinaria o parte di essa tale legge deve essere abrogata e sostituita IMMEDIATAMENTE, e questo vale anche quando la Corte Costituzionale cancella una legge, o parte di essa, perché illegittima.

QUESTA E’ LA FUNZIONE DEI RAPPRESENTANTI ELETTI.

Che cosa c’è da interpretare  ?

Non abbiamo una Costituzione perfetta ma se i pochi strumenti che il popolo ha a disposizione per esercitare la sua sovranità vengono raggirati e/o ignorati, pur essendo molto chiari, da una classe politica, da parlamenti e governi di ogni sorta potremmo avere la Costituzione più perfetta e democratica del mondo che non cambierebbe nulla... fino a che il popolo rinuncerà alla propria sovranità e non pretenderà il rispetto dei principi fondamentali chiaramente esposti nella Costituzione.

Di cosa parlano le scuole, i media, i politici, i magistrati, gli elettori che tifano per dei farabutti parassiti e servi delle lobbies ? ed anche, purtroppo, alcuni che pur essendo contro questo pseudo Stato non pensano di sfruttare ciò che hanno a disposizione da 70 anni ?

Il valore della Costituzione italiana, come ogni altra Costituzione di ogni altro Stato, è riconosciuto anche a livello giuridico internazionale. Tanto è vero che l’Europa, ad esempio, chiede spesso agli Stati parti di recepire le direttive comunitarie mediante leggi di natura costituzionale (come accadde col pareggio di bilancio nel 2011/2012).

Non cito altri principi costituzionali disattesi che riguardano i modi per eleggere i membri del parlamento per brevità ma ci sarebbe da discutere anche a tal merito (artt. 51, 56 e 58 Cost.)

A conclusione:

Su certi aspetti non c’è nulla da interpretare... è tutto chiarissimo... basta studiare ed usare il cervello (ed anche le palle ... se si hanno).

Una rivolta popolare sarebbe già largamente giustificata per quanto sopra esposto senza aggiungere tanti altri aspetti.

Invece ancora il 70% degli aventi diritto vota alle elezioni legittimando quei maledetti ad agire contro gli interessi della popolazione.

Siamo degli schiavi per quella gente lo vogliamo capire o no ?

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