sabato 24 ottobre 2020

Covid-19 - L'autocertificazione

 

Pare che stia tornando la buffonata dell'autocertificazione richiesta nel primo coprifuoco:

L'autocertificazione richiesta dalle forze dell'ordine con l'intento di contrastare la diffusione del Covid-19 è un atto arbitrario in quanto l'autocertificazione, o meglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione è un atto che il cittadino può compilare e sottoscrivere in sostituzione di un certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Tale atto è regolato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 all'art. 46 che non elenca, fra gli stati e le caratteristiche autocertificabili gli spostamenti, le frequentazioni, e tanto meno le condizioni di salute come chiaramente esposto all'art. 49 dello stesso D.P.R, condizioni di salute che sono assolutamente personali e private.

Se non vi è neppure l'obbligo di effettuare test per comprovare il contagio di una malattia infettiva o virale, autocertificare ciò che non si conosce è da considerarsi un reato ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. e dell'art. 495 comma 1 del Codice Penale.

Qualora tale autocertificazione fosse prevista da un'ordinanza o deliberazione regionale, o da un Dpcm, o da un Decreto Legge – anche se convertito in Legge dal parlamento – sarebbe in contrasto, secondo la gerarchia delle fonti del diritto, con una norma di valenza maggiore e in ogni modo in conflitto con una legge esistente (il D.P.R. in questione)

Il D.P.R. 445/2000 (di tipo A) infatti è il testo unico che
contiene l'insieme coordinato delle norme legislative e regolamentari su una determinata materia e pertanto di valenza maggiore.

Per rendere legale tale autocertificazione richiesta occorrerebbe che il parlamento modificasse l'art. 46 del citato D.P.R.


In caso di verbale redatto da pubblico ufficiale è diritto del cittadino, a cui si contesta la/le violazione/i indicata/e nel verbale, di fare inserire nell'apposito spazio le dichiarazioni che ritiene opportune ed il pubblico ufficiale che nega tale diritto commette reato ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale.



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