lunedì 1 marzo 2021

I provvedimenti emanati per emergenza Covid-19

 

Molti si domandano, specie da un anno a questa parte, come è possibile per un comune mortale cittadino sapersi regolare di fronte all'emanazione di continui decreti legge, dpcm, ordinanze ministeriali, regionali e comunali da parte della nostra amata classe politica a motivo dell'emergenza sanitaria.

Ho scelto come immagine di questo post la raffigurazione della cosiddetta "gerarchia delle fonti del diritto" di cui ho scritto in altre occasioni.

Per non ripetere quindi quanto già scritto indico il link a Wikipedia che la descrive: https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_delle_fonti

Voglio in questa occasione evidenziare a chi è più spaesato di altri che benché esistano disposizioni emanate da fonti di secondo e terzo livello non significa che non abbiano valore e non debbano essere osservate.

Come avevo evidenziato in altre occasioni soltanto l'autorità giudiziaria può scagionare chi ha violato una qualsiasi disposizione normativa e questo a prescindere dal suo valore nella suddetta scala gerarchica.

In sostanza dipende da quale disposizione si intende impugnare perché in caso di illegittimità costituzionale occorre impugnarla con ricorso in via incidentale da presentare all'autorità giudiziaria ordinaria affinché questa la trasmetta alla corte costituzionale.
Nel caso in cui si voglia impugnare una disposizione di legge emanata da fonte di secondo o terzo livello (Ministeri, Regioni, Comuni)  bisogna fare attenzione.

Una norma emanata da fonte di secondo o terzo livello conviene impugnarla solo se si è sicuri che si scontri con una norma emanata da fonte di livello superiore... altrimenti è inutile impugnarla perché ha comunque valore legale e vincolante per il cittadino e qualsiasi tribunale o autorità vi darebbe torto.

Esempio:

Se una legge o atto avente forza di legge si scontra con la Costituzione italiana la si può solo impugnare davanti alla corte costituzionale (art. 136 Cost.) con ricorso in via incidentale (L. 87/53)- il che richiede anni di attesa - sempre che l'autorità giudiziaria a cui presentato il ricorso lo trasmetta alla corte costituzionale, e i provvedimenti governativi emanati per questa emergenza sanitaria sono talmente temporanei che non farebbe in tempo  nessuna autorità giudiziaria ad annullarli perché scadrebbero prima - se non convertiti in legge i decreti emanati dal governo. 

Se la norma emanata da fonte secondaria o terza non è di natura costituzionale si può impugnare davanti alla magistratura ordinaria o amministrativa (giudice di pace, prefettura o TAR) a secondo dei casi ma solo se è in contrasto con una norma emanata da fonte superiore.
Ad esempio qualora l'ordinanza di un sindaco, di una regione, di un ministero si scontrassero con una legge o un decreto legge o un dpcm (tenendo presente che un decreto legge se non convertito in legge dal parlamento dopo 60 giorni cessa di esistere).

Se una norma di fonte di secondo o terzo livello non si scontra con una norma di livello superiore c'è poco da impugnare poiché anche se emanata da fonte di livello inferiore non contrasta quella emanata da fonte superiore ma la applica.

Questi luridi infami stanno emanando tutte queste norme, fra l'altro ridicole, per creare panico e confusione perché solo attraverso la confusione possono continuare a fare i loro porci comodi e quelli delle lobbies che servono.

Dico queste cose per descrivere l'amara realtà, che vanifica, purtroppo, ogni tentativo di ottenere giustizia a motivo della lentezza e dei costi della giustizia italica e delle lacune del nostro ordinamento, senza escludere la connivenza della magistratura con la ragion di stato.

Ecco perché ritengo la DISOBBEDIENZA a tali norme lo strumento più adatto per far fronte agli abusi di Stato (se così possiamo ancora definire Stato quello italico).

Con un attento studio di alcune norme, invece, possiamo forse evitare di essere sanzionati perché di pubblici ufficiali operanti nelle forze dell'ordine col cervello e la coscienza ce ne sono... forse pochi ma ci sono.

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