sabato 6 marzo 2021

Solamente un coglione può essere filo-europeista

 

Basta saper capire quello che si legge (sempre se si legge o se si vuole leggere).

Purtroppo molti individui, che si mascherano come rivoluzionari, hanno tanta umiltà quanto coraggio.

Molti sostengono tesi e personaggi che dicono quello che vorrebbero sentir dire... non quello che è evidente. Ed è proprio da questi parolai imbonitori, che sono soprattutto in politica, che tali persone mascherate si fanno prendere in giro dal sistema anche negando l'evidenza.

Faccio un riassunto della situazione che ha trasformato la Comunità Europea, in Unione Europea.

Nel 1981 Il Ministro del Tesoro, Beniamino Andreatta (DC) senza neppure coinvolgere il parlamento decretò il divorzio fra il Ministero stesso e la Banca d'Italia.

Nel 1989 il popolo italiano fu chiamato ad esprimersi con un plebiscito, che i politicanti chiamarono "referendum di indirizzo", sul seguente quesito:

"Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?"

Il popolo votò ovviamente a favore perché nessuno poteva prospettare quello che sarebbe accaduto 3 anni dopo !
Infatti:

Con la LEGGE 29 gennaio 1992, n. 35 la Banca nazionale italiana (Banca D’Italia) fu trasformata in banca privata. 

Un mese dopo, il 7 febbraio 1992 a Maastricht, nei Paesi Bassi, i dodici membri della Comunità Europea (tanti divenirono allora), fra cui il governo italiano (Andreotti), firmavano il Trattato sull’Unione Europea (TUE). Il Parlamento italiano (maggioranza DC) recepiva tale Trattato (vincolando quindi ad esso lo Stato italiano) con la Legge di ratifica 3 novembre 1992, n. 454.

Il suddetto Trattato recitava:

Articolo 105 A
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote . Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2 . Gli Stati membri possono coniare monete metalliche
con l'approvazione delle BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE
, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

Art.107.
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell' assolvimento dei loro compiti.
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Il 13 dicembre 2007 a Lisbona, in Portogallo, i ventisette membri della Comunità Europea , fra cui il governo italiano (Prodi), firmavano il Trattato di Lisbona, che modificava il precedente TUE e il Trattato che aveva istituito la Comunità Europea (TCE). Il Parlamento italiano nella legislatura successiva  con Berlusconi a capo del governo (maggioranza 
 PD alla camera e maggioranza PDL al senato) recepiva anche quel Trattato con la Legge di ratifica 2 agosto 2008, n. 130

Detto trattato è composto di due trattati consolidati, ovvero il TUE (come modificato) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il testo del TFUE recita:

Art. 130.
1. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE,
né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 282
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
3.
La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 127 a 133, dell'articolo 138 e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.

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Quindi la Banca d'Italia è stata resa privata, la Banca Centrale Europa (BCE) è privata ed il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) è un’organizzazione di soggetti privati che hanno potere decisionale indipendente, autonomo e insindacabile in materia finanziaria, monetaria ed economica di tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Ai primi di aprile 2012 il senato votava in quarta lettura il disegno di legge di revisione costituzionale che prevedeva il pareggio di bilancio. Si concludeva pertanto l’iter legislativo ed essendo stato votato in seconda votazione (terza e quarta lettura) dalla maggioranza qualificata dei membri di entrambe le Camere (2/3 dei deputati e dei senatori) non si poté far luogo a referendum confermativo ex art. 138 Cost.
In questo caso è inutile indicare maggioranza e opposizione perché furono TUTTI d’accordo nell’introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione pur non essendo stata tassativamente richiesta dal Consiglio Europeo una legge di natura costituzionale.
Con Legge di Revisione Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 venivano pertanto modificati 4 articoli della Costituzione vincolando maggiormente l’Italia all’Unione Europea in materia finanziaria.
Da notare che il pareggio di bilancio richiesto dal Consiglio d'Europa, a quel tempo unico e vero organo legislativo della UE, non aveva chiesto agli Stati parti di introdurre il pareggio di bilancio nei rispettivi ordinamenti obbligatoriamente mediante legge di natura costituzionale. Fu una scelta del nostro parlamento quella di optare per una legge di revisione costituzionale.

(un piccolo appunto: Il parlamento europeo in realtà è un organo prettamente consultivo, che solo col trattato di Lisbona ha ottenuto potere legislativo assieme al Consiglio dell'Unione Europea ... ma comunque non in materia economica, finanziaria e monetaria soprattutto). 

Il 2 febbraio 2012, 17 Stati europei, fra cui l’immancabile governo italiano (Berlusconi), firmavano il Trattato che istituiva il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Il parlamento italiano (maggioranza PD alla camera e maggioranza PDL al senato) recepiva questo ennesimo trattato con la Legge di ratifica 23 luglio 2012, n. 116. Come se non fossero sufficienti i poteri assoluti dei soggetti privati sopra indicati il Trattato sul MES dava a tali soggetti pure l’immunità giudiziaria.
Il Trattato suddetto recitava/recita infatti:

Art. 32
1.Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.

2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio;
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.

3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.

4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

6. I locali del MES sono inviolabili.

7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.

9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

Art. 35 - Immunità delle persone

1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.

2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.

3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.

4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

Il 12 aprile 2016 il Parlamento approvava, con maggioranza assoluta dei membri delle camere, il disegno di legge di revisione costituzionale più assurdo e ridicolo di tutta la storia italiana proposto dal governo (riforma Boschi-Renzi). Tale disegno di legge voleva modificare ben 44 articoli della Costituzione (1/3 della legge fondamentale dello Stato). La modifica degli articoli 55, 70 e 117 avrebbero dato ancor più potere all’Unione Europea poiché rendevano anche il parlamento italiano subalterno al Consiglio dell’Unione Europea.

Fortunatamente il 4 dicembre il popolo mediante referendum respinse quella riforma che avrebbe ceduto totalmente la sovranità nazionale. (maggiori dettagli su tale riforma al seguente link: http://brunoaprile.blogspot.com/2016/09/alessia-morani-parlamentare-e-il.html).

Attualmente, dicembre 2019, le forze politiche più incisive al governo e in parlamento (Movimento 5 Stelle, Lega Nord e PD) stanno discutendo la riforma del Mes che non tocca minimamente l’immunità di cui all’art. 32 dell’attuale in vigore.
Attendiamo la votazione della Legge di ratifica della Riforma del MES la cui votazione è stata prorogata a febbraio del 2020.

Ora, a meno che in un trattato non sia chiaramente espresso il carattere cogente di un determinato principio, è permesso ad uno Stato che vuole aderire di porre delle riserve, ossia delle condizioni. Questo perché ogni Stato deve mantenere comunque la sua sovranità. La riserva è quindi un istituto mediante il quale lo Stato manifesta la volontà di non accettare determinate clausole di un trattato multilaterale o di accettarle con alcune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione; ne consegue che tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri Stati. Nel contesto trattato in questa nota vorrei far notare che alcuni Stati parti della Unione Europea hanno mantenuto la loro moneta, pur avendo sottoscritto e ratificato sia il Trattato di Maastricht, sia il Trattato di Lisbona (Gran Bretagna e Danimarca in primis ma anche altri paesi).

Se lo hanno potuto fare loro avremmo potuto farlo anche noi, ossia mantenere la nostra moneta e forse adottare anche l’Euro. Bastava porre una riserva del genere. Purtroppo ho cercato a lungo ma pare che tali documenti siano introvabili... anche nel sito istituzionale della UE, Ad ogni modo i nostri parlamenti ci hanno reso ancor più schiavi di quanto non lo fossimo già per lo Stato italiano.

Se avete notato sono stati ratificati i suddetti trattati da maggioranze parlamentari di TUTTI i partiti esistenti in Italia (centro - destra - sinistra) ed ora abbiamo un governo ed una maggioranza parlamentare di ibridi (che si erano schierati dapprima con un partito di centro destra ed ora con un partito di centro sinistra).

CONCLUSIONI:

Ufficialmente dal 1992 l’Unione Europea non è più quella che si auspicava. E’ diventata un’organizzazione dove speculatori privati hanno potere assoluto ed insindacabile in campo finanziario ed economico, non eletti dai popoli e non soggetti a nessuna giurisdizione.

L’Unione Europea è di fatto un’organizzazione che ha lo scopo di INDEBITARE le popolazioni impoverendole.
Una popolazione povera si presta meglio alla schiavitù.

Indebitarsi deve essere una facoltà e non un obbligo imposto. Non si può costringere la gente a fare debiti addirittura anche per lavorare e/o gestire un'attività lavorativa autonoma.

Chi è pertanto filo-europeista deve per forza essere o uno spregevole individuo che verte in conflitto di interessi o un cerebroleso. E chi vota ancora alle elezioni un povero fesso, oltre che opportunista ed irresponsabile. E' comodo delegare responsabilità agli altri piuttosto che assumersele ... ma dove ci ha condotti questa attitudine e mentalità ?

Ricordate che la propria libertà termina dove inizia quella degli altri (cit. Martin Luther King)




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